Il tax credit cinema e videogiochi previsto dalla Legge 220/2016 è un’agevolazione fiscale riconosciuta sotto forma di credito d’imposta alle imprese del settore audiovisivo e dei videogiochi che sostengono costi di produzione, distribuzione o esercizio. Il MiC ha pubblicato una nuova tornata di decreti di approvazione per le domande relative al 2026, aggiornando l’elenco ufficiale dei beneficiari. Chi assiste imprese del settore deve verificare lo stato delle istanze presentate e valutare l’utilizzabilità del credito in compensazione tramite modello F24.
Punti chiave
- Punto 1 — Il MiC ha approvato nuove domande di tax credit cinema e videogiochi ex L. 220/2016 per il 2026.
- Punto 2 — I crediti riconosciuti sono utilizzabili in compensazione F24 ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997.
- Punto 3 — Le imprese escluse o con istanza sospesa possono attivare rimedi amministrativi o giurisdizionali davanti al TAR.
Se assisti imprese attive nella produzione cinematografica, audiovisiva o nello sviluppo di videogiochi, verifica subito se i tuoi clienti figurano nell’ultima tornata di decreti di approvazione pubblicata dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo del MiC. Il credito riconosciuto è immediatamente spendibile in compensazione e un ritardo nel monitoraggio si traduce in un ritardo nell’utilizzo della liquidità fiscale.
Il Ministero della Cultura ha reso noti gli esiti delle istruttorie su numerose domande di tax credit per il settore cinematografico e dei videogiochi, in attuazione della Legge n. 220 del 14 novembre 2016, che disciplina il sostegno pubblico al cinema e all’audiovisivo. I nuovi provvedimenti approvano istanze riferite all’annualità 2026 e aggiornano l’elenco ufficiale dei soggetti beneficiari.
Il contesto normativo
La Legge 220/2016 istituisce un sistema articolato di tax credit differenziati per tipologia di attività: produzione, distribuzione, esercizio cinematografico, industria tecnica e, appunto, videogiochi. L’art. 15 della stessa legge delega al MiC la definizione dei criteri e delle modalità di accesso, attuata con il D.M. 15 marzo 2018 e successive modifiche. Il credito d’imposta riconosciuto si utilizza esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, tramite modello F24, senza applicazione dei limiti annui ordinari di compensazione previsti dall’art. 34 della Legge 388/2000, stante la disciplina speciale di settore. Sul piano procedurale, il decreto di riconoscimento del MiC costituisce il titolo necessario e sufficiente per l’utilizzo: l’Agenzia delle Entrate non effettua un’ulteriore istruttoria preventiva, ma rimane ferma la possibilità di controllo ex post ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Cosa cambia per lo studio
- Consulta immediatamente i decreti pubblicati dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo sul sito MiC: se il tuo cliente è tra i beneficiari, il credito è già utilizzabile in F24 dalla data del provvedimento.
- Verifica la corretta esposizione del credito nel cassetto fiscale del cliente: eventuali disallineamenti tra l’importo riconosciuto dal MiC e quello caricato in Agenzia delle Entrate vanno risolti prima di qualsiasi compensazione.
- Se l’istanza del cliente non compare nei decreti pubblicati, accerta se si tratta di rigetto, sospensione istruttoria o semplicemente di una tornata successiva: le tre situazioni richiedono risposte legali diverse.
- In caso di diniego esplicito, valuta il ricorso al TAR Lazio — sede competente per i provvedimenti del MiC — nel termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.).
- Per i clienti nel settore videogiochi, ricorda che i requisiti di accesso includono specifiche soglie di costo di sviluppo e la classificazione PEGI del prodotto: una documentazione incompleta in fase di istanza può determinare l’esclusione anche a fronte di un progetto ammissibile.
Attenzione a
Il rischio più frequente è compensare in F24 un importo superiore a quello effettivamente riconosciuto nel decreto MiC, anche per errori di trascrizione o disallineamenti nei sistemi informatici. L’Agenzia delle Entrate recupera la differenza con sanzione del 30% ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi: un errore apparentemente tecnico genera un contenzioso tributario non banale da gestire.
Attenzione anche alla cumulabilità: la Legge 220/2016 consente il cumulo del tax credit con altri contributi pubblici, ma entro il limite del costo complessivo sostenuto. Se il cliente ha ricevuto anche fondi europei o regionali per lo stesso progetto, la verifica del tetto di cumulo spetta al consulente prima dell’utilizzo del credito, non all’ente erogatore a posteriori.
Domande frequenti
Come si usa in compensazione il tax credit cinema riconosciuto dal MiC?
Il tax credit cinema riconosciuto con decreto MiC si compensa tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione ex art. 34 L. 388/2000. Il codice tributo va indicato nella sezione Erario e il credito è utilizzabile dalla data del decreto di approvazione, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare se il decreto MiC sul tax credit videogiochi è stato rigettato?
In caso di diniego esplicito del MiC, lo strumento principale è il ricorso al TAR Lazio, competente per i provvedimenti ministeriali, da notificare entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 29 c.p.a. In via alternativa, prima del ricorso giurisdizionale, si può valutare l’istanza in autotutela, ma questa non sospende né interrompe il termine decadenziale per l’impugnazione.
Il tax credit cinema è cumulabile con contributi regionali o fondi europei?
La Legge 220/2016 ammette il cumulo con altri contributi pubblici, ma il totale degli aiuti ricevuti non può superare il costo complessivo del progetto. Se il cliente ha ottenuto anche finanziamenti regionali o fondi FESR per la stessa produzione, la verifica del rispetto del tetto di cumulo è un adempimento che ricade sul beneficiario prima dell’utilizzo del credito in compensazione, con rischio di recupero in caso di superamento.
Fonte di riferimento: MisterFisco