Procedimento disciplinare rinnovato senza gli stessi componenti


Quando un procedimento disciplinare viene annullato e rinnovato, l’organo chiamato a decidere non può avere la stessa composizione del precedente. Il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 224/2026, ha sancito che la reiterazione degli stessi componenti inficia la validità del nuovo procedimento. Chi difende un dipendente pubblico sottoposto a disciplina deve verificare immediatamente la composizione dell’organo prima ancora di entrare nel merito.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il TAR FVG n. 224/2026 vieta la stessa composizione dell’organo nel procedimento disciplinare rinnovato.
  • Punto 2 — Il vizio colpisce il nuovo procedimento anche se il merito della contestazione rimane invariato.
  • Punto 3 — La difesa deve eccepire il vizio di composizione come primo motivo, prima di affrontare il merito.

Se stai assistendo un dipendente pubblico in un procedimento disciplinare riattivato dopo un annullamento, la prima cosa da controllare non è il merito dell’addebito: è chi siede nell’organo. Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha chiarito che la riproposizione degli stessi componenti rende il nuovo procedimento illegittimo in radice, indipendentemente da come si svolge nel merito.

Con la sentenza n. 224/2026, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha stabilito che, nel procedimento disciplinare rinnovato a seguito di annullamento giurisdizionale, l’organo collegiale deve essere costituito con componenti diversi rispetto al collegio precedente. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il principio trova radici nel generale canone di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della l. n. 241/1990. In ambito disciplinare per i dipendenti pubblici, il d.lgs. n. 165/2001 (art. 55-bis e seguenti) disciplina la composizione e il funzionamento degli uffici per i procedimenti disciplinari (UPD), ma non prevede espressamente il divieto di riconferma degli stessi componenti in caso di rinnovo. È la giurisprudenza — e ora il TAR FVG n. 224/2026 in modo esplicito — a colmare questa lacuna, applicando per analogia i principi elaborati per i procedimenti giurisdizionali in materia di incompatibilità del giudicante già investito della questione. Il richiamo implicito è all’art. 51 c.p.c. e alle norme sull’astensione, trasposte nel contesto amministrativo-disciplinare.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di esaminare il merito degli addebiti nel procedimento rinnovato, verifica per iscritto la composizione nominativa dell’organo disciplinare e confrontala con quella del procedimento annullato.
  2. Se uno o più componenti coincidono, solleva immediatamente l’eccezione di illegittimità in sede procedimentale — con memoria scritta — e poi la riproponi come primo motivo nel ricorso al TAR, per non incorrere in decadenze processuali.
  3. Richiedi all’amministrazione, tramite istanza di accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990, i verbali di nomina dell’organo disciplinare rinnovato: sono il documento-chiave per la tua difesa.
  4. Nei procedimenti con commissione di disciplina nominata ad hoc, fai attenzione anche ai componenti supplenti eventualmente subentrati durante il primo procedimento: se hanno partecipato alle deliberazioni, rientrano nel divieto.
  5. Documenta tutto con PEC e lascia traccia scritta di ogni comunicazione con l’UPD: in caso di ricorso, la prova della composizione e della tempestiva eccezione è determinante per ottenere l’annullamento.

Attenzione a

Il rischio più frequente è sollevare il vizio di composizione solo in sede di ricorso giurisdizionale, senza averlo prima eccepito nel procedimento amministrativo. Alcuni TAR ritengono che la mancata contestazione tempestiva possa rilevare ai fini della valutazione complessiva, anche se formalmente il vizio rimane rilevabile. Agire subito in sede procedimentale rafforza la posizione processuale e riduce margini di eccezione da parte dell’amministrazione resistente.

Secondo rischio: trascurare i componenti che abbiano svolto funzioni istruttorie nel primo procedimento senza far parte del collegio deliberante. Il principio di imparzialità si estende anche a chi ha contribuito alla formazione del convincimento, non solo a chi ha firmato il provvedimento finale. Verifica l’intero iter, non solo la composizione formale del collegio.

Domande frequenti

Il procedimento disciplinare rinnovato è illegittimo se ha gli stessi componenti del precedente?

Sì, secondo TAR Friuli-Venezia Giulia n. 224/2026. Se l’organo disciplinare che rinnova il procedimento ha la stessa composizione di quello il cui atto è stato annullato, il nuovo procedimento è viziato per violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. Il vizio è autonomo rispetto al merito degli addebiti contestati.

Come si eccepisce il vizio di composizione dell’organo disciplinare nel procedimento rinnovato?

L’eccezione va sollevata per iscritto nella prima occasione utile del procedimento rinnovato, con memoria indirizzata all’UPD. Va poi riproposta come primo motivo di ricorso al TAR. Richiedi prima i verbali di nomina tramite accesso agli atti ex art. 22 l. n. 241/1990 per documentare la coincidenza di composizione.

Il divieto di stessa composizione vale anche per i componenti supplenti dell’organo disciplinare?

Sì, se hanno partecipato alle deliberazioni nel primo procedimento. Il principio di imparzialità si applica a chi ha concretamente contribuito alla formazione del provvedimento annullato, indipendentemente dalla qualifica formale di titolare o supplente. Verifica i verbali di tutte le sedute, non solo quella finale.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali