Intelligenza artificiale nella PA tra governance e formazione


Lo schema di decreto legislativo sull’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, elaborato in attuazione della legge 23 settembre 2025 n. 132, introduce regole di governance e obblighi formativi per le PA. Gli studi legali che assistono enti pubblici devono anticipare nuovi adempimenti contrattuali e verificare la conformità dei sistemi AI già in uso dai propri clienti istituzionali. Il quadro si interseca con il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), già applicabile per i sistemi ad alto rischio.

Punti chiave

  • Punto 1 — La legge 132/2025 delega al Governo la disciplina di governance e formazione AI nelle PA.
  • Punto 2 — L’atto del Governo n. 421 definisce ruoli, responsabilità e presidi organizzativi interni agli enti.
  • Punto 3 — Gli studi che assistono PA devono aggiornare i contratti di fornitura AI alla nuova cornice normativa.

Chi assiste enti pubblici in materia contrattuale o di organizzazione interna deve iniziare a mappare i sistemi di intelligenza artificiale già adottati dai propri clienti istituzionali. Lo schema di decreto legislativo che attua la delega della legge 23 settembre 2025 n. 132 non è ancora in vigore, ma il perimetro che disegna — governance interna, obblighi formativi, presidi di controllo — traduce in adempimenti concreti quello che oggi è ancora una zona grigia operativa.

La notizia è che il Consiglio dei Ministri ha licenziato l’atto del Governo n. 421, lo schema di decreto destinato a regolare l’uso dell’AI nelle pubbliche amministrazioni italiane. Ne dà conto La Gazzetta degli Enti Locali, precisando che il provvedimento intende attuare la delega contenuta nella legge 132/2025.

Il contesto normativo

La legge 23 settembre 2025 n. 132 ha conferito al Governo una delega specifica per disciplinare l’intelligenza artificiale nel settore pubblico, con criteri direttivi che includono la definizione di un modello di governance, percorsi obbligatori di formazione del personale e meccanismi di supervisione umana sui processi decisionali automatizzati. Il decreto attuativo si colloca dentro la cornice del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che all’art. 26 impone obblighi precisi ai deployer di sistemi AI ad alto rischio — categoria in cui rientrano molte applicazioni di gestione documentale, profilazione e supporto decisionale già in uso nelle PA. Sul piano interno, il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) agli artt. 57 e 58 disciplina già le clausole relative all’innovazione tecnologica negli appalti: la nuova normativa AI si sovrappone a quel regime e richiede coordinamento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione contrattuale urgente. I contratti di fornitura di servizi digitali e sistemi AI stipulati con PA vanno verificati: il nuovo decreto introduce responsabilità specifiche per il deployer pubblico, con ricadute sulle clausole di garanzia e manutenzione già negoziate.
  2. Due diligence sui sistemi in uso. Gli enti che già utilizzano strumenti AI per pratiche amministrative, gestione di istanze o supporto alle decisioni devono classificarli secondo i livelli di rischio dell’AI Act. L’avvocato che assiste l’ente può essere chiamato a coordinare questa mappatura.
  3. Obblighi formativi come adempimento documentabile. Lo schema di decreto prevede percorsi formativi obbligatori per il personale PA. Negli incarichi di consulenza organizzativa, conviene inserire già ora la verifica di questo adempimento nel perimetro del mandato.
  4. Nuovi profili di responsabilità amministrativa. La governance delineata dal decreto assegna ruoli nominativi interni agli enti. Un dirigente responsabile dell’AI risponde di omissioni nell’applicazione del sistema: questo apre scenari di responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti che conviene anticipare in sede di consulenza preventiva.
  5. Iter parlamentare ancora aperto. L’atto n. 421 deve passare per i pareri delle commissioni parlamentari competenti. Monitorare l’iter consente di aggiustare in tempo le strategie contrattuali prima dell’entrata in vigore definitiva.

Attenzione a

Non confondere il perimetro della legge 132/2025 con l’AI Act europeo. I due strumenti coesistono ma non si sovrappongono perfettamente: il decreto nazionale riguarda la governance interna delle PA italiane, mentre il Regolamento UE 2024/1689 si applica a tutti gli operatori — pubblici e privati — che immettono o usano sistemi AI nel mercato europeo. Trattarli come un unico corpus normativo genera lacune nella consulenza.

Attenzione al timing contrattuale. Alcuni enti stanno già bandendo gare per sistemi AI prima dell’entrata in vigore del decreto. I capitolati tecnici redatti oggi senza tener conto dello schema normativo rischiano di essere già inadeguati al momento dell’aggiudicazione. In sede di assistenza alle stazioni appaltanti, inserire clausole di adeguamento automatico alla normativa sopravvenuta non è una cautela accessoria.

Domande frequenti

Cosa prevede il decreto sull’intelligenza artificiale nella PA del 2025?

Lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 421), attuativo della legge 132 del 23 settembre 2025, introduce un modello di governance interna per le PA, obblighi di formazione del personale e meccanismi di supervisione umana sui sistemi AI. Il testo deve ancora ricevere i pareri parlamentari prima dell’entrata in vigore definitiva.

L’AI Act europeo si applica anche alle pubbliche amministrazioni italiane?

Sì. Il Regolamento UE 2024/1689 si applica a tutti i deployer di sistemi AI, incluse le PA. L’art. 26 impone obblighi specifici per i sistemi ad alto rischio. Il decreto nazionale aggiunge uno strato di governance interna, ma non sostituisce gli obblighi europei già vigenti per le categorie di rischio elevato.

Un avvocato che assiste un ente pubblico deve occuparsi anche della compliance AI?

In modo crescente sì. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo della legge 132/2025, gli enti pubblici avranno obblighi documentabili su governance, formazione e controllo dei sistemi AI. L’avvocato che gestisce l’assistenza contrattuale o organizzativa dell’ente deve mappare questi adempimenti e aggiornarli nel perimetro del mandato.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali