Responsabilità medica cosa cambia con la Legge Gelli-Bianco


La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha riformato il sistema della responsabilità sanitaria in Italia introducendo un doppio binario: la struttura sanitaria risponde per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre il medico dipendente risponde per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Il paziente deve provare il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno subito, mentre la struttura deve dimostrare di aver rispettato le linee guida e le raccomandazioni delle buone pratiche clinico-assistenziali.

Punti chiave

  • La struttura sanitaria risponde per inadempimento contrattuale secondo l’art. 1218 c.c.
  • Il medico dipendente risponde per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
  • Il paziente danneggiato deve provare il nesso causale tra condotta e danno.
  • La struttura si libera provando il rispetto delle linee guida clinico-assistenziali.

Qual è il doppio binario di responsabilità introdotto dalla riforma?

La Legge 24/2017, denominata Legge Gelli-Bianco, ha ridisegnato integralmente il regime della responsabilità sanitaria in Italia, introducendo una distinzione fondamentale tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella del singolo medico dipendente. Questo sistema a doppio binario ha l’obiettivo di rendere più chiaro e prevedibile il regime risarcitorio per i pazienti danneggiati.

La struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, risponde nei confronti del paziente secondo lo schema della responsabilità contrattuale, disciplinata dall’art. 1218 c.c. Questo significa che tra paziente e struttura si instaura un vero e proprio rapporto contrattuale, anche in assenza di un contratto scritto, fondato sul cosiddetto contatto sociale qualificato. La struttura è quindi tenuta a garantire prestazioni sanitarie adeguate e conformi agli standard di diligenza professionale.

Il medico dipendente, invece, risponde nei confronti del paziente secondo la disciplina della responsabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c. Questa scelta legislativa mira a proteggere il professionista sanitario da un’eccessiva esposizione a richieste risarcitorie, concentrando la responsabilità principale in capo alla struttura che organizza e coordina l’attività sanitaria.

Come si distribuisce l’onere della prova tra le parti?

La ripartizione dell’onere probatorio rappresenta uno degli aspetti più delicati e tecnicamente rilevanti della riforma. Il paziente che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno deve provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno alla salute che lamenta. Si tratta di un onere probatorio non sempre agevole da assolvere, che richiede quasi sempre il ricorso a consulenze tecniche medico-legali.

La struttura sanitaria convenuta in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità contrattuale, deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. In particolare, deve provare che le prestazioni sanitarie erogate sono state conformi alle linee guida e alle raccomandazioni delle buone pratiche clinico-assistenziali. Questo sistema responsabilizza fortemente le strutture sanitarie nell’adozione di protocolli clinici aggiornati e nell’organizzazione dei servizi.

Quale ruolo assumono le linee guida nella valutazione della responsabilità?

Le linee guida clinico-assistenziali costituiscono il parametro normativo di riferimento per valutare la correttezza della condotta sanitaria. La Legge Gelli-Bianco attribuisce a questi documenti tecnico-scientifici un ruolo centrale nell’accertamento della responsabilità, sia della struttura sia del professionista. Il rispetto delle linee guida accreditate rappresenta una prova qualificata dell’adeguatezza della prestazione sanitaria erogata.

Tuttavia, il legislatore riconosce al medico la possibilità di discostarsi dalle linee guida quando le specificità del caso clinico lo richiedano, purché tale scelta sia motivata e documentata. Questa flessibilità preserva l’autonomia professionale del sanitario, evitando una medicina difensiva fondata sulla cieca applicazione di protocolli standardizzati.

Domande frequenti

Chi risponde del danno subito dal paziente in una struttura sanitaria?

La struttura sanitaria risponde contrattualmente ex art. 1218 c.c. nei confronti del paziente per tutte le prestazioni erogate. Il medico dipendente risponde invece extracontrattualmente ex art. 2043 c.c. solo in caso di dolo o colpa grave.

Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento del danno sanitario?

Il paziente deve dimostrare il nesso causale tra la condotta sanitaria (azione od omissione) e il danno alla salute subito. Non deve invece provare la colpa del medico o della struttura, essendo sufficiente l’inadempimento.

Le linee guida sono vincolanti per i medici?

Le linee guida costituiscono il parametro di riferimento per valutare la correttezza della condotta sanitaria. Il medico può discostarsene quando le specificità del caso clinico lo richiedano, motivando adeguatamente tale scelta nella documentazione clinica.

Fonte di riferimento: BollettinoUfficiale-Evergreen

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