Con la conversione del D.L. n. 63/2026, il credito d’imposta sul gasolio non spetta più solo alle imprese di autotrasporto merci, ma anche a quelle che trasportano persone, compresi gli NCC. Per uno studio con clienti nel settore mobilità, significa aprire un nuovo fronte di consulenza fiscale e verificare subito se ricorrono i presupposti per l’accesso al beneficio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il D.L. 63/2026 convertito estende il credito d’imposta carburanti al trasporto passeggeri e agli NCC.
- Punto 2 — Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, codice tributo da verificare con risoluzione AdE.
- Punto 3 — I clienti già operativi nel settore merci non acquisiscono automaticamente il beneficio per linee passeggeri separate.
Se hai clienti che operano nel trasporto persone — autobus, navette, NCC — c’è un credito d’imposta che fino a ieri non potevano toccare e che da oggi rientra nel perimetro della tua consulenza. La conversione in legge del D.L. n. 63/2026 allarga il bonus carburanti oltre il perimetro dell’autotrasporto merci e apre uno spazio concreto di risparmio fiscale per un’intera categoria di operatori spesso trascurata.
La notizia, riportata da MisterFisco, è che il credito d’imposta destinato a compensare il caro gasolio — già riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci — viene ora esteso, per effetto della conversione del Decreto-Legge n. 63/2026, anche alle aziende di trasporto passeggeri e agli operatori NCC (noleggio con conducente).
Il contesto normativo
Il meccanismo del credito d’imposta sui carburanti per l’autotrasporto affonda le radici nell’art. 61-bis del D.L. n. 1/2012, che ha strutturato il rimborso delle accise sul gasolio professionale, e nei successivi interventi emergenziali legati al caro energia del biennio 2022-2023. Il D.L. n. 63/2026, ora convertito, interviene sull’ambito soggettivo di applicazione: il legislatore ha scelto di equiparare le imprese di trasporto passeggeri — inclusi gli NCC — alle imprese di autotrasporto merci ai fini dell’accesso al beneficio. Il riferimento operativo per la compensazione resta l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina l’utilizzo dei crediti tributari tramite modello F24. Il codice tributo specifico per questa estensione sarà oggetto di apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate: monitorala prima di procedere.
Cosa cambia per lo studio
- I clienti che gestiscono flotte NCC o linee di trasporto passeggeri possono ora accedere al credito d’imposta sul gasolio professionale: verifica subito i consumi documentati nel periodo di riferimento indicato dal decreto.
- L’accesso al beneficio richiede la tenuta della documentazione sugli acquisti di carburante (fatture elettroniche, schede carburante): se il cliente non la conserva sistematicamente, intervieni ora per strutturare il flusso documentale.
- La compensazione avviene tramite F24 nei limiti e con le modalità che l’Agenzia delle Entrate definirà con risoluzione: non anticipare l’utilizzo del credito prima della pubblicazione del codice tributo dedicato.
- Le imprese che svolgono sia trasporto merci sia trasporto passeggeri devono verificare se le due attività sono imputate a soggetti giuridici distinti o alla stessa entità: la corretta perimetrazione dell’attività incide sull’entità del credito spettante.
- Valuta se i clienti NCC operano come persone fisiche titolari di partita IVA o come società: la forma giuridica può influire sulle modalità di fruizione del credito e sui limiti de minimis eventualmente applicabili.
Attenzione a
Il rischio principale è anticipare la compensazione prima che l’Agenzia delle Entrate pubblichi il codice tributo e le istruzioni operative per il nuovo perimetro soggettivo. Utilizzare in F24 un codice non ancora ufficializzato espone il cliente a recupero del credito con sanzioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che per utilizzo di crediti inesistenti arriva al 200% dell’importo.
Secondo profilo critico: non confondere il credito d’imposta sul gasolio professionale con il rimborso accise, che segue una procedura separata presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono istituti distinti, con presupposti, scadenze e uffici competenti diversi. Mescolare i due percorsi genera errori procedurali difficili da correggere a posteriori.
Domande frequenti
Gli NCC possono usare il bonus carburanti 2026 in compensazione F24?
Sì, dopo la conversione del D.L. n. 63/2026 gli NCC rientrano tra i soggetti beneficiari del credito d’imposta sul gasolio professionale. La compensazione avviene tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ma occorre attendere la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che assegni il codice tributo specifico prima di procedere.
Quali documenti servono per accedere al credito d’imposta carburanti trasporto passeggeri?
Servono le fatture elettroniche degli acquisti di gasolio professionale relative al periodo di riferimento indicato dal decreto, oltre alla documentazione che attesti l’effettivo utilizzo dei veicoli nell’attività di trasporto passeggeri. La scheda carburante, ove ancora utilizzata, integra la prova ma non sostituisce la fattura elettronica.
Il bonus carburanti 2026 si applica anche al trasporto passeggeri su gomma con autobus?
La conversione del D.L. n. 63/2026 estende il beneficio alle imprese di trasporto passeggeri in generale, senza limitarlo agli NCC. Le aziende che gestiscono linee con autobus rientrano quindi nell’ambito soggettivo, a condizione che documentino i consumi di gasolio professionale nelle modalità che l’Agenzia delle Entrate specificherà.
Fonte di riferimento: MisterFisco