Partita IVA hair stylist regime fiscale e codice ATECO


Un hair stylist che apre attività autonoma deve aprire partita IVA con codice ATECO 96.02.01 (parrucchieri) e può accedere al regime forfettario ex L. 190/2014 se i ricavi annui non superano 85.000 euro. L’attività rientra tra quelle artigianali soggette a iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane e a contribuzione INPS alla Gestione Artigiani, con aliquota 2024 pari al 24% sul reddito imponibile. Chi assiste questi clienti deve verificare anche l’obbligo di licenza comunale ex L. 174/2005 e i requisiti professionali previsti dalla normativa di settore.

Punti chiave

  • Il codice ATECO corretto per parrucchieri è 96.02.01, distinto da estetisti (96.02.02).
  • Il regime forfettario ex L. 190/2014 si applica fino a 85.000 euro di ricavi annui con coefficiente di redditività del 67%.
  • L’iscrizione alla Gestione Artigiani INPS è obbligatoria con aliquota contributiva al 24% per il 2024.

Chi assiste un hair stylist nell’avvio dell’attività deve presidiare tre fronti contemporaneamente: scelta del regime fiscale, iscrizione previdenziale e adempimenti amministrativi comunali. Un errore anche su uno solo di questi passaggi espone il cliente a sanzioni che si cumulano — tributarie, previdenziali e amministrative — e che raramente si prescrivono in tempi brevi.

MisterFisco ha pubblicato una guida fiscale dedicata agli hair stylist che ricostruisce il quadro degli adempimenti dall’apertura della partita IVA alla scelta del codice ATECO, fino agli obblighi previdenziali. Puoi consultarla direttamente sul sito MisterFisco.

Il contesto normativo

L’attività di parrucchiere rientra nella classificazione ATECO 96.02.01 ed è qualificata come attività artigianale ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443 (Legge Quadro sull’Artigianato). L’esercizio è subordinato all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio e alla licenza comunale prevista dalla L. 17 agosto 2005, n. 174, che disciplina i requisiti professionali per parrucchieri. Sul piano fiscale, il regime forfettario è regolato dall’art. 1, commi 54-89, L. 23 dicembre 2014, n. 190, con soglia a 85.000 euro e coefficiente di redditività del 67% per questa categoria. Sul versante previdenziale, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani INPS discende dall’art. 3 della L. 4 luglio 1959, n. 463, e l’aliquota contributiva per il 2024 è fissata al 24% sul reddito d’impresa con minimale annuo di circa 4.208 euro.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica del codice ATECO — Il codice 96.02.01 (parrucchieri) va distinto dal 96.02.02 (estetisti): un’attività che eroga entrambi i servizi può richiedere due codici separati, con conseguenze sulla licenza e sul regime IVA applicabile.
  2. Accesso al forfettario — Con coefficiente di redditività al 67% e aliquota sostitutiva al 15% (5% per i primi 5 anni), il forfettario conviene quasi sempre in avvio. Va però verificata l’assenza delle cause ostative ex art. 1, comma 57, L. 190/2014, in particolare il possesso di partecipazioni in SRL o il reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.
  3. Doppia contribuzione INPS — Se il cliente è contemporaneamente dipendente e avvia l’attività autonoma artigianale, scatta la doppia iscrizione previdenziale (Gestione Separata + Gestione Artigiani), salvo opzione di esonero parziale da valutare caso per caso.
  4. Licenza comunale ex L. 174/2005 — L’apertura dell’attività richiede SCIA al SUAP comunale con attestazione dei requisiti professionali. L’assenza invalida l’attività e comporta sanzioni amministrative autonome rispetto a quelle fiscali.
  5. Fatturazione elettronica — I forfettari con ricavi superiori a 25.000 euro annui sono obbligati alla e-fattura dal 1° luglio 2022; sotto tale soglia l’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2024. Il cliente va informato prima dell’avvio, non dopo il primo incasso.

Attenzione a

Cumulo di attività non omogenee. Un hair stylist che vende anche prodotti per capelli al dettaglio affianca all’attività principale un’attività commerciale con codice ATECO diverso (es. 47.75.10). Questo può far saltare il regime forfettario se i ricavi complessivi delle attività diverse superano la soglia di 85.000 euro considerata unitariamente, oppure può generare incompatibilità con i requisiti artigianali. La distinzione va fatta prima dell’apertura, non in sede di dichiarazione dei redditi.

Minimale contributivo INPS anche in perdita. La Gestione Artigiani prevede un contributo minimo annuo dovuto indipendentemente dal reddito effettivo — circa 4.208 euro nel 2024. Molti clienti scoprono questo onere solo alla prima comunicazione INPS. Informarli preventivamente evita contestazioni tardive e la maturazione di interessi di mora ex art. 116 L. 388/2000.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO per parrucchieri e come si distingue da estetisti?

Il codice ATECO per i parrucchieri è 96.02.01. Gli estetisti usano il codice 96.02.02. Se un hair stylist eroga anche trattamenti estetici, può essere necessario indicare entrambi i codici nella dichiarazione di inizio attività, con conseguenze distinte su licenza comunale, requisiti professionali e regime IVA.

Un parrucchiere in regime forfettario deve iscriversi alla Gestione Artigiani INPS?

Sì. Il regime forfettario riguarda solo la fiscalità, non la previdenza. L’iscrizione alla Gestione Artigiani INPS è obbligatoria ex L. 463/1959 indipendentemente dal regime fiscale scelto. L’aliquota 2024 è al 24% con un minimale annuo di circa 4.208 euro, dovuto anche in assenza di reddito.

Un hair stylist può vendere prodotti per capelli senza perdere il regime forfettario?

Dipende. Se aggiunge un’attività commerciale con codice ATECO distinto, i ricavi si sommano ai fini del calcolo della soglia dei 85.000 euro. Superata la soglia complessiva, il forfettario decade dall’anno successivo. Inoltre, la presenza di attività commerciale può incompatibilizzarsi con la qualifica artigianale e la relativa iscrizione all’Albo.

Fonte di riferimento: MisterFisco