La convocazione del consiglio comunale finalizzata alla revoca del proprio presidente è legittima a condizione che rispetti le previsioni statutarie e regolamentari dell’ente, secondo il parere del Ministero dell’Interno. Il TUEL (d.lgs. 267/2000) non disciplina espressamente la revoca del presidente del consiglio, rimettendo la materia all’autonomia normativa dei singoli Comuni. Chi assiste un consigliere comunale o un’amministrazione locale deve verificare anzitutto lo statuto e il regolamento del consiglio prima di valutare qualsiasi impugnativa.
Punti chiave
- Punto 1 — La revoca del presidente del consiglio comunale non ha disciplina espressa nel TUEL, d.lgs. 267/2000.
- Punto 2 — Statuto e regolamento consiliare sono le fonti decisive per valutare la legittimità della convocazione.
- Punto 3 — Il Ministero dell’Interno ha confermato la legittimità della convocazione se conforme alle norme locali.
Se assisti un consigliere comunale, un gruppo di minoranza o lo stesso presidente uscente, questo parere ministeriale definisce il perimetro entro cui valutare un eventuale ricorso al TAR. La legittimità della convocazione non si giudica sul TUEL, che tace sul punto, ma sulle fonti autonome dell’ente: statuto e regolamento del consiglio. Un errore nella verifica preliminare di questi atti espone il cliente a un ricorso infondato o, al contrario, a non impugnare un vizio reale.
Il Ministero dell’Interno ha reso un parere in cui afferma la legittimità della convocazione del consiglio comunale per deliberare la revoca del proprio presidente, a condizione che la procedura rispetti le previsioni statutarie e regolamentari vigenti nel singolo ente. La notizia è pubblicata su La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il d.lgs. 267/2000 (TUEL) disciplina il consiglio comunale agli artt. 38-43, ma non contiene alcuna norma espressa sulla revoca del presidente del consiglio. L’art. 38, comma 2, TUEL rimette al regolamento consiliare — nel rispetto dei principi dello statuto — la determinazione delle modalità di funzionamento del consiglio, inclusa l’organizzazione dei propri organi interni. Questa delega normativa verso le fonti autonome dell’ente è il punto cardine su cui si fonda il parere ministeriale. Sul piano giurisprudenziale, il TAR ha più volte ribadito che la legittimità degli atti consiliari va misurata primariamente sullo statuto e sul regolamento interno (cfr. TAR Campania, sez. I, n. 1876/2019), con sindacato esterno limitato ai vizi di incompetenza assoluta o di violazione di legge in senso stretto.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di qualsiasi azione, acquisisci statuto comunale e regolamento del consiglio: sono le fonti primarie per valutare la legittimità della convocazione e dell’eventuale delibera di revoca.
- Verifica se il regolamento prevede un quorum speciale per la revoca del presidente: in assenza di previsione espressa, si applica la maggioranza ordinaria, ma questo punto è spesso contestato e fonte di contenzioso.
- Controlla i termini e le modalità di convocazione: vizi formali sulla convocazione (preavviso insufficiente, ordine del giorno incompleto) restano autonomamente impugnabili davanti al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Se assisti il presidente uscente, valuta la tutela cautelare urgente ex art. 55 c.p.a.: la delibera di revoca produce effetti immediati e il tempo per agire è compresso.
- Se assisti i consiglieri promotori della revoca, documenta il rispetto di ogni passaggio procedurale interno: un vizio formale può annullare l’intera procedura indipendentemente dalla volontà della maggioranza.
Attenzione a
Il primo rischio è trascurare la stratificazione normativa locale: statuto, regolamento consiliare e prassi consolidata dell’ente possono contenere previsioni difformi tra loro. In caso di conflitto tra fonti, la gerarchia interna non è sempre esplicita e il TAR può decidere in modo non scontato. Verifica sempre la versione aggiornata dei due atti, perché modifiche regolamentari recenti passano spesso inosservate.
Il secondo rischio riguarda i tempi processuali: la delibera consiliare di revoca è un atto amministrativo immediatamente lesivo. Il termine decadenziale di 60 giorni per il ricorso al TAR decorre dalla piena conoscenza dell’atto, non dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. Se il tuo cliente è stato presente in aula il giorno della delibera, il dies a quo parte da quel momento.
Domande frequenti
Si può revocare il presidente del consiglio comunale senza previsione nello statuto?
No, secondo il parere del Ministero dell’Interno la revoca deve fondarsi su una base normativa interna all’ente: statuto o regolamento consiliare. In assenza di qualsiasi previsione, la delibera di revoca è impugnabile al TAR per violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e carenza di attribuzione.
Entro quanto tempo si può impugnare al TAR la delibera di revoca del presidente del consiglio comunale?
Il termine ordinario è 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 29 c.p.a. Se il consigliere era presente in aula durante la delibera, il termine decorre da quel giorno. È possibile chiedere misure cautelari urgenti ex art. 55 c.p.a. per sospendere l’efficacia della delibera nelle more del giudizio.
Quale quorum è necessario per revocare il presidente del consiglio comunale?
Il TUEL non fissa un quorum specifico per la revoca del presidente del consiglio. La risposta va cercata nel regolamento consiliare del singolo Comune. Se il regolamento tace, si applica la maggioranza assoluta dei componenti o quella prevista per le delibere ordinarie, ma il punto è giurisprudenzialmente controverso e va verificato caso per caso.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali