Quadro M del Modello 730 2026 come compilarlo



Il Quadro M del Modello 730/2026 raccoglie i redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, che esulano dal calcolo IRPEF ordinario. Rientrano qui, tra l’altro, i redditi di capital gain su partecipazioni non qualificate, i proventi da piani di risparmio a lungo termine (PIR) e alcune tipologie di redditi percepiti da eredi. Chi assiste clienti persone fisiche con redditi finanziari o successori deve verificare che questi importi non confluiscano per errore nei quadri ordinari, con conseguente doppia imposizione o omessa dichiarazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Quadro M accoglie redditi a imposta sostitutiva o tassazione separata, esclusi dall’IRPEF ordinaria.
  • Punto 2 — Gli eredi che percepiscono redditi del defunto devono indicarli nel Quadro M, non nel Quadro C o D.
  • Punto 3 — Un errore di quadro genera doppia imposizione o omessa dichiarazione, con sanzioni ex art. 1 D.Lgs. 471/1997.

Per uno studio che assiste persone fisiche con patrimoni finanziari o pratiche successorie, la corretta allocazione dei redditi nel Quadro M del 730/2026 non è un dettaglio tecnico: è il confine tra una dichiarazione corretta e un accertamento. I redditi che finiscono in questo quadro escono dal perimetro IRPEF ordinario e seguono regole di tassazione proprie — sbagliarli di quadro significa alterare sia la base imponibile che l’aliquota applicata.

La guida pubblicata da MisterFisco illustra in dettaglio la struttura del Quadro M del Modello 730/2026 e le categorie reddituali che vi devono confluire, con particolare attenzione ai redditi soggetti a imposta sostitutiva e a tassazione separata.

Il contesto normativo

Il Quadro M trova il suo fondamento sistematico negli artt. 17 e 18 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplinano rispettivamente la tassazione separata e le modalità di calcolo dell’imposta sui redditi che non si cumulano con il reddito complessivo. L’art. 17 TUIR elenca tassativamente le fattispecie ammesse alla tassazione separata: tra queste figurano le plusvalenze da cessione di partecipazioni in alcuni casi, i redditi percepiti dagli eredi e i compensi arretrati. L’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria è invece regolata dal D.Lgs. 461/1997 e dalle successive modifiche introdotte dal D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, che ha unificato al 20% — poi portato al 26% — l’aliquota su gran parte dei redditi di capitale e diversi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica preliminare del tipo di reddito: prima di compilare qualsiasi quadro, occorre classificare ogni voce reddituale del cliente tra redditi a tassazione ordinaria, a tassazione separata (art. 17 TUIR) e a imposta sostitutiva (D.Lgs. 461/1997). Solo dopo questa classificazione si sceglie il quadro corretto.
  2. Redditi ereditari nel Quadro M: i redditi percepiti dagli eredi per conto del de cuius — es. arretrati di lavoro dipendente o autonomo non riscossi in vita — vanno obbligatoriamente nel Quadro M, sezione II, con tassazione separata. Inserirli nel Quadro C o E è un errore materiale che altera l’aliquota effettiva.
  3. Plusvalenze da partecipazioni non qualificate in regime dichiarativo: se il cliente non ha optato per il regime amministrato o gestito, le plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-bis) TUIR confluiscono nel Quadro M con imposta sostitutiva al 26%. Il professionista deve acquisire la documentazione dell’intermediario (prospetto fiscale annuale).
  4. Redditi da PIR e altri strumenti agevolati: i proventi da Piani Individuali di Risparmio che rispettano i vincoli di legge beneficiano dell’esenzione fiscale, ma l’esenzione va comunque indicata nel quadro per documentare la non imponibilità. Omettere l’indicazione espone il cliente a contestazioni in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.
  5. Opzione per la tassazione ordinaria: in alcuni casi (es. tassazione separata su arretrati) il contribuente può optare per la tassazione ordinaria se più conveniente. Valutare questa opzione richiede simulazione dell’aliquota marginale effettiva del cliente — un passaggio che il CAF standard spesso non esegue.

