Gestore della crisi d’impresa abilitazione e requisiti 2025


Per operare come gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale, liquidatore o attestatore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone requisiti formativi precisi, definiti con decreto ministeriale. Chi non li soddisfa non può essere inserito negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia e resta escluso dagli incarichi. Aggiornarsi su questi percorsi abilitanti è una scelta concreta di posizionamento professionale, non una formalità.

Punti chiave

  • Il CCII richiede formazione abilitante specifica per curatore, commissario e gestore della crisi.
  • L’accesso agli elenchi ministeriali dipende dal completamento dei percorsi formativi riconosciuti.
  • Chi lavora in ambito concorsuale deve verificare la propria posizione rispetto ai requisiti aggiornati al 2025.

Se lo studio gestisce procedure concorsuali o assiste imprese in crisi, la qualificazione formale dei professionisti che operano come curatori, commissari o gestori della crisi non è più una questione opzionale. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha strutturato un sistema in cui l’accesso agli incarichi dipende dall’iscrizione in elenchi specifici, e l’iscrizione dipende dalla formazione.

Su questo tema interviene un corso abilitante segnalato da Giuricivile.it, strutturato secondo le linee guida ministeriali per chi vuole operare come gestore della crisi, curatore fallimentare, commissario giudiziale, liquidatore o attestatore nel quadro del CCII.

Il contesto normativo

Il d.lgs. 14/2019 — entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 — ha ridisegnato l’intero sistema della crisi d’impresa. L’art. 358 CCII disciplina i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nelle procedure di regolazione della crisi, rimandando a un decreto del Ministro della Giustizia la definizione dei criteri formativi. Il decreto ministeriale del 3 marzo 2023 ha poi fissato le linee guida sui contenuti minimi dei corsi abilitanti, la durata (almeno 200 ore), le materie obbligatorie e le modalità di verifica finale. Chi non completa questo percorso non può essere inserito negli elenchi e, di conseguenza, non può ricevere nomine dai tribunali nelle procedure di composizione negoziata, concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se uno o più professionisti dello studio ambiscono a incarichi come curatore o commissario giudiziale, devono verificare di essere già iscritti nell’elenco ex art. 358 CCII o di avere i requisiti per farlo: senza iscrizione, il tribunale non può nominarli.
  2. Il ruolo di attestatore — spesso sottovalutato — richiede anch’esso i requisiti formativi del decreto ministeriale del 3 marzo 2023: chi redige attestazioni ex art. 57 o art. 84 CCII senza qualificazione formale espone il piano a contestazioni sulla validità stessa dell’attestazione.
  3. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 undecies CCII) ha portato al centro della scena il gestore della crisi: una figura con competenze ibride (legali, economiche, organizzative) per cui la formazione specifica fa la differenza in termini di nomine e credibilità nei confronti delle parti.
  4. I corsi abilitanti riconosciuti aggiornano anche sugli obblighi degli organi di controllo societario in materia di adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.: un tema direttamente utile alla consulenza stragiudiziale alle imprese clienti.
  5. La durata minima di 200 ore impone una pianificazione anticipata: chi vuole completare il percorso entro fine 2025 deve attivarsi adesso, considerando la disponibilità limitata di edizioni riconosciute.

Attenzione a

Non tutti i corsi sul mercato sono equivalenti. Solo quelli strutturati secondo le linee guida del decreto ministeriale del 3 marzo 2023 e che prevedono una prova finale superata danno accesso all’iscrizione nell’elenco ministeriale. Partecipare a un corso non certificato significa spendere tempo e denaro senza ottenere l’abilitazione utile ai fini delle nomine giudiziarie.

Secondo errore frequente: confondere l’iscrizione all’albo professionale con l’abilitazione specifica. Essere avvocato o commercialista iscritto all’albo non è sufficiente per ricevere nomine nelle procedure CCII senza il completamento del percorso abilitante e l’iscrizione nell’elenco ex art. 358 CCII.

Domande frequenti

Quali requisiti servono per diventare curatore fallimentare nel 2025?

Con il CCII occorre essere iscritti nell’elenco ministeriale ex art. 358 d.lgs. 14/2019. L’iscrizione richiede il completamento di un corso abilitante di almeno 200 ore strutturato secondo il decreto ministeriale del 3 marzo 2023, con superamento della prova finale. La semplice iscrizione all’albo degli avvocati o dei commercialisti non è sufficiente.

L’attestatore nel concordato preventivo deve avere una formazione specifica?

Sì. Il CCII richiede che l’attestatore possieda i requisiti di indipendenza e competenza previsti dalla normativa. Chi redige attestazioni ex art. 57 o art. 84 CCII senza la qualificazione formale prevista dal decreto ministeriale del 3 marzo 2023 espone il piano a contestazioni sulla validità dell’attestazione stessa, con ricadute sulla procedura.

Quante ore dura il corso abilitante per gestore della crisi d’impresa?

Il decreto ministeriale del 3 marzo 2023 fissa in almeno 200 ore la durata minima dei corsi abilitanti per gestore della crisi, curatore, commissario giudiziale, liquidatore e attestatore. Il corso deve coprire materie obbligatorie predefinite e prevedere una prova finale il cui superamento è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco ministeriale.

Fonte di riferimento: Giuricivile