Con l’ordinanza n. 5656 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha sospeso ogni risposta definitiva sul riconoscimento dello status dei minori nati da gestazione per altri all’estero, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. Fino alla pronuncia delle S.U., il modello dell’adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983 resta l’unico strumento praticabile, ma la sua adeguatezza è ora formalmente in discussione. Chi gestisce fascicoli attivi su trascrizione di atti di nascita esteri o riconoscimento di genitorialità intenzionale deve monitorare gli sviluppi e calibrare la strategia difensiva sulla base dell’incertezza in corso.
Punti chiave
- Punto 1 — La Prima Sezione ha rimesso alle S.U. la questione sull’adeguatezza dell’adozione ex art. 44 l. 184/1983 per i nati da GPA all’estero.
- Punto 2 — I procedimenti pendenti su trascrizione di atti di nascita esteri GPA subiranno presumibilmente un rallentamento in attesa della pronuncia.
- Punto 3 — Il genitore intenzionale non biologico resta senza riconoscimento automatico: ogni atto va gestito caso per caso fino alle S.U.
Chi ha fascicoli aperti su trascrizione di atti di nascita esteri relativi a minori nati da GPA, o su riconoscimento del genitore intenzionale non biologico, si trova oggi in una zona grigia ancora più marcata. L’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile congela di fatto ogni certezza giurisprudenziale e impone di rivedere le strategie processuali in corso.
Con l’ordinanza n. 5656 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla tutela dello status dei minori nati all’estero mediante gestazione per altri. Il nodo: l’attuale modello giurisprudenziale è davvero adeguato a garantire il superiore interesse del minore? Tutti i dettagli della vicenda sono ricostruiti su Giuricivile.it.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è la sentenza delle Sezioni Unite n. 38162 del 2022, che aveva identificato nell’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 lo strumento per riconoscere il legame tra il minore nato da GPA e il genitore intenzionale non biologico. Quella pronuncia escludeva la trascrivibilità del provvedimento straniero di riconoscimento della doppia genitorialità per contrasto con l’ordine pubblico internazionale, richiamando l’art. 16 l. 218/1995. La Corte EDU, con la sentenza Advisory Opinion del 10 aprile 2019 (richiesta dalla Corte di Cassazione francese), aveva già chiarito che il diritto al rispetto della vita privata del minore ex art. 8 CEDU impone allo Stato di predisporre un meccanismo effettivo di riconoscimento del legame con il genitore intenzionale, senza però vincolare la forma. La Prima Sezione ora si chiede se l’adozione ex art. 44 l. 184/1983 sia davvero quel meccanismo effettivo, oppure se presenti lacune strutturali incompatibili con il best interest del minore.
Cosa cambia per lo studio
- I ricorsi in Cassazione pendenti su questioni analoghe saranno quasi certamente sospesi in attesa della pronuncia delle S.U.: verificare subito lo stato dei fascicoli e valutare se depositare memorie aggiornate.
- Nei procedimenti di primo e secondo grado, la rimessione alle S.U. costituisce un argomento difensivo spendibile per ottenere la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’orientamento nomofilattico.
- L’adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983 rimane al momento l’unico strumento operativo: non abbandonarla, ma documentare puntualmente il superiore interesse del minore nel caso concreto, perché le S.U. potrebbero richiedere standard probatori più elevati o individuare criteri aggiuntivi.
- Per i clienti che valutano di avviare procedure di riconoscimento ora, il consiglio è di procedere comunque con l’adozione in casi particolari, avvertendo esplicitamente del rischio che le S.U. modifichino il quadro, con ricadute anche sui provvedimenti già emessi.
- Monitorare la fissazione dell’udienza delle Sezioni Unite: i tempi medi di definizione dopo rimessione oscillano tra 6 e 18 mesi, ma la rilevanza della questione potrebbe accelerare la calendarizzazione.
Attenzione a
Il primo rischio concreto è consigliare ai clienti di attendere le S.U. prima di avviare qualsiasi procedura. L’adozione ex art. 44 l. 184/1983 ha tempi propri e il minore cresce: ogni anno di ritardo nel consolidare lo status giuridico espone il bambino a rischi pratici rilevanti in caso di eventi imprevisti (decesso, separazione, malattia del genitore biologico). Avviare la procedura adottiva ora non preclude di adeguarsi al nuovo orientamento una volta pubblicata la sentenza delle S.U.
Il secondo rischio riguarda la trascrizione di atti di nascita esteri già presentata all’ufficiale di stato civile: un eventuale rifiuto impugnato in sede giudiziaria potrebbe restare in stallo per mesi. Verificare se sia più efficiente convertire la strategia sull’adozione in casi particolari piuttosto che insistere sul ricorso avverso il rifiuto di trascrizione, almeno fino alla pronuncia nomofilattica.
Domande frequenti
Cosa succede ai procedimenti pendenti sulla GPA estera dopo la rimessione alle Sezioni Unite?
I ricorsi già iscritti in Cassazione su questioni sovrapponibili saranno verosimilmente sospesi in attesa della pronuncia delle S.U. Nei giudizi di merito, la rimessione può sostenere una richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. Conviene depositare una memoria che segnali l’interlocutoria n. 5656/2026 e ne chieda l’applicazione al caso specifico.
Con la rimessione alle Sezioni Unite, l’adozione in casi particolari ex art. 44 l. 184/1983 è ancora valida per il genitore intenzionale?
Sì, fino alla pronuncia delle S.U. il modello dell’adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 resta l’unico strumento giurisprudenzialmente riconosciuto. La rimessione mette in discussione la sua adeguatezza, non la sua percorribilità attuale. Avviare la procedura adottiva oggi rimane la scelta più prudente per tutelare il minore nell’immediato.
La Cassazione può cambiare le regole sulla GPA anche per i provvedimenti di adozione già emessi?
Un revirement delle S.U. opera in linea di principio pro futuro e non travolge i decreti di adozione già passati in giudicato. Tuttavia, se le S.U. individuassero uno strumento diverso e più tutelante, i procedimenti ancora aperti potrebbero essere riqualificati. I provvedimenti definitivi restano stabili, ma è prudente verificare caso per caso l’eventuale impatto su eventuali impugnazioni ancora pendenti.
Fonte di riferimento: Giuricivile