Perforazione intestinale da colonscopia e responsabilità ospedaliera


La perforazione intestinale da colonscopia non è automaticamente una complicanza inevitabile che esime la struttura sanitaria da responsabilità. Il Tribunale di Salerno ha chiarito che, se l’esame non rispetta le linee guida e le regole dell’arte, la rarità statistica dell’evento non costituisce causa di giustificazione. La struttura risponde del danno alla paziente anche quando la complicanza rientra tra quelle astrattamente possibili secondo la letteratura medica.

Punti chiave

  • Punto 1 — La rarità statistica di una complicanza non esclude la responsabilità sanitaria se mancano rispetto delle linee guida.
  • Punto 2 — Il rispetto delle regole dell’arte medica è il criterio discriminante per distinguere complicanza da inadempimento.
  • Punto 3 — La struttura ospedaliera risponde solidalmente ex art. 1228 c.c. per la condotta del personale sanitario dipendente.

Chi assiste pazienti danneggiati durante procedure endoscopiche ha oggi un precedente di merito utile a confutare la difesa standard degli ospedali: “era una complicanza statisticamente possibile, quindi inevitabile.” Il Tribunale di Salerno ha respinto questa impostazione e ha condannato la struttura al risarcimento, spostando il fulcro del giudizio dal dato statistico al rispetto concreto delle linee guida.

Il caso, segnalato da Giuricivile.it, riguarda una paziente che ha subito una perforazione intestinale nel corso di una colonscopia. Il tribunale ha ritenuto che la rarità dell’evento — circostanza su cui spesso fa leva la difesa della struttura — non basti da sola a escludere la colpa medica quando l’esame non è stato eseguito nel rispetto delle regole dell’arte.

Il contesto normativo

La responsabilità della struttura sanitaria si inquadra nell’art. 1218 c.c. (inadempimento contrattuale) e, per i professionisti ausiliari, nell’art. 1228 c.c., che pone a carico del debitore i danni cagionati dai terzi di cui si avvale nell’esecuzione della prestazione. Sul versante del professionista dipendente, l’art. 7, comma 1, della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) conferma la responsabilità contrattuale dell’ente ospedaliero verso il paziente, mentre il medico strutturato risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Quanto all’onere della prova, la Corte di Cassazione ha consolidato l’orientamento per cui il paziente deve allegare l’inadempimento qualitativo, mentre la struttura deve provare di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta (Cass. Civ., Sez. III, n. 28991/2019). Le linee guida richiamate dalla L. 24/2017 assumono quindi rilevanza diretta: il loro mancato rispetto diventa elemento costitutivo della prova dell’inadempimento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Acquisire subito la documentazione endoscopica completa. Il referto di colonscopia, il registro delle complicanze e il consenso informato dettagliato sono le prime evidenze su cui costruire la prova dell’inadempimento o della sua assenza. Richiedile in sede di accesso alla cartella clinica ex art. 22, L. n. 241/1990.
  2. Verificare l’aderenza alle linee guida nazionali e internazionali. Le società scientifiche (SIED, ESGE) pubblicano standard tecnici sulla colonscopia — velocità di retrazione, gestione del paziente, protocolli di emergenza. Ogni scostamento non giustificato rafforza la tesi dell’inadempimento qualitativo.
  3. Non accettare la “complicanza statistica” come defense autonoma. Questo precedente di Salerno ti consente di argomentare che la percentuale di perforazione riportata in letteratura (circa 0,03–0,1% per le colonscopie diagnostiche) descrive il rischio medio con tecnica corretta, non il rischio accettabile a prescindere dalla condotta.
  4. Contestare la periodicità e la qualità del consenso informato. Un modulo generico che elenca la perforazione tra le complicanze possibili non assolve la struttura se il paziente non è stato informato in modo specifico e personalizzato, secondo il paradigma fissato da Cass. Civ. n. 28985/2019.
  5. Valutare la nomina di un CTU con profilo gastroenterologico specialistico. Il perito deve poter rispondere se la tecnica adottata nel caso concreto rispettava gli standard ESGE vigenti al momento dell’esame. Un consulente generico rischia di fermarsi al dato statistico anziché analizzare la condotta.

Attenzione a

Non confondere complicanza documentata con complicanza inevitabile. Le strutture allegano spesso referti che attestano l’evento avverso nel post-operatorio come se questo bastasse a dimostrare l’assenza di colpa. La documentazione dell’evento non prova la correttezza della condotta che l’ha preceduto: sono due piani distinti da tenere separati in ogni atto difensivo.

Attenzione alla prescrizione in regime di responsabilità contrattuale. L’azione contro la struttura ex art. 1218 c.c. si prescrive in dieci anni. Se il danno è emerso con ritardo rispetto alla procedura — come accade spesso nelle perforazioni intestinali diagnosticate ore o giorni dopo — il dies a quo va ancorato alla conoscenza del danno e del nesso causale, non alla data dell’esame.

Domande frequenti

La perforazione intestinale da colonscopia è sempre responsabilità dell’ospedale?

No, non automaticamente. La responsabilità sussiste quando la struttura non prova di aver eseguito la procedura nel rispetto delle linee guida e delle regole dell’arte. Se la tecnica era corretta e la perforazione si è verificata nonostante ciò, la valutazione cambia. Il punto discriminante è la condotta concreta, non la sola occorrenza dell’evento.

Chi ha l’onere della prova in un caso di colpa medica per colonscopia?

Il paziente deve allegare e provare l’inadempimento qualitativo, cioè che la prestazione non è stata eseguita secondo lo standard dovuto. La struttura, invece, deve dimostrare di aver adempiuto con la diligenza richiesta. Questo riparto deriva da Cass. Civ. n. 28991/2019 e si applica pienamente alle procedure endoscopiche in regime di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Quanto tempo ho per fare causa all’ospedale per danni da malpractice contrattuale?

Dieci anni, perché l’azione contro la struttura sanitaria si fonda sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in combinato con la L. 24/2017. Il termine decorre dalla conoscenza del danno e del nesso causale, non necessariamente dalla data della procedura. Nelle perforazioni post-colonscopia, documentare la data di diagnosi dell’evento è quindi decisivo per fissare correttamente il dies a quo.

Fonte di riferimento: Giuricivile