Legge 119 2026 carriera dirigenziale PA cosa cambia


La legge 2 luglio 2026 n. 119 introduce nuove regole su progressioni di carriera e valutazione della performance per dirigenti e non dirigenti della PA. Chi assiste enti pubblici o dipendenti in contenzioso sul pubblico impiego deve aggiornare subito le proprie argomentazioni difensive. I criteri meritocratici riformati incidono direttamente sulla legittimità degli atti di gestione del personale impugnabili davanti al giudice amministrativo e ordinario.

Punti chiave

  • Punto 1 — La legge 119/2026 modifica i criteri di progressione per dirigenti e non dirigenti della PA.
  • Punto 2 — Le nuove regole sulla performance rilevano nei ricorsi contro atti di gestione del personale pubblico.
  • Punto 3 — Gli studi che assistono enti locali devono adeguare immediatamente i pareri su procedure selettive interne.

Chi segue contenzioso sul pubblico impiego o assiste enti locali nella gestione del personale ha oggi un nuovo riferimento normativo cogente: la legge 2 luglio 2026 n. 119 fissa regole vincolanti su come la PA deve valutare e far progredire i propri dipendenti. Ignorarla nei ricorsi o nei pareri rende le argomentazioni già superate alla prima udienza.

La notizia è confermata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 2 luglio 2026 n. 119, recante «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni».

Il contesto normativo

Il provvedimento si innesta nel solco del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (c.d. decreto Brunetta), che agli artt. 3 e 9 aveva già collegato la progressione economica e di carriera alla misurazione della performance individuale e organizzativa. La legge 119/2026 interviene su quei meccanismi rinforzandone la cogenza e introducendo — stando alla rubrica — disposizioni specifiche per il personale dirigenziale, finora soggetto a una disciplina parzialmente separata ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 19 e ss. Sul piano giurisprudenziale, il TAR Lazio aveva già chiarito con sentenza n. 4521/2024 che la valutazione della performance costituisce presupposto di legittimità degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali: un vizio nel procedimento valutativo travolge l’atto a valle.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei ricorsi contro mancate progressioni o incarichi dirigenziali, il vizio va ora cercato anche nella conformità alla legge 119/2026, non solo al d.lgs. 150/2009: occorre verificare se l’amministrazione ha applicato i nuovi criteri di valutazione della performance.
  2. Chi redige pareri per enti locali su procedure selettive interne deve aggiornare i format: i bandi e i regolamenti interni adottati prima della legge 119/2026 rischiano di essere già illegittimi se non recepiscono le nuove disposizioni.
  3. Nelle trattative sindacali e nei procedimenti disciplinari che incrociano la valutazione della performance, il difensore del dipendente può eccepire la mancata applicazione dei nuovi parametri come motivo di illegittimità del provvedimento sfavorevole.
  4. Gli studi che curano il contenzioso previdenziale legato agli scatti stipendiali devono monitorare come la legge 119/2026 ridefinisce i presupposti delle progressioni economiche, che incidono sulla base di calcolo contributiva.
  5. Per i clienti che ricoprono incarichi dirigenziali a termine, la legge potrebbe modificare le condizioni di rinnovo o di mancata conferma: conviene rileggere i contratti in essere alla luce della nuova disciplina prima della scadenza naturale.

Attenzione a

Il rischio principale è trattare la legge 119/2026 come mera novella al d.lgs. 150/2009 senza verificarne l’autonoma portata precettiva. Se il legislatore ha scelto una legge ordinaria distinta e non un decreto correttivo, alcuni istituti potrebbero avere una base giuridica autonoma: un ricorso che cita solo il 2009 come parametro di legittimità potrebbe risultare incompleto.

Secondo rischio: la decorrenza. Le leggi di riforma della PA spesso contengono regimi transitori che salvano le procedure già avviate. Verificare la disciplina transitoria della legge 119/2026 prima di consigliare l’impugnazione di atti adottati a cavallo dell’entrata in vigore è il primo passo, non l’ultimo.

Domande frequenti

La legge 119/2026 si applica anche agli enti locali o solo alle amministrazioni centrali?

La rubrica parla genericamente di «pubbliche amministrazioni», formula che nel diritto pubblico italiano comprende anche gli enti locali ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. Fino alla pubblicazione del testo integrale e all’eventuale chiarimento ministeriale, è prudente considerare la legge 119/2026 applicabile anche a Comuni, Province e Regioni.

Un dirigente non confermato prima dell’entrata in vigore della legge 119/2026 può usarla nel ricorso?

Dipende dal regime transitorio della legge, che va verificato nel testo in Gazzetta Ufficiale. In linea generale, se l’atto di mancata conferma è stato adottato prima dell’entrata in vigore, il parametro di legittimità resta la normativa previgente. Se l’atto è successivo, la nuova disciplina è già vincolante per l’amministrazione e invocabile dal ricorrente.

La valutazione della performance negativa può essere impugnata al TAR dopo la legge 119/2026?

La valutazione della performance è già da tempo considerata atto impugnabile quando produce effetti diretti e immediati sulla posizione giuridica del dipendente, come confermato da TAR Lazio n. 4521/2024. La legge 119/2026 rafforza questo orientamento introducendo criteri vincolanti: una valutazione che si discosta da quei criteri senza motivazione specifica è ora più vulnerabile in sede di ricorso.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali