Codice deontologico forense e intelligenza artificiale


Deontologia forense e intelligenza artificiale: il quadro attuale

L’intelligenza artificiale è già nei computer di molti studi legali italiani. ChatGPT, Claude, Perplexity — strumenti gratuiti, accessibili da browser, usati ogni giorno per redigere bozze, analizzare contratti, fare ricerca giurisprudenziale. Eppure, quando si parla di regole deontologiche, la maggior parte degli avvocati si muove a tentoni. Non perché non voglia rispettarle, ma perché nessuno gliele ha ancora spiegate in modo chiaro.

Il Codice Deontologico Forense attualmente vigente — approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 e aggiornato successivamente — non menziona esplicitamente l’intelligenza artificiale. Non potrebbe: quando è stato scritto, ChatGPT non esisteva. Ma questo non significa che l’avvocato che usa l’AI si trovi in un vuoto normativo. Significa esattamente il contrario: le norme generali del codice deontologico si applicano integralmente, e alcune di esse acquistano un peso specifico molto preciso nel momento in cui entrano in gioco strumenti automatizzati.

Questo articolo ripercorre le disposizioni deontologiche più rilevanti, spiega come si applicano all’uso concreto dell’AI e indica le regole operative che ogni avvocato dovrebbe già seguire oggi — indipendentemente da eventuali linee guida specifiche che il CNF potrebbe adottare nei prossimi mesi.

Il principio di competenza tecnica aggiornata

L’articolo 14 del Codice Deontologico Forense impone all’avvocato di mantenere aggiornata la propria competenza professionale. La norma è stata pensata per la formazione giuridica continua, ma la sua portata non si esaurisce lì. Il CNF, nelle sue prese di posizione più recenti, ha chiarito che la competenza tecnica include anche la padronanza degli strumenti tecnologici che l’avvocato decide di utilizzare nell’esercizio della professione.

In termini pratici: se usi l’AI per produrre una bozza di atto, devi sapere come funziona — non nel senso ingegneristico del termine, ma nel senso operativo. Devi conoscere i limiti di quello strumento. Devi sapere che Claude e ChatGPT hanno una data di aggiornamento dei dati, oltre la quale non conoscono modifiche normative o nuove pronunce. Devi sapere che questi strumenti possono generare numeri di sentenza plausibili ma inesistenti — il fenomeno noto come allucinazione. Devi sapere che Perplexity lavora diversamente, con ricerca in tempo reale e citazione delle fonti, e va usato per verifiche giurisprudenziali recenti.

Non conoscere questi limiti e usare comunque lo strumento non è una scusante. È, deontologicamente parlando, un difetto di competenza. Il principio è lo stesso che si applica a qualsiasi altro strumento professionale: chi usa una banca dati giuridica senza sapere come interrogarla correttamente non può imputare gli errori alla banca dati.

La responsabilità professionale non si delega

Questo è il punto più importante, e vale la pena dirlo senza giri di parole: l’AI non è un professionista. Non ha iscrizione all’albo. Non è soggetta a responsabilità disciplinare. Non può essere chiamata a rispondere in giudizio. Non ha un’assicurazione professionale.

L’articolo 12 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato è personalmente responsabile dell’attività professionale svolta, anche quando si avvale di collaboratori o di strumenti tecnici. Il testo normativo non poteva prevedere l’AI, ma il principio si applica senza difficoltà interpretative: qualunque output prodotto da uno strumento automatizzato, nel momento in cui entra in un atto giudiziario o in un documento professionale firmato dall’avvocato, diventa a tutti gli effetti opera dell’avvocato stesso. Con tutto ciò che ne consegue sul piano della responsabilità.

Un’allucinazione di ChatGPT inserita in un ricorso senza verifica non è un errore del software — è un errore dell’avvocato che ha firmato quel ricorso. Un’analisi contrattuale generata da Claude e consegnata al cliente senza revisione critica non è opera dell’AI — è opera dell’avvocato che l’ha trasmessa. Questo schema non cambia e non cambierà, indipendentemente da quanto diventeranno sofisticati gli strumenti.

Il segreto professionale e la riservatezza dei dati del cliente

L’articolo 13 del Codice Deontologico Forense tutela il segreto professionale come obbligo fondamentale dell’avvocato. La norma si intreccia direttamente con il GDPR — Regolamento UE 2016/679 — nel momento in cui si parla di AI generativa.

