Il DDL Senato n. 832/2023 punta a rendere concretamente applicabili i principi di bigenitorialità già previsti dalla legge 54/2006 e dagli artt. 3 e 30 Cost., che la giurisprudenza prevalente continua a disapplicare nei fatti. Per chi assiste genitori in procedure di separazione o divorzio, questo intervento legislativo cambia il peso argomentativo delle istanze istruttorie e dei ricorsi per la modifica delle condizioni di affido. Monitorare l’iter parlamentare del DDL 832 consente di anticipare le strategie difensive più efficaci in materia di affidamento condiviso.
Punti chiave
- Punto 1 — Il DDL 832/2023 mira a rendere cogenti le prescrizioni sulla bigenitorialità già introdotte dalla L. 54/2006.
- Punto 2 — Gli artt. 3 e 30 Cost. sono il fondamento costituzionale invocabile già oggi in ogni ricorso sull’affido.
- Punto 3 — La giurisprudenza prevalente elude sistematicamente il principio di paritetico coinvolgimento dei genitori.
Chi gestisce procedimenti di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di affido ha oggi un argomento in più da portare in udienza: un disegno di legge che non introduce nuovi principi, ma pretende che quelli esistenti vengano finalmente applicati. Per uno studio che segue clienti nella fase post-separazione, il DDL 832 può già ora rafforzare le argomentazioni nei ricorsi ex art. 337-quinquies c.c. sulla revisione dei provvedimenti relativi all’affidamento.
Il 1° agosto 2023 veniva depositato e comunicato alla Presidenza della Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge n. 832, primo firmatario il Prof. Marino Maglietta. L’obiettivo dichiarato: rendere ineludibili le prescrizioni sulla bigenitorialità già contenute nella legge 54/2006, che una giurisprudenza largamente prevalente continua a ignorare nella prassi applicativa.
Il contesto normativo
La legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha introdotto nell’ordinamento il principio dell’affidamento condiviso come regola e non come eccezione, fissando il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il riferimento costituzionale è duplice: l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza tra i genitori) e l’art. 30 Cost. (diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli). Sul piano codicistico, l’art. 337-ter c.c. impone al giudice di adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore, tenendo conto della sua esigenza di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Nonostante questo impianto normativo, la Cassazione ha più volte ribadito — da ultimo con orientamenti che lasciano ampio margine discrezionale ai giudici di merito — che l’affido esclusivo rimane ammissibile in presenza di circostanze che rendano contrario all’interesse del minore l’affidamento condiviso, senza specificare soglie minime di coinvolgimento dell’altro genitore. Il DDL 832 interviene proprio su questo vuoto applicativo.
Cosa cambia per lo studio
- Rafforzamento argomentativo immediato: anche prima dell’approvazione, il DDL 832 documenta l’esistenza di un orientamento legislativo consolidato verso la bigenitorialità paritetica. Citarlo nei ricorsi ex art. 337-quinquies c.c. rafforza la richiesta di modifica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
- Revisione dei provvedimenti in essere: se il DDL diventa legge, i provvedimenti che prevedono affido esclusivo o tempi di frequentazione notevolmente sbilanciati potrebbero diventare immediatamente impugnabili per contrasto con le nuove norme cogenti. Conviene già ora mappare i fascicoli aperti e valutare istanze preventive.
- Istruttoria più incisiva: le nuove disposizioni potrebbero imporre al giudice di motivare analiticamente il mancato rispetto della parità dei tempi, rendendo più aggredibile in appello qualsiasi provvedimento che si discosti dalla bigenitorialità senza adeguata giustificazione.
- Aggiornamento della consulenza stragiudiziale: i clienti separati che oggi accettano accordi squilibrati nella frequentazione dei figli vanno avvisati: se il DDL passa, quell’accordo potrebbe essere rinegoziato o rimesso in discussione davanti al giudice a breve distanza di tempo.
- Monitoraggio parlamentare: il DDL è assegnato alla Commissione Giustizia del Senato. Tenere sotto controllo l’iter consente di anticipare i tempi e aggiornare la strategia processuale prima che la norma entri in vigore.
Attenzione a
Non sopravvalutare l’effetto immediato. Il DDL 832 è ancora in fase parlamentare: citarlo in udienza senza contestualizzarlo come proposta normativa in iter rischia di essere controproducente davanti a un giudice poco incline a valorizzare disegni di legge non ancora approvati. Usalo come argomento sistematico — costituzione più legge vigente più tendenza legislativa — non come fonte primaria.
Attenzione alla distinzione tra affido e collocamento. Un errore frequente nei procedimenti di affido è confondere il regime di affidamento condiviso con la parità dei tempi di permanenza. La L. 54/2006 non impone la perfetta equiripartizione dei giorni: impone il coinvolgimento decisionale paritario. Il DDL 832 interviene su entrambi i piani, ma nelle memorie difensive occorre distinguerli con precisione per evitare che il giudice respinga l’istanza su un piano confondendo i due profili.
Domande frequenti
Il DDL 832/2023 sulla bigenitorialità è già legge?
No. Il DDL Senato n. 832, depositato il 1° agosto 2023, è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato ma non risulta ancora approvato. Resta una proposta normativa il cui iter parlamentare va monitorato. Non produce effetti giuridici diretti fino alla sua eventuale promulgazione.
Posso già usare il DDL 832 per chiedere la modifica delle condizioni di affido?
Non come fonte normativa primaria. Puoi però usarlo come argomento sistematico per rafforzare la lettura dell’art. 337-ter c.c. e della L. 54/2006 nel senso di una bigenitorialità effettiva. Abbinalo agli artt. 3 e 30 Cost. per costruire un’istanza di revisione ex art. 337-quinquies c.c. più solida.
Cosa prevede esattamente la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso?
La L. 54/2006 ha introdotto l’affidamento condiviso come regime ordinario, riconoscendo al minore il diritto a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. L’affido esclusivo è ammesso solo se l’affido condiviso risulta contrario all’interesse del minore. Il giudice deve motivare analiticamente la scelta dell’affido esclusivo.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani