Nei procedimenti di affido eterofamiliare, l’ascolto del minore non è facoltativo: la Cassazione con l’ordinanza n. 3723/2026 chiarisce che la sua omissione, se tempestivamente eccepita, obbliga il giudice a motivare specificamente il diniego. Se rappresenti un genitore in un procedimento che può sfociare nel collocamento presso una famiglia terza, devi dedurre l’omissione in udienza — non nei motivi di appello — per preservare il punto in sede di legittimità.
Punti chiave
- Punto 1 — L’ascolto del minore nell’affido eterofamiliare è adempimento necessario, non discrezionale, secondo Cass. 3723/2026.
- Punto 2 — L’omissione deve essere eccepita tempestivamente dalla parte: il silenzio in udienza preclude il motivo di cassazione.
- Punto 3 — Il giudice che omette l’ascolto deve motivare specificamente, a maggior ragione se la misura incide sul legame genitore-figli.
Se segui procedimenti di famiglia in cui il minore rischia il collocamento presso una famiglia terza, l’ordinanza n. 3723/2026 della Cassazione ti dà uno strumento difensivo preciso: l’omessa audizione del minore, se eccepita in udienza, è motivo autonomo di cassazione del provvedimento. Non basta lamentarlo in appello; devi dedurlo nel momento in cui l’omissione si produce.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3723/2026, ha cassato un decreto che disponeva l’affido eterofamiliare senza che il minore fosse stato ascoltato, ritenendo l’adempimento necessario e non procrastinabile. Puoi leggere l’analisi integrale della pronuncia sul sito dell’Avv. Anna Andreani a questo link.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento è consolidato ma spesso applicato in modo disomogeneo dai tribunali di merito. L’art. 336-bis c.c. impone l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni — o anche di età inferiore se capace di discernimento — in tutti i procedimenti che lo riguardano. Il limite all’ascolto esiste (art. 336-bis, comma 2: il giudice può ometterlo se «manifestamente superfluo»), ma richiede motivazione esplicita. La Cassazione ha già affermato questo principio in numerose pronunce, tra cui Cass. Civ. n. 22235/2019 e Cass. Civ. n. 5954/2023, dove ha ribadito che l’audizione del minore è un diritto processuale dello stesso e non una mera facoltà istruttoria del giudice. L’ordinanza 3723/2026 rafforza ulteriormente questa linea, aggiungendo che nelle ipotesi di affido eterofamiliare — misura incisiva sul rapporto genitoriale — il margine di discrezionalità del giudice si restringe ulteriormente.
Cosa cambia per lo studio
- Eccepire subito, non dopo. Se il giudice fissa udienza senza disporre l’ascolto del minore, sollevalo verbalmente a verbale in quella stessa udienza. L’eccezione tardiva — anche se formulata in sede di reclamo — può essere considerata inammissibile.
- Qualificare la misura come «eterofamiliare». L’ordinanza distingue implicitamente tra collocamenti intra-familiari e affido presso famiglie terze: per questi ultimi il giudice ha un obbligo motivazionale rafforzato. Nei tuoi atti, sottolinea sempre la natura della misura richiesta dalla controparte o dal PM.
- Chiedere l’ascolto in forma scritta prima dell’udienza. Deposita un’istanza formale di audizione del minore prima che il giudice si pronunci sul merito: crei un precedente documentale che rende impossibile sostenere che l’omissione non fosse stata dedotta.
- Verificare l’età e la capacità di discernimento. Per i minori sotto i 12 anni, l’ascolto rimane obbligatorio se il giudice ritiene che abbiano capacità di discernimento; documenta nel fascicolo ogni elemento utile a sostenerlo (relazioni dei servizi sociali, CTU psicologiche già depositate).
- Usare la motivazione carente come motivo autonomo di reclamo. Se il provvedimento viene emesso senza motivare l’omissione, hai un vizio autonomo da far valere ex art. 739 c.p.c. davanti alla Corte d’Appello, indipendentemente dal merito della decisione sull’affido.
Attenzione a
Non confondere l’ascolto con la CTU psicologica. La perizia sul minore non sostituisce l’audizione diretta da parte del giudice: sono adempimenti distinti. Il giudice che dispone una CTU senza ascoltare personalmente il minore non ha adempiuto all’obbligo ex art. 336-bis c.c. Questo errore ricorre frequentemente nei provvedimenti di merito e la Cassazione lo ha già sanzionato in passato.
Attenzione al «manifesta superfluità» usato come formula vuota. Alcuni giudici motivano l’omissione con un generico richiamo alla tenera età o alla traumaticità dell’ascolto, senza entrare nel merito delle specifiche condizioni del minore. Quella motivazione è censurabile: raccogli già in primo grado elementi concreti che contraddicano quella valutazione astratta, così da poter costruire un motivo di reclamo o ricorso per cassazione solido.
Domande frequenti
Cosa succede se il giudice omette l’ascolto del minore nell’affido eterofamiliare?
Secondo Cass. n. 3723/2026, il provvedimento è cassabile per vizio di motivazione se la parte ha tempestivamente eccepito l’omissione. Il giudice è tenuto a spiegare perché l’ascolto è stato omesso; in assenza di motivazione specifica, il decreto non regge al controllo di legittimità.
L’ascolto del minore è obbligatorio anche sotto i 12 anni?
Sì, se il minore ha capacità di discernimento. L’art. 336-bis c.c. fissa i 12 anni come soglia automatica, ma impone l’ascolto anche al di sotto di tale età quando il giudice valuti che il minore sia in grado di esprimere la propria posizione. La Cassazione ha confermato questo principio in più occasioni.
La CTU psicologica sostituisce l’ascolto del minore da parte del giudice?
No. Sono adempimenti distinti: la CTU serve a valutare la situazione psicologica del minore, ma l’audizione diretta da parte del giudice è un atto processuale autonomo imposto dall’art. 336-bis c.c. Confondere i due istituti espone il provvedimento a censura in sede di reclamo e di legittimità.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani