Nei giudizi di responsabilità sanitaria il paziente deve provare il nesso causale tra condotta del medico o della struttura e il danno subito: non basta dimostrare l’esistenza della patologia. Se l’origine della malattia resta ignota o incerta, il giudice esclude la responsabilità anche in presenza di una condotta potenzialmente censurabile. Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 787/2026 ha applicato questo principio rigettando la domanda risarcitoria per mancata prova del collegamento causale.
Punti chiave
- Punto 1 — Il paziente porta l’onere della prova sul nesso causale, non solo sulla condotta del medico.
- Punto 2 — Causa ignota o incerta della patologia equivale a rigetto della domanda risarcitoria.
- Punto 3 — La consulenza tecnica d’ufficio deve accertare l’eziologia, non solo valutare la correttezza tecnica.
Se stai seguendo un contenzioso di responsabilità medica, la sentenza del Tribunale di Salerno n. 787/2026 rafforza una linea difensiva spesso sottovalutata: attaccare non solo la condotta del sanitario, ma soprattutto il nesso causale. Quando l’eziologia della patologia rimane oscura, la domanda del paziente cade indipendentemente da ogni altra considerazione sul merito clinico.
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 787/2026, ha escluso la responsabilità del medico convenuto proprio perché il paziente non aveva dimostrato che la patologia lamentata fosse causalmente riconducibile alla condotta sanitaria contestata. Puoi leggere la sentenza integrale sul sito di Giuricivile.it.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 2697 c.c.: chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. In ambito di responsabilità sanitaria, la Cassazione Civile ha più volte precisato che il paziente deve provare il nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non» (Cass. Civ. SS.UU. n. 576/2008). La legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), pur avendo introdotto una responsabilità extracontrattuale del medico ai sensi dell’art. 7, comma 3, non ha invertito questo onere probatorio: il paziente resta tenuto a dimostrare condotta, danno e collegamento causale. L’art. 1218 c.c. continua invece ad applicarsi alla struttura sanitaria in chiave contrattuale, ma anche qui il nesso causale rimane a carico dell’attore.
Cosa cambia per lo studio
- Nella difesa della struttura o del medico, concentra fin dall’udienza di trattazione le eccezioni sull’eziologia incerta: una CTU che non riesce ad accertare la causa della patologia chiude la causa a favore del convenuto senza entrare nel merito della correttezza tecnica.
- Quando assisti il paziente, commisiona una consulenza tecnica di parte prima del deposito dell’atto di citazione: se il CTP non riesce a stabilire il collegamento causale con ragionevole probabilità, meglio valutare il rischio di soccombenza prima di avviare il giudizio.
- Nei quesiti da sottoporre al CTU, includi sempre una domanda esplicita sull’eziologia della patologia e sulla percentuale di probabilità che sia riconducibile alla condotta contestata: un quesito generico sulla correttezza tecnica lascia aperta la porta al rigetto per mancata prova del nesso.
- In sede di precisazione delle conclusioni, se il CTU ha espresso incertezza sull’origine della malattia, cita espressamente Cass. SS.UU. n. 576/2008 e il principio del «più probabile che non»: il giudice difficilmente potrà ignorare che la soglia del 50% non è stata raggiunta.
- Valuta l’opportunità di richiedere una CTU collegiale quando la patologia ha un’eziologia multifattoriale: un collegio di specialisti riduce il rischio di una consulenza monocratica superficiale che attribuisce causalità in modo approssimativo.
Attenzione a
Il rischio principale per chi difende il paziente è affidarsi esclusivamente alla prova della condotta negligente, trascurando la prova causale. Un medico può avere sbagliato procedura e tuttavia non rispondere del danno se quella procedura, anche se corretta, non avrebbe impedito l’insorgenza della patologia. Questi due piani vanno provati separatamente e con uguale rigore.
Per la difesa della struttura, attenzione a non eccedere nell’attaccare la perizia di parte avversaria sul merito clinico: se il CTU nominato dal giudice conclude per eziologia incerta, qualsiasi argomentazione tecnica aggiuntiva diventa superflua e può persino distogliere l’attenzione del giudice dal punto decisivo, che è proprio l’assenza di prova causale.
Domande frequenti
Chi deve provare il nesso causale in una causa per responsabilità medica?
Il nesso causale deve essere provato dal paziente che agisce in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Secondo Cass. SS.UU. n. 576/2008, la prova va fornita secondo il criterio del «più probabile che non»: se la probabilità che la condotta del medico abbia causato il danno non supera il 50%, la domanda va rigettata.
Se la causa della malattia è sconosciuta il medico viene sempre assolto?
Non automaticamente, ma nella pratica sì. Se il consulente tecnico non riesce ad accertare con sufficiente probabilità il collegamento tra condotta sanitaria e patologia, il giudice non può condannare il convenuto. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 787/2026 ne è un’applicazione diretta: eziologia ignota equivale a rigetto della domanda risarcitoria.
La legge Gelli-Bianco ha cambiato l’onere della prova del nesso causale?
No. La l. 24/2017 ha modificato la natura della responsabilità del medico — ora extracontrattuale ex art. 7, comma 3 — ma non ha spostato l’onere probatorio sul nesso causale. Il paziente resta tenuto a dimostrare condotta, danno e collegamento causale, sia nei confronti del medico sia nei confronti della struttura sanitaria.
Fonte di riferimento: Giuricivile