Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE che riabilita l’accesso pubblico ai registri dei titolari effettivi in presenza di un interesse legittimo, gli studi legali devono aggiornare le procedure di due diligence antiriciclaggio. L’accesso non è più incondizionato come prevedeva la quinta direttiva AML, ma rimane praticabile per soggetti obbligati e operatori con interesse qualificato. Chi gestisce pratiche antiriciclaggio deve verificare se il proprio sistema di identificazione della clientela regge alla luce del nuovo bilanciamento tracciato dalla Corte.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte UE consente l’accesso ai registri dei titolari effettivi solo in presenza di interesse legittimo verificabile.
- Punto 2 — Gli studi legali restano soggetti obbligati AML e devono aggiornare le procedure di adeguata verifica della clientela.
- Punto 3 — L’accesso incondizionato al pubblico, previsto dalla quinta direttiva AML, è stato dichiarato incompatibile con la Carta dei diritti fondamentali UE.
Per uno studio legale che svolge adeguata verifica della clientela ai sensi del d.lgs. 231/2007, la sentenza della Corte di Giustizia UE cambia il perimetro operativo dell’accesso al registro dei titolari effettivi. Non si tratta di un blocco all’accesso, ma di una restrizione che impone di giustificare l’interesse legittimo: chi accede senza qualifica riconoscibile rischia di operare su dati acquisiti in modo non conforme, con ricadute sulla tenuta della procedura di due diligence.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’accesso pubblico indiscriminato ai dati sui titolari effettivi delle società — così come configurato dalla quinta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843) — viola gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che tutelano rispettivamente la vita privata e la protezione dei dati personali. La notizia è riportata da Diritto.it.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è la sentenza CGUE del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20, WM e Sovim SA c. Luxembourg Business Registers), con cui la Corte aveva già dichiarato invalida la disposizione della quinta direttiva AML che imponeva la pubblicità totale del registro. La nuova pronuncia consolida quel principio: l’accesso è ammesso, ma solo a chi dimostri un interesse legittimo specifico e verificabile. In Italia, il d.lgs. 231/2007 — come modificato dal d.lgs. 125/2019 in recepimento della quinta direttiva — disciplina all’art. 21 l’adeguata verifica della clientela attraverso l’identificazione del titolare effettivo. Il registro nazionale è tenuto presso le Camere di Commercio in forza del d.m. 12 aprile 2023. La tensione tra accessibilità del dato e tutela della privacy non è ancora risolta a livello di normativa secondaria italiana.
Cosa cambia per lo studio
- La consultazione del registro dei titolari effettivi per finalità di adeguata verifica rimane legittima per i soggetti obbligati ex art. 3 d.lgs. 231/2007: avvocati, notai e commercialisti mantengono un interesse qualificato per legge e non devono dimostrare nulla di ulteriore.
- Per i clienti che chiedono allo studio di recuperare dati su titolari effettivi di controparti commerciali, occorre valutare caso per caso se l’interesse sottostante è sufficientemente qualificato, evitando accessi generici o esplorativi non supportati da una finalità tracciabile.
- Le procedure interne di due diligence vanno aggiornate documentando espressamente la finalità dell’accesso al registro, in modo da reggere a un eventuale controllo da parte dell’UIF o della Guardia di Finanza.
- Se lo studio utilizza provider terzi per le verifiche AML (software o servizi di screening), verificare che i fornitori abbiano adeguato i propri flussi di accesso ai registri UE alla luce della giurisprudenza della Corte.
- In operazioni cross-border, l’accesso ai registri di altri Stati membri potrebbe risultare temporaneamente sospeso o ristretto: accertare lo stato del registro del paese coinvolto prima di avviare la procedura di identificazione.
Attenzione a
Il primo rischio è trattare la sentenza come un via libera a ridurre gli accertamenti sul titolare effettivo. Al contrario, l’obbligo di identificazione rimane pieno per i soggetti obbligati: semmai, occorre rafforzare la documentazione a supporto dell’accesso, non allentare la verifica.
Il secondo rischio riguarda il registro italiano: il d.m. 12 aprile 2023 ha avviato l’operatività delle sezioni camerali, ma la disciplina dell’accesso da parte di soggetti diversi dai professionisti obbligati è ancora in fase di consolidamento. Usare dati estratti da terzi non qualificati — giornalisti, ricercatori, ONG — come fonte primaria di due diligence espone lo studio a contestazioni sulla qualità e sulla liceità dell’acquisizione del dato.
Domande frequenti
Gli avvocati possono ancora accedere al registro dei titolari effettivi dopo la sentenza UE?
Sì. Gli avvocati iscritti all’elenco dei soggetti obbligati ex art. 3 d.lgs. 231/2007 conservano un interesse legittimo riconosciuto per legge. La sentenza della Corte UE restringe l’accesso indiscriminato al pubblico generico, non quello dei professionisti che svolgono adeguata verifica della clientela per finalità antiriciclaggio.
Cosa rischio se accedo al registro dei titolari effettivi senza documentare la finalità?
Un accesso non documentato può essere contestato dall’UIF o dalla Guardia di Finanza in sede di ispezione come adempimento formale privo di sostanza. Tenere traccia della finalità dell’accesso — nell’apposita scheda cliente o nel fascicolo AML — è la misura minima per dimostrare la conformità della procedura di due diligence.
Il registro italiano dei titolari effettivi è già operativo e accessibile nel 2024?
Il registro è operativo presso le Camere di Commercio in base al d.m. 12 aprile 2023. L’accesso per i soggetti obbligati è attivo, ma la disciplina per le categorie di accesso ‘con interesse legittimo’ non di professionisti AML è ancora in evoluzione, anche alla luce della giurisprudenza CGUE del novembre 2022.
Fonte di riferimento: Diritto.it