Esame avvocato 2026 cosa cambia con il D.L. 100


Il D.L. 100/2026 modifica la struttura dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, introducendo due prove scritte e una prova orale. Il testo è in vigore dal 12 giugno 2026 ma resta soggetto a conversione parlamentare, con possibile modifica entro 60 giorni. Gli studi legali che gestiscono praticanti devono aggiornare subito i percorsi formativi interni in attesa della legge di conversione.

Punti chiave

  • Il D.L. 100/2026 è in vigore dal 12 giugno 2026 ma va convertito entro 60 giorni.
  • L’esame di Stato per avvocato passa a due prove scritte più una prova orale.
  • I praticanti avvocati devono rivedere il piano di preparazione all’esame già da ora.

Gli studi legali che affiancano praticanti avvocati devono fare i conti con una riforma immediata: dal 12 giugno 2026 l’esame di Stato per l’accesso alla professione forense cambia struttura. Chi sta concludendo la pratica nei prossimi mesi si troverà a sostenere un esame diverso da quello per cui si è preparato fino a ieri.

Il D.L. n. 100/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, riforma la disciplina dell’esame di Stato per avvocato introducendo due prove scritte e una prova orale, ed è già in vigore.

Il contesto normativo

La riforma si innesta sulla disciplina dell’ordinamento forense dettata dalla L. n. 247/2012, che all’art. 46 regola le modalità dell’esame di Stato e i requisiti di ammissione. Fino ad oggi l’esame prevedeva tre prove scritte — parere motivato di diritto civile, parere motivato di diritto penale e atto giudiziario — più la prova orale. Il D.L. 100/2026 riduce le scritte a due e ridisegna i contenuti della prova orale, modificando di fatto l’impianto che la L. 247/2012 aveva consolidato. Essendo un decreto-legge adottato ai sensi dell’art. 77 Cost., il testo produce effetti immediati ma decade se il Parlamento non lo converte entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Struttura dell’esame ridisegnata: le prove scritte passano da tre a due. I praticanti che stanno preparando la terza prova scritta devono rimodulare subito il piano di studio, spostando il peso sulla prova orale rafforzata.
  2. Contenuto delle scritte da verificare: la norma non si limita a eliminare una prova, ma ridefinisce materia e tracce delle due scritte rimaste. Attendere il testo coordinato prima di aggiornare i programmi di preparazione interna è un errore: il decreto è già applicabile.
  3. Prova orale potenziata: la riduzione delle scritte si accompagna a un orale più articolato. Gli studi che organizzano simulazioni per i praticanti devono aggiornare i format delle esercitazioni orali già per le sessioni successive al 12 giugno 2026.
  4. Incertezza da conversione: il decreto decade o può essere modificato in sede parlamentare entro 60 giorni. Conviene monitorare l’iter di conversione settimana per settimana, perché un emendamento potrebbe cambiare ancora le regole a sessione in corso.
  5. Nessuna disposizione transitoria comunicata nell’abstract: non risultano norme transitorie esplicite per i praticanti già iscritti all’esame nelle sessioni precedenti all’entrata in vigore. Verificare il testo integrale del decreto sulla GU n. 134/2026 è il primo adempimento da fare oggi.

Attenzione a

Applicazione immediata senza testo consolidato. Il decreto è vigente dal 12 giugno 2026, ma il testo coordinato con la L. 247/2012 non esiste ancora. Chi gestisce praticanti rischia di fornire indicazioni basate sul vecchio schema a tre scritte, generando confusione nei percorsi di preparazione. Scaricare il testo originale dalla GU n. 134/2026 e confrontarlo articolo per articolo con l’art. 46 della L. 247/2012 è l’unico modo per avere un quadro affidabile.

Rischio di modifica in sede di conversione. Il Parlamento ha 60 giorni per convertire, modificare o lasciar decadere il decreto. Se il testo viene emendato su punti strutturali — numero di prove, materie, criteri di valutazione — i praticanti che hanno già impostato la preparazione sul decreto originario potrebbero trovarsi di nuovo fuori schema. Tieni d’occhio i lavori delle commissioni parlamentari competenti almeno ogni due settimane.

Domande frequenti

Quante prove prevede il nuovo esame avvocato 2026?

Il D.L. 100/2026 prevede due prove scritte e una prova orale, in luogo delle tre scritte e dell’orale previsti dall’assetto precedente basato sull’art. 46 della L. 247/2012. La nuova struttura è applicabile già dalla data di entrata in vigore del decreto, il 12 giugno 2026.

Il D.L. 100/2026 sull’esame avvocato è già in vigore o devo aspettare la conversione?

Il decreto è entrato in vigore il 12 giugno 2026, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134. Produce effetti immediati. Tuttavia, se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni o lo modifica, le regole potrebbero cambiare nuovamente. Monitorare l’iter parlamentare è indispensabile.

Cosa cambia per i praticanti avvocati che stanno preparando l’esame di Stato?

I praticanti devono rivedere il piano di preparazione: le scritte scendono da tre a due e la prova orale risulta potenziata. Non esistono ancora disposizioni transitorie confermate per chi era iscritto a sessioni precedenti. La verifica del testo integrale del D.L. 100/2026 sulla GU è il primo passo operativo.

Fonte di riferimento: Giuricivile