Gli strumenti AI generativi come ChatGPT e Claude, nelle loro versioni gratuite o standard, non sono piattaforme certificate per il trattamento di dati personali ai sensi del GDPR. I dati inseriti nei prompt possono essere utilizzati per l’addestramento dei modelli, possono essere conservati temporaneamente sui server delle società erogatrici — entità extra-UE, nella maggior parte dei casi — e non offrono le garanzie contrattuali che un titolare del trattamento è tenuto a esigere dal proprio responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

La conseguenza pratica è una sola: prima di inserire qualsiasi documento in un prompt, occorre anonimizzare. Nomi reali, codici fiscali, indirizzi, dati sensibili, informazioni identificative di qualsiasi tipo vanno sostituiti con segnaposto neutrali. Il testo da analizzare diventa: [NOME CLIENTE] al posto del nome, [INDIRIZZO IMMOBILE] al posto dell’indirizzo, [CF] al posto del codice fiscale. L’AI produce lo stesso risultato qualitativo — e l’avvocato resta nel perimetro della legalità.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è già espresso sull’uso di ChatGPT, aprendo un’istruttoria nel marzo 2023 e ottenendo da OpenAI una serie di misure correttive prima di revocare il blocco temporaneo dello strumento in Italia. Il provvedimento del Garante del 30 marzo 2023 e la successiva chiusura del procedimento restano un riferimento normativo importante per chiunque utilizzi strumenti AI in contesti professionali che coinvolgono dati personali di terzi. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito ufficiale del Garante: www.garanteprivacy.it


Domande frequenti

Il Codice Deontologico Forense vieta l’uso dell’intelligenza artificiale?

No. Il Codice Deontologico Forense non vieta l’uso dell’AI. Non la menziona esplicitamente — il testo è precedente alla diffusione di massa di questi strumenti — ma le norme generali sulla competenza, la diligenza e la responsabilità professionale si applicano integralmente. Usare l’AI è lecito; usarla senza le necessarie verifiche e senza assumersi la responsabilità dell’output è ciò che può configurare una violazione deontologica.

Se l’AI produce un errore in un atto, la responsabilità è dello strumento o dell’avvocato?

È dell’avvocato, senza eccezioni. L’AI non ha iscrizione all’albo, non risponde disciplinarmente e non può essere citata in giudizio. Qualsiasi output inserito in un atto professionale firmato dall’avvocato è a tutti gli effetti opera dell’avvocato. Il principio è lo stesso che si applica all’uso di qualsiasi altro strumento tecnico: l’errore del mezzo non esonera chi lo ha usato senza le dovute verifiche.

Posso caricare il fascicolo del cliente in ChatGPT o Claude per farlo analizzare?

Non nella versione con dati personali reali. Le versioni gratuite e standard di ChatGPT e Claude non offrono le garanzie contrattuali richieste dal GDPR per il trattamento di dati personali da parte di un responsabile esterno. Prima di caricare qualsiasi documento, occorre anonimizzare: sostituire nomi, codici fiscali, indirizzi e qualsiasi altro dato identificativo con segnaposto neutrali. Lo strumento produce lo stesso risultato qualitativo, e l’avvocato resta nel perimetro della legalità rispetto al segreto professionale e alla normativa sulla privacy.

Devo informare il cliente se ho usato l’AI per redigere un atto o un parere?

La questione non è ancora risolta in modo univoco a livello di codice deontologico, ma alcuni ordini territoriali stanno valutando l’introduzione di un obbligo di trasparenza in questo senso. Il principio generale del mandato professionale impone comunque all’avvocato di consegnare al cliente una prestazione diligente e verificata. Se l’output dell’AI viene revisionato criticamente, corretto e validato dall’avvocato prima della consegna, il risultato è a tutti gli effetti lavoro dell’avvocato. Se invece l’output viene consegnato senza revisione, il problema non è solo la trasparenza — è la qualità della prestazione stessa.

Come faccio a verificare se un numero di sentenza citato dall’AI è reale?

Le banche dati ufficiali da usare per la verifica sono Italgiure (italgiure.giustizia.it), DeJure (Giuffrè) e Leggiditalia (IPSOA). Inserisci il numero di sentenza o gli estremi citati dall’AI e controlla che la pronuncia esista effettivamente, che riguardi ciò che l’AI ha descritto e che la massima riportata corrisponda al testo reale. Se la sentenza non compare su nessuna di queste banche dati, non esiste — e non va usata. Questa verifica non è facoltativa: è un obbligo deontologico che deriva direttamente dal dovere di diligenza.