Riforma ordini professionali: cosa cambia per gli avvocati


Il ddl di riforma degli ordini professionali, atteso in discussione al Senato questa settimana, interviene su accesso alla professione, tirocinio e governance degli Albi che contano oltre 1,6 milioni di iscritti. Per uno studio legale con praticanti o collaboratori giovani, alcune disposizioni potrebbero modificare obblighi formativi e condizioni di accesso all’abilitazione. Tenersi aggiornati in questa fase consente di anticipare adeguamenti organizzativi prima che le norme entrino in vigore.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il ddl tocca oltre 1,6 milioni di iscritti agli Albi professionali italiani, avvocati compresi.
  • Punto 2 — Le norme sui praticanti potrebbero ridisegnare durata e condizioni del tirocinio forense.
  • Punto 3 — La governance degli Ordini locali potrebbe subire modifiche strutturali con riflessi elettorali e disciplinari.

Se hai praticanti in studio o stai pensando di strutturare un percorso di accesso per giovani collaboratori, questa settimana vale la pena seguire i lavori del Senato. Il disegno di legge di riforma degli ordini professionali porta con sé modifiche che potrebbero toccare il tirocinio forense, le condizioni di accesso all’abilitazione e il funzionamento interno degli Ordini.

Il ddl è atteso in discussione al Senato nei prossimi giorni e riguarda un sistema che coinvolge oltre 1,6 milioni di professionisti iscritti agli Albi italiani. Secondo quanto riportato da Diritto.it, il testo contiene segnali positivi in particolare per giovani avvocati e praticanti, con il supporto dichiarato dell’AIGA.

Il contesto normativo

L’ordinamento forense vigente è fissato dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina tirocinio (artt. 41-43), accesso all’esame di Stato (art. 46) e organizzazione del Consiglio dell’Ordine (artt. 28-35). Qualsiasi intervento legislativo dovrà coordinarsi con queste disposizioni, che restano il riferimento primario fino all’eventuale abrogazione o modifica espressa. Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Codice della proprietà industriale) e altri statuti di categoria mostrano come riforme settoriali abbiano spesso prodotto un periodo transitorio confuso: un rischio concreto anche qui.

Sul fronte giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con sentenza n. 3236/2022 ha ribadito che le delibere degli Ordini professionali in materia di tirocinio hanno natura amministrativa e sono quindi impugnabili davanti al giudice amministrativo, il che rafforza la rilevanza di ogni modifica strutturale agli organi ordinistici.

Cosa cambia per lo studio

  1. Tirocinio forense: se il ddl riduce la durata o modifica le modalità di svolgimento del tirocinio ex art. 41 L. 247/2012, i praticanti già in studio potrebbero beneficiare di regole di transizione favorevoli. Verifica se il testo prevede decorrenze retroattive.
  2. Compensi e tutele dei praticanti: alcune proposte circolate prevedono un rimborso spese minimo obbligatorio per i praticanti. Se approvata, questa norma crea un obbligo economico diretto per il dominus: adegua subito i contratti di tirocinio in uso allo studio.
  3. Accesso all’esame di abilitazione: modifiche ai requisiti di ammissione all’esame di Stato (art. 46 L. 247/2012) potrebbero abbreviare i tempi di abilitazione dei collaboratori giovani, con effetti positivi sulla pianificazione delle risorse dello studio.
  4. Governance degli Ordini locali: eventuali modifiche alle regole elettorali o ai quorum del Consiglio dell’Ordine cambiano le dinamiche di rappresentanza. Se sei iscritto a un Ordine medio-piccolo, la composizione del Consiglio potrebbe cambiare in modo significativo.
  5. Formazione continua: alcune bozze prevedono un aggiornamento del sistema di crediti formativi obbligatori. Monitora se cambiano le ore minime annuali o i criteri di riconoscimento dei provider accreditati.

Attenzione a

Norme transitorie scritte male. Le riforme degli ordini professionali hanno storicamente prodotto periodi transitori lacunosi. Se il ddl passa senza disciplina transitoria espressa per i tirocini in corso, si aprirà un contenzioso interpretativo davanti ai Consigli dell’Ordine territoriali. Tieni documentato tutto il percorso del tuo praticante già dalla data odierna.

Confondere il ddl con la legge vigente. Fino all’approvazione definitiva e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la L. 247/2012 resta integralmente applicabile. Evita di comunicare ai tuoi praticanti modifiche ancora in discussione come se fossero già operative: genera aspettative non esigibili e possibili contestazioni.

Domande frequenti

Quando entra in vigore la riforma degli ordini professionali 2024?

Il ddl è ancora in fase di discussione parlamentare al Senato. Non esiste ancora una data di entrata in vigore. La legge produrrà effetti solo dopo l’approvazione definitiva da entrambe le Camere e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora resta vigente la L. 247/2012 sull’ordinamento forense.

La riforma degli ordini cambia il tirocinio forense obbligatorio?

Le bozze circolate prevedono modifiche alla durata e alle modalità del tirocinio ex art. 41 L. 247/2012, con segnali favorevoli per i praticanti. Tuttavia il testo definitivo non è ancora approvato. Il dominus deve attendere il testo ufficiale prima di modificare le lettere di incarico dei praticanti in studio.

I praticanti avvocati avranno diritto a un rimborso spese minimo con la nuova legge?

Alcune proposte contenute nel ddl introducono un rimborso spese minimo obbligatorio per i praticanti, ma la norma non è ancora legge. Se approvata, creerà un obbligo diretto per il dominus. Vale la pena rivedere fin d’ora i contratti di tirocinio in uso per verificarne la conformità alle eventuali nuove soglie.

Fonte di riferimento: Diritto.it