Partita IVA nutrizionista regime fiscale e adempimenti


Il nutrizionista che esercita come libero professionista apre la partita IVA con codice ATECO 86.90.29 e può accedere al regime forfettario con coefficiente di redditività al 78%. I contributi previdenziali confluiscono all’ENPAB se il professionista è biologo iscritto all’albo, oppure alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2024) per le altre figure. La scelta del regime fiscale incide direttamente sull’imponibile e sulla struttura dei costi deducibili.

Punti chiave

  • Codice ATECO 86.90.29 per nutrizionisti; coefficiente di redditività forfettario al 78% sul fatturato.
  • Contributi ENPAB per biologi iscritti all’albo; Gestione Separata INPS al 26,07% per gli altri.
  • Soglia regime forfettario a 85.000 euro annui di ricavi; superamento comporta passaggio al regime ordinario.

Quando uno studio legale assiste un nutrizionista che avvia la libera professione — o quando un commercialista di riferimento chiede un parere su responsabilità e forma giuridica — serve conoscere con precisione l’inquadramento fiscale e previdenziale. La scelta tra regime forfettario e ordinario non è solo una questione contabile: incide sulla struttura contrattuale dello studio e sulla pianificazione dei compensi professionali.

Una guida di MisterFisco riepiloga gli adempimenti per l’apertura della partita IVA del nutrizionista, dal codice ATECO al regime previdenziale, con indicazioni su costi fissi e tassazione applicabile.

Il contesto normativo

Il regime forfettario per i professionisti trova la propria base nell’art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), modificato da ultimo dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha innalzato la soglia di accesso da 65.000 a 85.000 euro di ricavi annui. Il coefficiente di redditività applicabile alle professioni sanitarie — nutrizionisti compresi, codice ATECO 86.90.29 — è fissato al 78%, con imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, ex comma 65 lett. a).

Sul piano previdenziale, il biologo nutrizionista iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi versa i contributi all’ENPAB ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994. Chi esercita la professione di nutrizionista senza iscrizione all’albo dei biologi — ad esempio il dietista — è assoggettato alla Gestione Separata INPS con aliquota al 26,07% per il 2024, ai sensi dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. La distinzione non è formale: determina il foro competente in caso di controversie previdenziali e il calcolo delle deduzioni sul reddito imponibile.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica dell’inquadramento professionale prima di redigere qualsiasi contratto: la qualifica del cliente (biologo, dietista, altro) cambia la cassa previdenziale di riferimento e, di riflesso, le voci deducibili nei contratti di collaborazione o di studio associato.
  2. Attenzione alla soglia degli 85.000 euro nel forfettario: il superamento in corso d’anno non provoca l’uscita immediata dal regime, ma il passaggio avviene dall’anno successivo. Rilevante in sede di redazione di contratti pluriennali con compensi variabili.
  3. Superamento di 100.000 euro causa uscita immediata dal forfettario (art. 1, comma 71, Legge 190/2014, come modificato): il professionista diventa soggetto IVA dal mese stesso, con obbligo di rivalsa retroattiva. Il consulente legale deve escludere questa ipotesi nelle pattuizioni con clienti a fatturato variabile.
  4. Obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022 anche per i forfettari (poi esteso a tutti da gennaio 2024): nei contratti di prestazione professionale con nutrizionisti va verificato che l’obbligo sia rispettato, pena sanzioni ex art. 6, D.Lgs. n. 471/1997.
  5. La forma di studio associato o STP richiede una valutazione separata: in quella sede il regime forfettario non è applicabile, e il reddito viene ripartito tra i soci con le ordinarie regole TUIR (art. 5 e art. 54 DPR n. 917/1986).

Attenzione a

Confondere la figura del nutrizionista con quella del dietista o del biologo genera errori di inquadramento previdenziale difficili da correggere a posteriori. Le tre figure hanno percorsi di abilitazione distinti e casse diverse: un errore in fase di apertura della partita IVA produce contributi versati alla cassa sbagliata, con contenziosi che possono trascinarsi anni. Prima di qualsiasi consulenza strutturata, accerta l’albo di iscrizione del cliente.

Non sottovalutare il rischio di riqualificazione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato: il nutrizionista che opera in esclusiva per una struttura sanitaria con orari fissi espone il committente alle sanzioni ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015. La fattispecie è frequente nelle palestre e nei centri benessere, e l’Ispettorato del Lavoro la presidia attivamente.

Domande frequenti

Qual è il codice ATECO per il nutrizionista con partita IVA?

Il codice ATECO corretto per il nutrizionista libero professionista è 86.90.29, relativo ad altre attività paramediche. Questo codice identifica il coefficiente di redditività al 78% nel regime forfettario e va indicato già in fase di apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate. Un codice errato può compromettere l’accesso al regime agevolato.

Il nutrizionista in regime forfettario deve emettere fattura elettronica?

Sì. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI è esteso a tutti i contribuenti forfettari, senza eccezioni. L’esonero previgente per chi restava sotto i 25.000 euro di ricavi è decaduto. Il mancato rispetto comporta sanzioni ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997, pari al 90% dell’imposta non regolarizzata.

Nutrizionista in palestra: quando scatta la subordinazione?

La riqualificazione in rapporto subordinato scatta quando ricorrono etero-organizzazione, orari fissi e mono-committenza, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 81/2015. In quel caso il committente risponde per omesso versamento di contributi e TFR. L’Ispettorato del Lavoro considera questa fattispecie ad alto rischio nel settore delle strutture sportive e benessere.

Fonte di riferimento: MisterFisco