Blocco rivalutazione pensioni legittimo per la Consulta


La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il sistema di rivalutazione delle pensioni cosiddetto ‘a blocchi’, che sospende o riduce l’indicizzazione automatica degli assegni previdenziali oltre determinate soglie. Chi assiste pensionati in contenzioso previdenziale deve sapere che i margini per contestare questa impostazione si sono ulteriormente ridotti. Il precedente consolida un orientamento già avviato con la sentenza n. 70/2015 e successivamente corretto dalla Consulta stessa.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Consulta ha dichiarato costituzionalmente legittimo il blocco della rivalutazione pensionistica per assegni oltre soglia.
  • Punto 2 — I ricorsi in contenzioso previdenziale fondati sull’incostituzionalità del blocco non hanno più base solida.
  • Punto 3 — Chi segue enti previdenziali può consolidare la posizione difensiva citando questa pronuncia nelle memorie.

Per gli studi che seguono contenzioso previdenziale o assistono enti come INPS in giudizio, questa pronuncia chiude di fatto uno spazio argomentativo che alcuni ricorrenti continuavano a percorrere. La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il meccanismo di blocco della rivalutazione automatica delle pensioni oltre determinate soglie, consolidando un equilibrio che il legislatore aveva cercato di raggiungere dopo le turbolenze del 2015.

La notizia arriva da Diritto.it, che riporta la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità del sistema di indicizzazione delle pensioni definito ‘a blocchi’, con cui si sospende o riduce l’adeguamento automatico al costo della vita per gli assegni che superano determinate soglie reddituali.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è la sentenza Corte Cost. n. 70/2015, con cui la Consulta aveva dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione introdotto dall’art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011 (decreto Monti), convertito dalla l. n. 214/2011. Quella pronuncia aveva aperto una stagione di contenzioso massivo. Il legislatore aveva risposto con l’art. 1, commi 286 e seguenti, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ridisegnando il meccanismo con un sistema ‘a blocchi’ per fasce di importo pensionistico, distinto per anno e per scaglione. La nuova pronuncia della Corte Costituzionale valida proprio questo secondo schema normativo, stabilendo che il bilanciamento tra sostenibilità del sistema previdenziale e tutela del potere d’acquisto dei pensionati rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non produca effetti manifestamente irragionevoli.

Cosa cambia per lo studio

  1. I ricorsi in corso fondati esclusivamente sull’incostituzionalità del sistema ‘a blocchi’ post-2015 perdono la loro principale leva: la questione di legittimità è ora definitivamente risolta in senso negativo per i ricorrenti.
  2. Nelle memorie difensive per conto di INPS o altri enti previdenziali convenuti, puoi citare questa sentenza per paralizzare eccezioni di incostituzionalità ancora pendenti o sollevate in grado d’appello.
  3. Se assisti pensionati che intendono agire in giudizio per recuperare rivalutazioni non erogate, devi ridisegnare la strategia: la via costituzionale è preclusa, resta percorribile solo la contestazione di eventuali errori applicativi del singolo calcolo da parte dell’ente.
  4. Nei giudizi davanti ai Tribunali ordinari in funzione di giudice del lavoro, la pronuncia della Consulta è vincolante: i giudici di merito non possono disapplicare il meccanismo né sollevare nuovamente la questione sugli stessi parametri già esaminati.
  5. Per i clienti pensionati con assegni superiori a tre volte il minimo INPS — soglia storicamente usata come riferimento nei blocchi — è utile verificare se i cedolini dal 2012 a oggi riflettano correttamente le fasce previste dalla normativa vigente: gli errori materiali di calcolo restano contestabili indipendentemente dalla questione costituzionale.

Attenzione a

Non confondere questa pronuncia con la sentenza n. 70/2015: quella dichiarava l’illegittimità del vecchio blocco indifferenziato; questa valida il nuovo sistema differenziato per fasce. Citare la n. 70/2015 come argomento favorevole ai pensionati in giudizi che riguardano il sistema post-2015 è un errore che può compromettere la credibilità dell’atto difensivo.

Attenzione anche ai giudizi con domande cumulative: se il ricorrente chiede sia il ricalcolo per incostituzionalità del blocco sia il risarcimento del danno da errata applicazione del cedolino, la preclusione costituzionale colpisce solo la prima domanda. La seconda rimane in piedi e va coltivata autonomamente, con onere della prova documentale sul ricorrente.

Domande frequenti

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco pensioni posso ancora fare ricorso per rivalutazione non corrisposta?

La via dell’incostituzionalità del sistema ‘a blocchi’ post-2015 è chiusa. Rimane percorribile solo la contestazione di errori materiali nel calcolo del cedolino pensionistico, da dimostrare con documentazione specifica. La strategia del ricorso va ridisegnata di conseguenza prima di procedere.

La sentenza Corte Costituzionale n. 70/2015 è ancora utile come argomento nei giudizi sulle pensioni?

Solo per i blocchi applicati nel biennio 2012-2013 sotto il vecchio regime del d.l. 201/2011. Per tutto ciò che riguarda il sistema ridisegnato dalla legge 208/2015, la n. 70/2015 non è più spendibile e citarla fuori contesto espone l’atto a obiezioni fondate della controparte.

Come si usa questa pronuncia della Consulta nelle memorie difensive per conto di INPS?

Cita la sentenza per eccepire l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale già sollevate o che la controparte intende sollevare, evidenziando che la Corte ha già esaminato e rigettato i medesimi parametri di riferimento. Questo blocca anche eventuali nuove rimessioni alla Consulta sugli stessi motivi.

Fonte di riferimento: Diritto.it