Responsabilità erariale omessa comunicazione al sanitario


Se la struttura sanitaria omette la comunicazione al medico prevista dall’art. 13 della legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) e questo impedisce l’esercizio dell’azione di rivalsa, il dirigente responsabile risponde per danno erariale davanti alla Corte dei conti. La sentenza n. 43/2026 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia fissa i presupposti causali dell’addebito: occorre dimostrare che l’omissione ha concretamente precluso la rivalsa, non solo che la comunicazione non è avvenuta. Chi assiste enti sanitari pubblici deve verificare l’esistenza di procedure interne che traccino tempi e modalità di questa comunicazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’omessa comunicazione ex art. 13 L. 24/2017 può generare responsabilità erariale del dirigente sanitario responsabile.
  • Punto 2 — Il nesso causale richiede che l’omissione abbia effettivamente precluso l’azione di rivalsa sull’esecutore del danno.
  • Punto 3 — Gli enti sanitari pubblici devono dotarsi di procedure tracciabili per la comunicazione al sanitario a tutela dei dirigenti.

Chi assiste strutture sanitarie pubbliche o difende dirigenti amministrativi in giudizi contabili deve aggiungere un presidio al proprio check-list: la comunicazione al sanitario prevista dall’art. 13 della legge n. 24/2017 non è un adempimento formale, ma un atto con conseguenze dirette sul bilancio dell’ente e sulla responsabilità personale del funzionario che la omette.

La sentenza n. 43/2026 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Lombardia affronta il tema della responsabilità amministrativo-contabile derivante dall’omessa comunicazione ex art. 13 L. 24/2017, chiarendo quando l’addebito sorge e quando invece resta escluso per difetto del nesso causale.

Il contesto normativo

L’art. 13 della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco) obbliga la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, dopo aver risarcito il danno al paziente, a comunicare al sanitario coinvolto l’avvio del procedimento di rivalsa o di regresso. Questa comunicazione non è solo garanzia difensiva del professionista: è condizione procedimentale che abilita l’azione di recupero. Se la struttura non rispetta i termini e le modalità previste, rischia di perdere il diritto di rivalsa — con conseguente danno definitivo all’erario.

Sul piano contabile, la Corte dei conti applica i principi generali della responsabilità amministrativa: colpa grave, nesso causale e danno concreto (artt. 82 e ss. del R.D. n. 2440/1923, richiamati dal d.lgs. n. 174/2016 – Codice di giustizia contabile). La sentenza in commento precisa che non basta accertare l’omissione: occorre dimostrare che proprio quell’omissione ha reso impossibile o inutilizzabile l’azione di rivalsa, non che questa sarebbe comunque andata deserta.

Cosa cambia per lo studio

  1. Mappatura delle procedure interne: se assisti un’ASL o un’azienda ospedaliera, verifica subito che esista una procedura scritta, con responsabile nominato e scadenze tracciate, per l’invio della comunicazione ex art. 13 L. 24/2017 dopo ogni transazione o sentenza di condanna.
  2. Difesa del dirigente in sede contabile: la strategia difensiva non può limitarsi a negare l’omissione. Occorre dimostrare che la rivalsa sarebbe stata comunque impraticabile o infruttuosa — ad esempio per insolvenza del sanitario o per decadenza già maturata per altra causa.
  3. Quantificazione del danno erariale: l’addebito corrisponde alla quota di risarcimento che la struttura avrebbe recuperato mediante rivalsa (con il tetto di cui all’art. 9 L. 24/2017: massimo il triplo della retribuzione annua lorda). Calcola subito questo importo nella valutazione del rischio.
  4. Colpa grave come filtro: il d.lgs. n. 174/2016 limita la responsabilità contabile alla colpa grave. Una mancata comunicazione isolata in un contesto organizzativo adeguato potrebbe non raggiungere quella soglia; una sistematica assenza di procedure, sì.
  5. Rivalsa assicurativa: controlla se la polizza della struttura copre il danno erariale da omissione amministrativa, o se la copertura si ferma al risarcimento del paziente.

Attenzione a

Non confondere la perdita della rivalsa con il danno erariale automatico. La Corte dei conti n. 43/2026 chiarisce che il nesso causale va provato in concreto: se la rivalsa non sarebbe stata utilmente esercitata comunque (sanitario privo di patrimonio, prescrizione già decorsa per altra ragione), il danno erariale non sussiste. Portare in giudizio questi elementi può essere decisivo per ottenere l’assoluzione o una riduzione significativa dell’addebito.

Attenzione ai termini di prescrizione dell’azione contabile. Il dies a quo per la prescrizione quinquennale ex art. 1, c. 2, legge n. 20/1994 decorre — secondo l’orientamento prevalente della Corte dei conti — dal momento in cui il danno diventa certo e definitivo, cioè quando la rivalsa risulta definitivamente preclusa. Questo può non coincidere con la data dell’omissione, ma con quella in cui si consolida l’impossibilità di agire.

Domande frequenti

Quando scatta la responsabilità erariale per omessa comunicazione al sanitario ex art. 13 legge Gelli-Bianco?

La responsabilità erariale scatta quando il dirigente o funzionario responsabile omette la comunicazione al sanitario prevista dall’art. 13 L. 24/2017 e questa omissione preclude concretamente l’azione di rivalsa della struttura, con perdita definitiva della somma recuperabile. Non basta l’omissione in sé: serve il nesso causale tra mancata comunicazione e danno all’erario.

Qual è il massimo dell’addebito per responsabilità erariale in ambito sanitario su azione di rivalsa?

L’art. 9 della legge n. 24/2017 fissa il tetto della rivalsa al triplo della retribuzione annua lorda del sanitario al momento del fatto. Il danno erariale addebitabile al funzionario che ha omesso la comunicazione non può quindi superare questo importo, che rappresenta il beneficio economico perduto dall’ente per effetto dell’omissione.

Come si difende un dirigente ASL citato dalla Corte dei conti per mancata comunicazione al medico dopo il risarcimento?

La difesa più efficace punta sul difetto del nesso causale: dimostrare che la rivalsa sarebbe comunque risultata impossibile o infruttuosa (sanitario insolvente, prescrizione già maturata, importo irrecuperabile). In subordine si può contestare la colpa grave, provando che l’ente disponeva di procedure adeguate e che l’omissione è stata un episodio isolato non imputabile a grave negligenza.

Fonte di riferimento: Giuricivile