Cartella clinica incompleta e risarcimento cure odontoiatriche


Se il medico o l’odontoiatra non conserva correttamente la cartella clinica, questa lacuna non può essere usata come scudo contro la pretesa risarcitoria del paziente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15608/2026, conferma che l’onere probatorio non si capovolge a danno del paziente per colpa documentale del professionista. Chi assiste pazienti in cause di responsabilità sanitaria può dunque valorizzare l’incompletezza della documentazione come elemento indiziario a favore del danneggiato.

Punti chiave

  • Punto 1 — La cartella clinica incompleta non preclude al paziente il diritto al risarcimento del danno.
  • Punto 2 — Cass. ord. n. 15608/2026 consolida il principio: il deficit documentale pesa sul professionista.
  • Punto 3 — L’incompletezza della documentazione sanitaria diventa indizio utilizzabile a favore del paziente.

Quando un cliente lamenta cure odontoiatriche rivelatesi inefficaci o dannose, l’assenza o l’incompletezza della cartella clinica non è un ostacolo alla causa: è un argomento. La Cassazione lo ribadisce con nettezza e chi gestisce queste pratiche deve costruire la strategia probatoria a partire da questo presupposto, non nonostante di esso.

Con l’ordinanza n. 15608/2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una paziente sottoposta per circa dieci anni a trattamenti odontoiatrici rivelatisi inefficaci, con ripetute infezioni e continui rifacimenti protesici. Un secondo odontoiatra aveva poi rilevato gravi problematiche infettive riconducibili a cure canalari eseguite in modo scorretto. La pronuncia è consultabile nella sintesi pubblicata da Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è quello della responsabilità del professionista sanitario delineato dalla legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017) e dalla giurisprudenza consolidata in materia di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Il paziente che agisce per il risarcimento deve provare il contratto, l’aggravamento o il danno e il nesso causale; spetta al professionista dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o che è dipeso da causa a lui non imputabile (Cass. Civ. SS.UU. n. 577/2008, ancora centrale sul riparto dell’onere probatorio in ambito sanitario). La cartella clinica, ai sensi del d.P.R. n. 128/1969 e delle norme deontologiche, è un documento che il professionista ha l’obbligo di redigere e conservare: la sua incompletezza ricade nella sfera di controllo del medico, non del paziente.

Cosa cambia per lo studio

  1. Valorizza subito l’incompletezza documentale: richiedi fin dalla fase stragiudiziale tutta la documentazione sanitaria disponibile e fai verbalizzare le lacune. Ogni gap è un elemento indiziario da allegare alla richiesta risarcitoria.
  2. Non aspettare la CTU per sollevare il punto: nel ricorso o nella comparsa, argomenta esplicitamente che la lacuna documentale non può essere trasferita come onere probatorio aggiuntivo al paziente, citando l’ordinanza n. 15608/2026.
  3. Prepara il cliente a un percorso probatorio alternativo: testimonianze, fatture, referti di altri specialisti, fotografie radiografiche successive e annotazioni di terzi suppliscono all’assenza della cartella originaria.
  4. In sede di CTU, sollecita il perito a esprimersi specificamente sulle conseguenze cliniche probabili delle condotte documentate indirettamente: la causalità probabilistica (criterio del “più probabile che non”, Cass. n. 21619/2007) regge anche senza documentazione completa.
  5. Considera la responsabilità disciplinare parallela: la mancata tenuta della cartella clinica espone il professionista anche a procedimento davanti all’Ordine, elemento che può rafforzare la posizione negoziale del cliente in sede transattiva.

Attenzione a

Non confondere la mancanza di documentazione con la prova del danno: l’ordinanza alleggerisce l’onere probatorio del paziente sul fronte documentale, ma il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno biologico resta da dimostrare, anche con mezzi alternativi. Affidarsi solo all’incompletezza della cartella senza costruire un impianto probatorio autonomo espone il ricorso a un rigetto per mancanza di prova del nesso.

Attenzione anche ai termini di prescrizione: in materia di responsabilità contrattuale del professionista sanitario il termine è di dieci anni ex art. 2946 c.c., ma il dies a quo va individuato nel momento in cui il paziente ha avuto conoscenza del danno e della sua riconducibilità alla condotta del medico — spesso coincidente con la diagnosi del secondo specialista, non con la fine del trattamento. Calcolare male questo momento può compromettere l’intera azione.

Domande frequenti

Se la cartella clinica è incompleta chi deve provare la colpa medica?

Secondo Cass. ord. n. 15608/2026, la lacuna documentale non sposta l’onere della prova sul paziente. Il professionista sanitario ha l’obbligo di redigere e conservare la cartella: la sua incompletezza ricade nella sua sfera di controllo. Il paziente può comunque dimostrare il danno e il nesso causale con mezzi alternativi — referti di altri specialisti, testimonianze, documentazione radiografica successiva.

Quanto tempo ha il paziente per agire in giudizio contro l’odontoiatra per cure sbagliate?

L’azione contrattuale si prescrive in dieci anni ex art. 2946 c.c. Il termine decorre dal momento in cui il paziente ha percepito il danno e il suo collegamento con le cure ricevute — spesso coincidente con la diagnosi del secondo specialista. Individuare correttamente il dies a quo è decisivo: un errore di calcolo preclude l’intera azione risarcitoria.

La cartella clinica incompleta dell’odontoiatra può essere usata come prova a favore del paziente?

Sì. L’incompletezza della documentazione sanitaria costituisce un indizio a favore del paziente, valorizzabile sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Va allegata già nella richiesta risarcitoria e citata espressamente negli atti difensivi, richiamando il principio consolidato dalla Cassazione secondo cui il deficit documentale non può tradursi in un ostacolo per il danneggiato.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie