Con la delibera n.258 del 7 luglio 2025, l’ANAC ha reso obbligatorie le verifiche preventive sui conflitti di interesse dei componenti dei Collegi Consultivi Tecnici prima della nomina. Le stazioni appaltanti che omettono questi controlli espongono la procedura a impugnazione per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza sanciti dal d.lgs. 36/2023. Chi assiste enti concedenti o appaltatori deve aggiornare i propri checklist di due diligence sulle nomine CCT.
Punti chiave
- Punto 1 — La delibera ANAC n.258/2025 rende obbligatoria la verifica preventiva dei conflitti di interesse prima di ogni nomina CCT.
- Punto 2 — Le stazioni appaltanti che omettono i controlli rischiano l’impugnazione della composizione del Collegio per vizio di imparzialità.
- Punto 3 — Gli avvocati che assistono appaltatori devono monitorare la regolarità delle nomine CCT fin dall’avvio del procedimento.
Se assisti stazioni appaltanti, enti concedenti o imprese in contenzioso su appalti pubblici, la delibera ANAC n.258/2025 aggiunge un passaggio obbligatorio nella gestione dei Collegi Consultivi Tecnici: la verifica documentata dei conflitti di interesse e degli incarichi pregressi di ciascun componente, da effettuare prima della nomina. Un adempimento che fino ad oggi veniva spesso trattato come formalità, e che ora diventa terreno di contestazione concreta.
Il 7 luglio 2025 l’ANAC ha pubblicato la delibera n.258, con nuove indicazioni operative per stazioni appaltanti ed enti concedenti in materia di trasparenza, imparzialità e indipendenza dei componenti dei CCT. Le indicazioni non sono mere raccomandazioni: si innestano su obblighi già vigenti e rafforzano le basi per impugnare nomine irregolari.
Il contesto normativo
Il Collegio Consultivo Tecnico è disciplinato dagli artt. 215-219 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). L’art. 215, comma 3, prevede espressamente che i componenti debbano possedere i requisiti di indipendenza e imparzialità, con obbligo di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Il principio generale di imparzialità richiamato dall’art. 2 del medesimo codice costituisce il parametro di legittimità delle nomine. L’ANAC, con la delibera n.258/2025, ha operato sul piano dell’art. 213, comma 2, d.lgs. 36/2023, che le attribuisce il potere di emanare linee guida e atti di regolazione flessibile. In parallelo, il d.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e le norme sulla prevenzione della corruzione (l. 190/2012) forniscono il quadro sanzionatorio di riferimento per le omissioni nella verifica preventiva.
Cosa cambia per lo studio
- Checklist di nomina da aggiornare subito. Ogni procedura di costituzione del CCT deve ora includere una fase documentata di verifica dei conflitti di interesse: incarichi professionali pregressi con le parti, rapporti economici, cariche in corso. Non basta acquisire l’autocertificazione del componente.
- Nuovo motivo di impugnazione disponibile. Se assisti un’impresa in conflitto con la stazione appaltante, la nomina di un componente CCT priva di previa verifica documentata diventa motivo autonomo di ricorso al TAR per violazione degli artt. 215 e 2 d.lgs. 36/2023 e della delibera n.258/2025.
- Responsabilità del RUP da presidiare. Il Responsabile Unico del Progetto che gestisce la nomina senza adeguata istruttoria sul conflitto di interesse risponde disciplinarmente e, in caso di danno, patrimonialmente. Chi assiste enti pubblici deve proteggere il RUP con procedure interne scritte.
- Monitoraggio degli incarichi multipli. La delibera segnala il rischio di componenti con incarichi sovrapposti su più CCT attivi contemporaneamente. Verificare questa circostanza prima della nomina riduce il rischio di ricusazione successiva che blocca i lavori del Collegio.
- Archivio delle verifiche obbligatorio. La documentazione delle verifiche effettuate prima della nomina deve essere conservata nel fascicolo di gara, anche ai fini del controllo ANAC e dell’Autorità Giudiziaria in caso di contenzioso.
Attenzione a
Non confondere l’autocertificazione con la verifica. Il rischio più frequente è ritenere sufficiente la dichiarazione del componente di non avere conflitti. La delibera n.258/2025 impone alla stazione appaltante un controllo autonomo e documentato: raccogliere la dichiarazione e non verificarla espone l’ente alla stessa responsabilità dell’omissione totale. In sede di contenzioso, un TAR può annullare la composizione del CCT anche quando il componente aveva dichiarato il falso, se la stazione appaltante non ha svolto alcun riscontro.
Attenzione ai tempi: la nomina irregolare genera effetti a catena. Se il CCT emette un parere o una determinazione con un componente in conflitto non rilevato, quella attività non è automaticamente travolta dall’annullamento della nomina, ma espone l’ente a un contenzioso parallelo sulla validità degli atti adottati. Intercettare il problema prima della nomina costa molto meno che gestirlo dopo.
Domande frequenti
Come si verifica il conflitto di interesse di un componente del CCT prima della nomina?
La stazione appaltante deve acquisire la dichiarazione del componente e svolgere un controllo autonomo: verifica degli incarichi professionali pregretti con le parti, rapporti economici in corso, partecipazioni societarie rilevanti. La delibera ANAC n.258/2025 impone che questo controllo sia documentato nel fascicolo di gara, non lasciato alla sola autodichiarazione.
Si può impugnare al TAR la nomina di un componente del Collegio Consultivo Tecnico per conflitto di interesse?
Sì. La nomina di un componente CCT in violazione dei requisiti di imparzialità e indipendenza previsti dall’art. 215 d.lgs. 36/2023 è impugnabile davanti al TAR competente. La delibera ANAC n.258/2025 rafforza il parametro di legittimità e fornisce un ulteriore fondamento per il ricorso, in aggiunta alla violazione del principio generale di imparzialità di cui all’art. 2 del Codice dei contratti.
Cosa rischia il RUP se nomina un componente CCT senza verificare i conflitti di interesse?
Il Responsabile Unico del Progetto che omette la verifica preventiva risponde disciplinarmente ai sensi del d.P.R. 62/2013 e, in caso di danno erariale derivante dall’invalidità degli atti del CCT, può rispondere patrimonialmente davanti alla Corte dei Conti. La delibera n.258/2025 rende questa omissione difficilmente giustificabile come mera svista procedurale.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali