Regime Beckham Spagna guida pratica per impatriati


Il regime Beckham spagnolo consente ai lavoratori e imprenditori che trasferiscono la residenza in Spagna di pagare l’IRPF al 24% su redditi fino a 600.000 euro annui per sei anni, anziché applicare le aliquote progressive ordinarie fino al 47%. Dopo la riforma del 2023 (Ley 28/2022), il perimetro si è allargato a imprenditori digitali, investitori e familiari del richiedente principale. Un professionista italiano che assiste clienti con interessi transfrontalieri deve conoscere questo strumento per valutarne la compatibilità con il regime degli impatriati italiano disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 147/2015.

Punti chiave

  • Il regime Beckham tassa i redditi da lavoro in Spagna al 24% fisso fino a 600.000 euro per sei anni.
  • La riforma 2023 (Ley 28/2022) ha esteso l’accesso a imprenditori digitali, investitori e familiari conviventi.
  • Chi richiede il regime Beckham non può aver avuto residenza fiscale in Spagna nei 5 anni precedenti.

Quando un cliente comunica l’intenzione di trasferirsi in Spagna o di distaccarvi un manager, lo studio deve essere in grado di confrontare due sistemi agevolativi: quello spagnolo del regime Beckham e quello italiano dell’art. 16 del d.lgs. 147/2015. La scelta tra i due — o la loro sequenza temporale — può produrre risparmi fiscali sostanziali e, se mal gestita, contestazioni da parte di entrambe le amministrazioni finanziarie.

Il tema torna all’attenzione dopo un approfondimento pubblicato da Giuricivile.it sul regime speciale spagnolo per i lavoratori, professionisti, imprenditori e investitori trasferiti in Spagna, formalmente disciplinato dall’art. 93 della Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), meglio noto come Legge Beckham dal nome del calciatore che per primo ne beneficiò nel 2004.

Il contesto normativo

Il regime è stato introdotto nel 2005 e profondamente riformato dalla Ley 28/2022 (cd. Ley de Startups), in vigore dal 1° gennaio 2023. La norma cardine rimane l’art. 93 LIRPF, che consente al soggetto impatriato di optare per la tassazione come non residente per i sei periodi d’imposta successivi a quello di arrivo, applicando un’aliquota fissa del 24% sui redditi da lavoro, attività economica e da fonte spagnola fino a 600.000 euro (oltre tale soglia si applica il 47%). Sul versante italiano, il riferimento è l’art. 16 del d.lgs. 147/2015, che prevede la detassazione del 70% (o 90% per il Mezzogiorno) dei redditi prodotti in Italia da chi trasferisce la residenza nel territorio nazionale, applicabile per cinque anni prorogabili. Le due discipline non sono cumulabili: chi ha già fruito del regime italiano degli impatriati deve verificare il rispetto dei cinque anni di non residenza spagnola richiesti dall’art. 93 LIRPF per accedere al Beckham.

Cosa cambia per lo studio

  1. Ampliamento dei beneficiari dal 2023: la Ley 28/2022 ha esteso il regime a imprenditori digitali (nomadi digitali con visto specifico), amministratori di società non collegate, investitori qualificati e — novità rilevante — ai familiari conviventi del richiedente principale, compresi il coniuge e i figli minori di 25 anni, purché si trasferiscano nello stesso anno o in quello successivo.
  2. Verifica del requisito dei 5 anni: il soggetto non deve aver avuto residenza fiscale in Spagna nei cinque periodi d’imposta anteriori al trasferimento. Per un cliente che ha già usufruito del regime Beckham in passato, il blocco è assoluto.
  3. Termine di presentazione dell’opzione: la domanda va inoltrata all’Agencia Tributaria entro sei mesi dalla data di registrazione nel registro previdenziale spagnolo (o dalla data di inizio dell’attività per i lavoratori autonomi). Il termine è perentorio: un solo giorno di ritardo esclude dall’agevolazione per l’intero periodo.
  4. Redditi esclusi dalla base imponibile spagnola: i redditi da fonte estera (dividendi, plusvalenze, interessi) non rientrano nella base imponibile spagnola durante il regime, ma restano tassabili nel Paese della fonte. Questo genera disallineamenti con le convenzioni contro la doppia imposizione, inclusa quella italo-spagnola (Convenzione firmata a Roma il 8 settembre 1977, ratificata con l. 663/1980).
  5. Coordinamento con la CFC italiana: se il cliente mantiene partecipazioni in società italiane controllate, occorre valutare l’applicazione dell’art. 167 TUIR (controlled foreign companies) e l’eventuale imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dalla società residente.

Attenzione a

Residenza effettiva vs. residenza formale. L’Agencia Tributaria ha intensificato i controlli sulla residenza effettiva dei beneficiari del regime, con particolare attenzione ai soggetti che mantengono il centro degli interessi vitali in Italia. La Convenzione italo-spagnola del 1977 prevede all’art. 4 i criteri di tie-breaker: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale e nazionalità. Un cliente che dichiara la residenza in Spagna ma continua a gestire affari prevalentemente dall’Italia rischia la rideterminazione della residenza fiscale con effetti retroattivi su entrambi i lati del confine.

Decadenza per violazione delle condizioni. Il regime cessa di applicarsi con effetto retroattivo all’anno in cui si verifica la violazione — ad esempio se il soggetto svolge in Spagna un’attività economica non dichiarata al momento dell’opzione o supera le soglie di presenza fisica richieste per i nomadi digitali. La decadenza comporta il recupero delle imposte non versate con sanzioni e interessi, senza possibilità di ravvedimento parziale.

Domande frequenti

Quali sono i requisiti per accedere al regime Beckham in Spagna nel 2024?

Il soggetto deve trasferire la residenza fiscale in Spagna in occasione di un rapporto di lavoro, di un’attività imprenditoriale qualificata o di un investimento, non aver avuto residenza spagnola nei cinque anni precedenti e presentare domanda all’Agencia Tributaria entro sei mesi dalla registrazione previdenziale. Dal 2023 possono accedere anche familiari conviventi e imprenditori digitali titolari di visto specifico.

Il regime Beckham è compatibile con il regime degli impatriati italiano ex art. 16 d.lgs. 147/2015?

No, i due regimi non sono cumulabili nello stesso periodo d’imposta. Chi ha già beneficiato del regime italiano degli impatriati e intende accedere al Beckham deve verificare che siano trascorsi almeno cinque anni di non residenza in Spagna. Occorre anche valutare il coordinamento con la Convenzione contro la doppia imposizione italo-spagnola del 1977.

Cosa succede se il beneficiario del regime Beckham torna a vivere in Italia prima dei sei anni?

Il regime decade dall’anno del trasferimento della residenza al di fuori della Spagna. L’Agencia Tributaria effettua il recupero delle imposte non versate per gli anni in cui le condizioni non risultavano più soddisfatte, applicando sanzioni e interessi di mora. Sul lato italiano, si pone il problema della nuova attribuzione della residenza fiscale con effetti dal periodo d’imposta di rientro.

Fonte di riferimento: Giuricivile