Il D.L. 100/2026 modifica la struttura dell’esame di Stato per l’accesso alla professione forense, introducendo due prove scritte e una prova orale. Il testo è in vigore dal 12 giugno 2026 ma resta soggetto a conversione parlamentare, con possibile modifica entro 60 giorni. Gli studi legali che gestiscono praticanti devono aggiornare subito i percorsi formativi interni in attesa della legge di conversione.
Punti chiave
- Il D.L. 100/2026 è in vigore dal 12 giugno 2026 ma va convertito entro 60 giorni.
- L’esame di Stato per avvocato passa a due prove scritte più una prova orale.
- I praticanti avvocati devono rivedere il piano di preparazione all’esame già da ora.
Gli studi legali che affiancano praticanti avvocati devono fare i conti con una riforma immediata: dal 12 giugno 2026 l’esame di Stato per l’accesso alla professione forense cambia struttura. Chi sta concludendo la pratica nei prossimi mesi si troverà a sostenere un esame diverso da quello per cui si è preparato fino a ieri.
Il D.L. n. 100/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, riforma la disciplina dell’esame di Stato per avvocato introducendo due prove scritte e una prova orale, ed è già in vigore.
Il contesto normativo
La riforma si innesta sulla disciplina dell’ordinamento forense dettata dalla L. n. 247/2012, che all’art. 46 regola le modalità dell’esame di Stato e i requisiti di ammissione. Fino ad oggi l’esame prevedeva tre prove scritte — parere motivato di diritto civile, parere motivato di diritto penale e atto giudiziario — più la prova orale. Il D.L. 100/2026 riduce le scritte a due e ridisegna i contenuti della prova orale, modificando di fatto l’impianto che la L. 247/2012 aveva consolidato. Essendo un decreto-legge adottato ai sensi dell’art. 77 Cost., il testo produce effetti immediati ma decade se il Parlamento non lo converte entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Cosa cambia per lo studio
- Struttura dell’esame ridisegnata: le prove scritte passano da tre a due. I praticanti che stanno preparando la terza prova scritta devono rimodulare subito il piano di studio, spostando il peso sulla prova orale rafforzata.
- Contenuto delle scritte da verificare: la norma non si limita a eliminare una prova, ma ridefinisce materia e tracce delle due scritte rimaste. Attendere il testo coordinato prima di aggiornare i programmi di preparazione interna è un errore: il decreto è già applicabile.
- Prova orale potenziata: la riduzione delle scritte si accompagna a un orale più articolato. Gli studi che organizzano simulazioni per i praticanti devono aggiornare i format delle esercitazioni orali già per le sessioni successive al 12 giugno 2026.
- Incertezza da conversione: il decreto decade o può essere modificato in sede parlamentare entro 60 giorni. Conviene monitorare l’iter di conversione settimana per settimana, perché un emendamento potrebbe cambiare ancora le regole a sessione in corso.
- Nessuna disposizione transitoria comunicata nell’abstract: non risultano norme transitorie esplicite per i praticanti già iscritti all’esame nelle sessioni precedenti all’entrata in vigore. Verificare il testo integrale del decreto sulla GU n. 134/2026 è il primo adempimento da fare oggi.
Attenzione a
Applicazione immediata senza testo consolidato. Il decreto è vigente dal 12 giugno 2026, ma il testo coordinato con la L. 247/2012 non esiste ancora. Chi gestisce praticanti rischia di fornire indicazioni basate sul vecchio schema a tre scritte, generando confusione nei percorsi di preparazione. Scaricare il testo originale dalla GU n. 134/2026 e confrontarlo articolo per articolo con l’art. 46 della L. 247/2012 è l’unico modo per avere un quadro affidabile.
Rischio di modifica in sede di conversione. Il Parlamento ha 60 giorni per convertire, modificare o lasciar decadere il decreto. Se il testo viene emendato su punti strutturali — numero di prove, materie, criteri di valutazione — i praticanti che hanno già impostato la preparazione sul decreto originario potrebbero trovarsi di nuovo fuori schema. Tieni d’occhio i lavori delle commissioni parlamentari competenti almeno ogni due settimane.
Domande frequenti
Quante prove prevede il nuovo esame avvocato 2026?
Il D.L. 100/2026 prevede due prove scritte e una prova orale, in luogo delle tre scritte e dell’orale previsti dall’assetto precedente basato sull’art. 46 della L. 247/2012. La nuova struttura è applicabile già dalla data di entrata in vigore del decreto, il 12 giugno 2026.
Il D.L. 100/2026 sull’esame avvocato è già in vigore o devo aspettare la conversione?
Il decreto è entrato in vigore il 12 giugno 2026, giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 134. Produce effetti immediati. Tuttavia, se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni o lo modifica, le regole potrebbero cambiare nuovamente. Monitorare l’iter parlamentare è indispensabile.
Cosa cambia per i praticanti avvocati che stanno preparando l’esame di Stato?
I praticanti devono rivedere il piano di preparazione: le scritte scendono da tre a due e la prova orale risulta potenziata. Non esistono ancora disposizioni transitorie confermate per chi era iscritto a sessioni precedenti. La verifica del testo integrale del D.L. 100/2026 sulla GU è il primo passo operativo.
Fonte di riferimento: Giuricivile