Riforma Zangrillo merito PA cosa cambia per gli avvocati


La legge n. 119/2026 ridisegna il sistema di valutazione della performance e la dirigenza nella pubblica amministrazione. Chi assiste enti locali, segretari comunali o dipendenti pubblici in controversie di lavoro deve aggiornarsi sulle nuove regole di merito e sulle procedure di progressione. Il dossier curato dall’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali offre una raccolta ragionata di norme, atti e commenti operativi utili anche per l’attività difensiva.

Punti chiave

  • La legge 119/2026 modifica i criteri di valutazione della performance dirigenziale negli enti locali.
  • I nuovi parametri di merito incidono direttamente sui procedimenti disciplinari e sui ricorsi al TAR.
  • Il dossier dell’Albo dei Segretari raccoglie norme e commenti operativi aggiornati alla riforma.

Se assisti enti locali, segretari comunali o dipendenti pubblici in controversie di lavoro, la legge n. 119/2026 — la cosiddetta Riforma Zangrillo sul merito — cambia il quadro di riferimento su cui si fondano progressioni di carriera, procedimenti disciplinari e impugnazioni davanti al giudice amministrativo. Conoscere la struttura della riforma prima che arrivi il primo fascicolo ti mette in vantaggio sostanziale.

L’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ha pubblicato un dossier monografico sulla legge n. 119/2026 che raccoglie testi normativi, atti ministeriali e commenti applicativi. La fonte originale è La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

La riforma interviene sul d.lgs. n. 150/2009 (decreto Brunetta), che disciplina l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e la misurazione della performance. La legge n. 119/2026 ne modifica impianto e procedure, ridefinendo i cicli di valutazione, i criteri di differenziazione delle valutazioni e il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). Rileva anche il d.lgs. n. 165/2001, art. 5 e artt. 17-23, che regola le prerogative dirigenziali: su questi articoli si fondano molte delle controversie che arriveranno a contenzioso nei prossimi mesi.

Sul piano giurisprudenziale, il TAR Lazio ha già affrontato il tema della legittimità delle valutazioni negative e del loro impatto sui procedimenti di conferimento degli incarichi (cfr. TAR Lazio, sez. I-bis, n. 9823/2024). La nuova legge modifica i presupposti sostanziali su cui quella giurisprudenza si basa: le sentenze precedenti restano orientative ma vanno lette con attenzione alla disciplina transitoria.

Cosa cambia per lo studio

  1. Progressioni e incarichi dirigenziali — I nuovi criteri di merito condizionano l’accesso agli incarichi dirigenziali. Chi impugna un diniego di incarico dovrà dimostrare il vizio nel procedimento valutativo secondo le nuove regole, non quelle previgenti.
  2. Procedimenti disciplinari collegati alla performance — La legge rafforza il nesso tra valutazione negativa reiterata e avvio del procedimento disciplinare. Difendere un dipendente pubblico con due cicli negativi consecutivi richiede una strategia processuale diversa rispetto al passato.
  3. Ruolo degli OIV e impugnabilità delle valutazioni — La riforma ridisegna le competenze degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Le loro determinazioni diventano atti autonomamente impugnabili con ricorso al TAR, ampliando il perimetro del contenzioso amministrativo potenziale.
  4. Contrattazione collettiva e clausole difformi — Le nuove norme fissano standard minimi inderogabili. Le clausole di contratto collettivo decentrato che risultino difformi perdono efficacia automaticamente: chi assiste le organizzazioni sindacali deve mappare subito le clausole a rischio.
  5. Disciplina transitoria — La legge prevede un periodo di adeguamento per gli enti. Verificare le scadenze specifiche è indispensabile prima di consigliare qualsiasi azione: un ricorso presentato fuori dai tempi transitori potrebbe risultare inammissibile.

Attenzione a

Non confondere il regime previgente con quello nuovo nei ricorsi pendenti. Se hai fascicoli aperti su valutazioni della performance o incarichi dirigenziali avviati prima dell’entrata in vigore della legge n. 119/2026, verifica qual è la disciplina applicabile ratione temporis. Applicare i nuovi criteri a fattispecie maturate sotto il vecchio regime è un errore che compromette l’impostazione del ricorso.

Non trascurare gli adempimenti degli enti locali assistiti. Se assisti comuni o province, la riforma impone aggiornamenti ai sistemi di misurazione e ai regolamenti interni entro le scadenze fissate dalla norma transitoria. Un ente inadempiente espone l’amministrazione a vizi procedurali che potrebbero riverberarsi sugli atti adottati nel frattempo, con potenziale responsabilità erariale per i dirigenti.

Domande frequenti

La legge 119/2026 si applica anche ai comuni sotto i 5000 abitanti?

La legge n. 119/2026 si applica in linea generale a tutte le pubbliche amministrazioni rientranti nel perimetro del d.lgs. 165/2001, inclusi i comuni di piccole dimensioni. Tuttavia la disciplina transitoria può prevedere termini differenziati o semplificazioni per gli enti con organico ridotto. Verifica la norma transitoria prima di consigliare l’ente sulla tempistica di adeguamento.

Come si impugna una valutazione della performance negativa dopo la riforma Zangrillo?

Dopo la legge n. 119/2026, la valutazione negativa resa dall’OIV è un atto autonomamente impugnabile davanti al TAR competente. Il ricorso deve contestare i vizi del procedimento valutativo secondo i nuovi criteri introdotti dalla riforma. I termini decorrono dalla comunicazione formale della valutazione al dipendente, solitamente entro 60 giorni per il ricorso al TAR.

Le clausole del contratto decentrato in contrasto con la legge 119/2026 sono nulle?

Le clausole del contratto collettivo decentrato difformi dagli standard minimi fissati dalla legge n. 119/2026 perdono efficacia automaticamente per contrasto con norma imperativa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 165/2001. Non è necessaria una pronuncia giudiziale: la disapplicazione opera ex lege. Chi assiste le RSU o le amministrazioni deve mappare subito le clausole potenzialmente incompatibili.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali