In caso di contagio da HCV contratto durante un ricovero ospedaliero, la struttura sanitaria risponde ex art. 1218 c.c. per inadempimento contrattuale: spetta alla struttura dimostrare che il contagio non dipende dalla propria condotta. Il paziente deve provare solo il ricovero, il successivo accertamento dell’infezione e il nesso temporale con la prestazione sanitaria. La giurisprudenza di legittimità consolida questo schema anche per le infezioni ospedaliere da agenti biologici come il virus dell’epatite C.
Punti chiave
- Punto 1 — La struttura risponde ex art. 1218 c.c.: tocca a lei provare l’assenza di colpa.
- Punto 2 — Il paziente prova solo ricovero, infezione accertata e nesso temporale con la prestazione.
- Punto 3 — Il CTU deve verificare se il protocollo di sterilizzazione e le linee guida erano rispettati.
Chi assiste pazienti danneggiati da infezioni nosocomiali sa che il terreno probatorio è decisivo quanto quello giuridico. Sul contagio HCV in ambiente ospedaliero la Cassazione ha ormai tracciato un percorso chiaro: al paziente basta allegare il fatto del ricovero e la successiva diagnosi di infezione, mentre la struttura deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il contagio. Costruire il fascicolo su questa ripartizione dell’onere cambia la strategia fin dal primo contatto con il cliente.
La notizia di riferimento, pubblicata da Diritto.it, riprende il tema della responsabilità della struttura sanitaria per contagio da virus dell’epatite C avvenuto durante un ricovero o una procedura invasiva, confermando gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato.
Il contesto normativo
Il fondamento è l’art. 1218 c.c.: la struttura sanitaria, una volta dimostrato il nesso tra ricovero e infezione, deve provare che l’inadempimento è derivato da causa a lei non imputabile. La legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) non ha sovvertito questo schema per la responsabilità contrattuale della struttura, che rimane ancorata all’art. 1218, mentre il singolo medico dipendente risponde in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La Cass. Civ. n. 28991/2019 ha ribadito che in materia di infezioni nosocomiali il paziente non è tenuto a individuare la specifica fonte del contagio: il solo fatto che l’infezione sia insorta durante o dopo la degenza costituisce allegazione sufficiente a spostare l’onere sulla struttura. Più di recente, Cass. Civ. n. 25288/2022 ha confermato che il nesso causale va valutato secondo il criterio del «più probabile che non», escludendo il ricorso alla certezza assoluta.
Cosa cambia per lo studio
- Raccogli subito la documentazione clinica completa: cartella di ricovero, referti ematochimici precedenti al ricovero (se disponibili) e la prima sierologia positiva per HCV. La finestra temporale tra prestazione e diagnosi è l’elemento su cui si regge o cade il nesso causale.
- Verifica se la struttura ha rispettato le linee guida del Ministero della Salute sulla sterilizzazione degli strumenti e la profilassi delle infezioni correlate all’assistenza (ICA): un CTU medico-legale che accerti il mancato rispetto dei protocolli equivale a prova pressoché diretta dell’inadempimento.
- Nei confronti della struttura pubblica, valuta sia il rito ordinario davanti al giudice civile sia il ricorso al giudice amministrativo per i profili organizzativi, ma in concreto la via contrattuale civile resta la più efficace per il risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale.
- Quantifica il danno con riferimento alle Tabelle di Milano aggiornate al 2023: l’epatite C cronica con fibrosi epatica accertata configura un danno biologico permanente rilevante, cui si aggiunge il danno da perdita di chance lavorativa se il paziente ha cambiato o perso l’impiego.
- Considera la prescrizione: il termine decennale decorre dalla conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla struttura, non dalla data del ricovero. Su questo punto Cass. Civ. n. 26824/2017 offre un appiglio solido per contestare eventuali eccezioni di prescrizione tardive.
Attenzione a
Il rischio principale è sopravvalutare la forza del nesso temporale senza dotarlo di supporto medico-legale adeguato. Allegare solo la data del ricovero e la successiva positività sierologica non basta se la controparte dimostra che il paziente aveva fattori di rischio preesistenti (pregressa tossicodipendenza, tatuaggi, partner infetti). Un CTU che non abbia escluso fonti alternative di contagio espone al rigetto della domanda anche in presenza di un iter clinico apparentemente lineare.
Secondo errore frequente: notificare l’atto solo alla struttura, dimenticando di coinvolgere la compagnia assicurativa della ASL o dell’ospedale privato prima della scadenza dei termini di polizza. Dopo la l. n. 24/2017 l’azione diretta contro l’assicuratore è prevista dall’art. 12, ma richiede il rispetto delle condizioni contrattuali di denuncia del sinistro: verifica sempre la polizza prima di procedere.
Domande frequenti
Chi deve provare la causa del contagio HCV avvenuto in ospedale?
La struttura sanitaria. Ex art. 1218 c.c. e secondo Cass. Civ. n. 28991/2019, al paziente basta provare il ricovero e la successiva infezione. Spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il contagio e che l’infezione non dipende da propria condotta o organizzazione.
Qual è la prescrizione per chiedere il risarcimento per infezione nosocomiale da HCV?
Il termine è decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Secondo Cass. Civ. n. 26824/2017, la prescrizione decorre dalla conoscenza del danno e del suo collegamento con la struttura, non dalla data del ricovero. Questo consente margini di manovra anche a distanza di anni dalla diagnosi.
Come si quantifica il danno biologico per epatite C cronica contratta in ospedale?
Si utilizzano le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2023, applicando la percentuale di invalidità permanente corrispondente allo stadio di fibrosi epatica accertato. Al danno biologico si aggiungono il danno morale, il danno da perdita di chance lavorativa e le spese mediche documentate per terapie antivirali.
Fonte di riferimento: Diritto.it