Il servizio SRTP (Single Request To Pay) consente a enti pubblici e privati di inviare richieste di pagamento digitale direttamente sul canale bancario del debitore, che può accettare, rinviare o rifiutare. L’integrazione con PagoPA amplia i canali di incasso disponibili per chi gestisce riscossioni per conto di clienti o enti. Chi opera nel recupero crediti o assiste enti pubblici nelle procedure di riscossione deve monitorare questo strumento per anticipare le implicazioni operative.
Punti chiave
- SRTP invia una richiesta di pagamento direttamente sul canale bancario del destinatario, senza intermediari aggiuntivi.
- L’integrazione con PagoPA apre nuovi canali di incasso per studi e enti pubblici che gestiscono riscossioni.
- Restano aperti nodi operativi su tracciabilità, opponibilità e valore probatorio del rifiuto o del rinvio del pagamento.
Chi gestisce riscossioni per conto di enti pubblici o assiste clienti nel recupero crediti ha un nuovo strumento da conoscere. Il servizio SRTP (Single Request To Pay) trasporta una richiesta di pagamento digitale direttamente nell’app o nell’home banking del debitore, che sceglie se accettare, rinviare o rifiutare. Lo studio che non conosce questo meccanismo rischia di fornire consulenze incomplete su procedure di incasso e recupero.
La notizia arriva da Agenda Digitale, che descrive SRTP come uno strumento europeo ora integrato con PagoPA: il debitore riceve la richiesta tramite il proprio istituto bancario e interagisce con essa direttamente, senza dover accedere a portali esterni. L’integrazione con PagoPA apre nuovi canali di incasso per PA e gestori di servizi pubblici.
Il contesto normativo
SRTP si inscrive nel quadro del Regolamento UE 2024/886 (che modifica i Regolamenti 260/2012 e 631/2012 sui pagamenti istantanei in euro) e trova raccordo con la direttiva PSD2 (Dir. 2015/2366/UE), recepita in Italia con il d.lgs. 218/2017. Sul versante domestico, l’infrastruttura PagoPA è disciplinata dall’art. 5 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che obbliga le PA ad accettare pagamenti elettronici attraverso i canali abilitati da PagoPA. Il rifiuto del pagamento da parte del debitore tramite SRTP non equivale a inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., ma può assumere rilevanza come elemento indiziario nelle procedure monitorie regolate dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Cosa cambia per lo studio
- Recupero crediti digitale: lo studio che assiste clienti nella riscossione può valutare SRTP come canale alternativo o complementare al sollecito bonario tradizionale, con tracciatura automatica dell’esito (accettazione, rinvio, rifiuto).
- Assistenza a enti pubblici: le PA che utilizzano PagoPA e adottano SRTP devono aggiornare le proprie procedure di riscossione; chi le assiste legalmente deve conoscere i nuovi flussi per evitare vizi di procedura.
- Valore probatorio dell’esito: il log di rifiuto o rinvio generato da SRTP potrebbe essere prodotto in giudizio come prova documentale della conoscenza della richiesta da parte del debitore; occorre verificare con l’istituto bancario come acquisire tale documento in forma certificata.
- Privacy e GDPR: la trasmissione della richiesta di pagamento tramite canale bancario comporta trattamento di dati personali: il creditore che attiva SRTP deve verificare la propria base giuridica ex art. 6, par. 1, lett. b) o c) del Regolamento UE 2016/679.
- Nodi operativi ancora aperti: la disciplina italiana non ha ancora chiarito se il silenzio del debitore (mancata interazione con la richiesta SRTP) configuri rifiuto tacito rilevante ai fini della messa in mora ex art. 1219 c.c.
Attenzione a
Non equiparare il rifiuto SRTP alla mora automatica. Il rifiuto digitale della richiesta di pagamento non produce gli effetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 2, c.c. né sostituisce l’intimazione scritta richiesta per avviare procedure esecutive. Trattarlo come tale in una strategia processuale espone il cliente a eccezioni fondate.
Verificare la compatibilità con le procedure concorsuali. Se il debitore è soggetto a procedura concorsuale o ha depositato ricorso ex art. 44 del d.lgs. 14/2019 (Codice della Crisi), l’invio di una richiesta SRTP potrebbe configiurare un atto in violazione del divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. La tracciabilità digitale dello strumento rende il tentativo immediatamente documentabile dal curatore o dal commissario.
Domande frequenti
Il rifiuto di una richiesta SRTP vale come costituzione in mora del debitore?
No. Il rifiuto digitale della richiesta SRTP non produce gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. Per costituire in mora il debitore occorre un atto scritto che contenga l’intimazione o la richiesta di adempimento. Il log di rifiuto SRTP può avere valore indiziario, ma non sostituisce la diffida formale.
Come si acquisisce la prova del rifiuto di un pagamento SRTP in giudizio?
Occorre richiedere all’istituto bancario o al prestatore di servizi di pagamento la documentazione certificata dell’esito della richiesta SRTP. La forma e la certificabilità di questi log dipendono dal regolamento contrattuale del servizio bancario: verificare prima di produrre il documento in giudizio per evitare contestazioni sull’autenticità.
Un ente pubblico può usare SRTP invece di PagoPA o deve usarli insieme?
SRTP si integra con PagoPA: non lo sostituisce, ma aggiunge un canale di notifica della richiesta di pagamento direttamente nell’home banking del cittadino. L’obbligo di accettare pagamenti tramite PagoPA ex art. 5 del CAD (d.lgs. 82/2005) rimane invariato. SRTP è uno strumento aggiuntivo per migliorare il tasso di riscossione.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale