Dal 19 giugno 2025 le nuove norme del Decreto Bollette (D.L. n. 181/2023, conv. L. n. 11/2024) introducono restrizioni al telemarketing nel settore energia e gas, ma lasciano sostanzialmente privi di tutela i consumatori contattati da operatori abusivi. Chi assiste clienti vittime di contratti non richiesti o gestisce procedure di reclamo davanti all’ARERA deve considerare che le sanzioni si concentrano sui call center regolari, mentre i soggetti irregolari operano fuori da qualsiasi registro tracciabile. La lacuna normativa è concreta e influisce direttamente sulla strategia processuale.
Punti chiave
- Punto 1 — Le nuove restrizioni del Decreto Bollette si applicano solo agli operatori registrati, non agli abusivi.
- Punto 2 — I contratti conclusi via telefono da operatori non autorizzati restano impugnabili per vizi del consenso ex art. 1427 c.c.
- Punto 3 — L’ARERA mantiene competenza sanzionatoria, ma solo sui soggetti identificabili nel registro operatori.
Chi assiste consumatori nei procedimenti per contratti energetici non richiesti deve aggiornare la propria strategia difensiva: le nuove norme non chiudono il problema degli operatori abusivi, ma spostano l’asse delle responsabilità verso i call center regolari. Sul piano pratico, questo significa che il cliente truffato da un operatore irregolare avrà meno strumenti amministrativi e dovrà quasi sempre ricorrere alla via giurisdizionale ordinaria o all’arbitro per l’energia.
Dal 19 giugno 2025 entrano in vigore le disposizioni sul telemarketing energetico previste dal Decreto Bollette (D.L. n. 181/2023, convertito con L. n. 11/2024). Le nuove regole limitano le chiamate commerciali non sollecitate e rafforzano gli obblighi di registrazione per i venditori, ma secondo gli operatori del settore lasciano sostanzialmente liberi di agire i soggetti che operano fuori dai registri ufficiali.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si articola su più livelli. Il D.L. n. 181/2023 conv. L. n. 11/2024 introduce obblighi specifici per i venditori di energia che utilizzano il canale telefonico, tra cui la registrazione obbligatoria e il rispetto delle fasce orarie di contatto. L’art. 17 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) disciplina le pratiche commerciali aggressive, tra cui rientrano le telefonate insistenti o ingannevoli. Sul versante civilistico, l’art. 1427 c.c. consente al consumatore di chiedere l’annullamento del contratto per errore, dolo o violenza, mentre l’art. 1418 c.c. tutela nei casi di contratto concluso in violazione di norme imperative. L’AGCM e l’ARERA mantengono poteri sanzionatori paralleli, ma solo nei confronti di soggetti identificati e registrati.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti per contratti non richiesti conclusi dopo il 19 giugno 2025, verifica sempre se il venditore risulta iscritto nel registro ARERA: l’assenza di iscrizione rafforza la tesi del contratto nullo o annullabile.
- Per i clienti contattati da operatori abusivi non identificabili, la via più efficace resta il ricorso allo Sportello del Consumatore ARERA o all’Arbitro per l’Energia, prima di procedere in sede ordinaria.
- Nelle diffide stragiudiziali, cita espressamente l’art. 20 e l’art. 26 del Codice del Consumo (pratiche commerciali aggressive): aumentano la pressione sul fornitore formalmente riconoscibile e accelerano i tempi di rimborso.
- Se il cliente ha già attivato la fornitura inconsapevolmente, attiva subito il diritto di recesso entro 14 giorni ex art. 52 D.Lgs. n. 206/2005, prima di qualsiasi altra azione.
- Monitora i provvedimenti AGCM in materia: le sanzioni emesse contro operatori identificati possono essere usate come prova rafforzata in sede civile per dimostrare la sistematicità della condotta illecita.
Attenzione a
Il rischio principale è sovrastimare l’effetto delle nuove norme in fase di consulenza al cliente. Se l’operatore abusivo non è tracciabile, né ARERA né AGCM possono intervenire in tempi utili, e il consumatore deve affrontare un contenzioso ordinario con onere della prova a proprio carico. Documenta fin dal primo contatto qualsiasi elemento identificativo della telefonata: numero chiamante, ora, nome comunicato dall’agente, riferimento al contratto proposto.
Un secondo rischio riguarda la gestione dei clienti che hanno già firmato contratti telefonici con operatori regolari: le nuove restrizioni non hanno effetto retroattivo. I contratti conclusi prima del 19 giugno 2025 si valutano con le norme previgenti, senza possibilità di applicare automaticamente le nuove tutele.
Domande frequenti
Come si annulla un contratto energetico concluso per telefono senza consenso?
Il contratto concluso tramite telefono senza consenso informato è impugnabile per dolo o errore ex art. 1427 c.c., oppure per violazione delle norme imperative del Codice del Consumo ex art. 1418 c.c. Il consumatore può anche esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 206/2005, senza dover fornire motivazioni.
Cosa può fare un consumatore contattato da un call center abusivo dell’energia dopo il decreto bollette?
Se l’operatore non è identificabile o non risulta iscritto al registro ARERA, le vie amministrative (reclamo ARERA, AGCM) hanno efficacia limitata. La strada più rapida è lo Sportello del Consumatore ARERA o l’Arbitro per l’Energia. In parallelo, si può agire in sede civile ordinaria per l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno, documentando ogni elemento utile all’identificazione del chiamante.
Le nuove norme del decreto bollette sul telemarketing si applicano ai contratti già firmati?
No. Le disposizioni del D.L. n. 181/2023 conv. L. n. 11/2024, operative dal 19 giugno 2025, non hanno effetto retroattivo. I contratti conclusi prima di quella data si valutano con la normativa vigente al momento della stipula, incluse le tutele già previste dal Codice del Consumo e dalla regolazione ARERA precedente.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale