Per iscriversi all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento occorre completare un corso abilitante conforme ai requisiti fissati dal d.m. 202/2014 e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Il mantenimento dell’iscrizione richiede aggiornamento periodico documentato. Chi gestisce procedure OCC o assiste clienti sovraindebitati deve verificare che il professionista incaricato — o sé stesso — sia regolarmente iscritto e in regola con la formazione continua.
Punti chiave
- Punto 1 — L’iscrizione all’albo gestori richiede un corso abilitante conforme al d.m. 202/2014.
- Punto 2 — Il d.lgs. 14/2019 ha ampliato le procedure accessibili ai gestori OCC, aumentando la domanda di professionisti abilitati.
- Punto 3 — La mancata formazione continua espone al rischio di cancellazione dall’albo e nullità degli atti compiuti.
Per uno studio legale che assiste persone fisiche o piccoli imprenditori in difficoltà finanziaria, avere in organico — o poter indicare — un gestore della crisi da sovraindebitamento regolarmente iscritto all’albo vale concretamente più clienti e più procedure gestibili in autonomia. Il Codice della crisi ha moltiplicato gli strumenti disponibili: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Servono professionisti abilitati per usarli.
Un corso abilitante e di aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento è segnalato questa settimana da GiuriCivile.it, come percorso strutturato per l’accesso e il mantenimento dell’iscrizione all’albo, conforme ai requisiti normativi vigenti.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si articola su tre livelli. Il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in vigore dal 15 luglio 2022, ha ridisegnato l’intera materia, sostituendo la l. 3/2012 e ampliando le procedure per il sovraindebitamento agli artt. 65-83. Il d.m. 202/2014 (Ministero della Giustizia) disciplina i requisiti per l’iscrizione all’albo dei gestori: almeno 40 ore di formazione abilitante, aggiornamento biennale di almeno 40 ore, e specifici titoli di accesso. L’art. 358 d.lgs. 14/2019 conferma il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) e il raccordo con l’albo tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Cosa cambia per lo studio
- Chi vuole offrire assistenza completa nelle procedure di sovraindebitamento deve poter contare su un gestore iscritto: avvocati e commercialisti abilitati aumentano la gamma di servizi erogabili senza appoggiarsi ogni volta a un OCC esterno.
- Il corso abilitante richiede almeno 40 ore di formazione: va pianificato con anticipo, perché l’iscrizione all’albo non è immediata e blocca l’avvio di procedure se il professionista non è già abilitato.
- L’aggiornamento biennale obbligatorio (altre 40 ore) deve essere documentato: perdere la scadenza significa rischiare la sospensione dall’albo, con conseguenze dirette sulle procedure in corso.
- Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, le procedure accessibili si sono moltiplicate — piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore minore — e la domanda di gestori qualificati supera stabilmente l’offerta in molti tribunali italiani.
- Il gestore risponde personalmente dei danni causati nell’esercizio delle funzioni (art. 358, co. 4, d.lgs. 14/2019): serve copertura assicurativa adeguata, che alcuni corsi abilitanti aiutano a strutturare correttamente.
Attenzione a
Il primo rischio concreto riguarda la verifica dell’accreditamento del corso. Non tutti i percorsi formativi sul mercato sono riconosciuti ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento all’albo ministeriale: prima di iscriversi, controlla che il provider sia accreditato e che le ore erogate rientrino tra quelle valide ai sensi del d.m. 202/2014. Un corso non riconosciuto non produce alcun effetto ai fini dell’albo.
Il secondo rischio riguarda le procedure già avviate. Se un gestore perde i requisiti di iscrizione durante lo svolgimento di una procedura — per mancato aggiornamento o altra causa — l’OCC deve procedere alla sostituzione. Il ritardo nella sostituzione può generare responsabilità per i professionisti che hanno omesso i controlli e, nei casi più gravi, vizi procedurali rilevabili dal tribunale.
Domande frequenti
Quante ore servono per iscriversi all’albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento?
Il d.m. 202/2014 richiede almeno 40 ore di formazione abilitante per l’iscrizione iniziale. A queste si aggiungono almeno 40 ore di aggiornamento ogni due anni per il mantenimento dell’iscrizione. Il corso deve essere erogato da un provider accreditato ai fini del riconoscimento ministeriale.
Un avvocato può fare il gestore della crisi da sovraindebitamento?
Sì. Gli avvocati rientrano tra i soggetti abilitabili all’iscrizione all’albo dei gestori, insieme a commercialisti, notai e altri professionisti con titoli equiparati. Devono però completare il corso abilitante previsto dal d.m. 202/2014 e soddisfare gli ulteriori requisiti di accesso stabiliti dalla normativa vigente.
Cosa succede se il gestore della crisi perde i requisiti durante una procedura in corso?
L’OCC è tenuto a sostituirlo tempestivamente. Il ritardo può esporre i professionisti coinvolti a responsabilità per i danni causati alle parti della procedura. Nei casi più gravi, il tribunale può rilevare vizi procedurali. Per questo il monitoraggio della scadenza dell’aggiornamento biennale è un adempimento da non trascurare.
Fonte di riferimento: Giuricivile