Attenzione a

Il rischio più frequente è la sovrapposizione tra Quadro L e Quadro M per i redditi prodotti all’estero con ritenuta a titolo d’imposta. Se il cliente ha percepito dividendi esteri, la corretta sezione dipende dall’esistenza o meno di una convenzione contro le doppie imposizioni e dall’aliquota ritenuta applicata dallo Stato estero: un errore di sezione può far perdere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR.

Secondo rischio: la tardiva o omessa compilazione del Quadro M per redditi soggetti a tassazione separata non beneficia della definizione agevolata delle sanzioni ridotte ex art. 13 D.Lgs. 472/1997 nei termini brevi, perché l’Amministrazione tende a qualificare l’omissione come infedele dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, con sanzione base dal 90% al 180% della maggiore imposta.

Guida pratica: come procedere

  1. Classifica i redditi del cliente
    Prima di aprire il modello, suddividi ogni voce reddituale in tre categorie: tassazione IRPEF ordinaria, tassazione separata ex art. 17 TUIR, imposta sostitutiva ex D.Lgs. 461/1997. Solo i redditi delle ultime due categorie entrano nel Quadro M.
  2. Acquisisci la documentazione finanziaria
    Per plusvalenze e redditi di capitale richiedi al cliente il prospetto fiscale annuale rilasciato dall’intermediario finanziario. Senza questo documento non è possibile compilare correttamente le sezioni del Quadro M relative ai redditi diversi di natura finanziaria.
  3. Verifica la sezione corretta nel Quadro M
    Il Quadro M si articola in più sezioni: la sezione I riguarda i redditi soggetti a imposta sostitutiva, la sezione II i redditi a tassazione separata. Inserire un reddito nella sezione sbagliata altera l’aliquota applicata e può generare un credito d’imposta fittizio o una maggiore imposta non dovuta.
  4. Valuta l’opzione per la tassazione ordinaria
    Per i redditi ammessi alla tassazione separata, confronta l’aliquota media del biennio precedente con l’aliquota marginale corrente del cliente. Se la tassazione ordinaria risulta più conveniente, esercita l’opzione barrando la casella prevista nel modello e documenta la scelta nel fascicolo del cliente.
  5. Controlla la posizione per redditi esteri
    Se il cliente ha redditi finanziari esteri, verifica l’esistenza della convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese d’origine. Determina se la ritenuta subita all’estero è a titolo definitivo o parziale, per stabilire se il credito d’imposta ex art. 165 TUIR è recuperabile e in quale sezione del modello va indicato.

Domande frequenti

Quali redditi vanno nel Quadro M del 730 e non nel Quadro C?

Nel Quadro M confluiscono i redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 TUIR) o a imposta sostitutiva, come arretrati percepiti dagli eredi, plusvalenze su partecipazioni non qualificate in regime dichiarativo e proventi da strumenti finanziari con aliquota flat al 26%. Il Quadro C accoglie solo redditi da lavoro dipendente e assimilati soggetti a IRPEF ordinaria con tassazione progressiva.

Cosa succede se si omette la compilazione del Quadro M nel 730?

L’omissione del Quadro M per redditi a tassazione separata o sostitutiva configura infedele dichiarazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997. La sanzione ordinaria va dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata. Se l’omissione riguarda redditi esenti (es. PIR conformi), il rischio è il recupero dell’agevolazione con interessi.

Gli eredi devono usare il Quadro M per i redditi del defunto?

Sì. I redditi maturati dal de cuius e percepiti dagli eredi — come arretrati di lavoro o compensi professionali non incassati in vita — vanno dichiarati nel Quadro M, sezione II, con tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b) TUIR. L’aliquota applicata è quella media del biennio precedente del defunto, non quella corrente dell’erede.

Fonte di riferimento: MisterFisco