Il DDL attualmente in discussione introduce una fattispecie autonoma di omicidio sul lavoro, con pene fino a 18 anni di reclusione per i datori di lavoro che violano le norme antinfortunistiche causando la morte del lavoratore. Chi assiste imprese o responsabili della sicurezza deve aggiornare subito la propria strategia difensiva, perché il quadro sanzionatorio si allontana sensibilmente dall’omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, c.p. Il profilo di rischio penale per i clienti aumenta, e con esso la rilevanza delle valutazioni preventive in sede di compliance aziendale.
Punti chiave
- Punto 1 — Il DDL prevede pene fino a 18 anni per morte del lavoratore causata da violazioni antinfortunistiche.
- Punto 2 — La fattispecie si distacca dall’omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, c.p. oggi vigente.
- Punto 3 — Cresce il rischio penale per datori di lavoro e RSPP, con impatto diretto sulle strategie difensive preventive.
Chi affianca datori di lavoro, RSPP o dirigenti aziendali deve tenere il DDL sull’omicidio sul lavoro sul tavolo già adesso, non quando diventerà legge. Un inasprimento delle pene fino a 18 anni di reclusione cambia il peso specifico di ogni contestazione in materia di sicurezza, modifica i criteri per valutare la custodia cautelare e rende molto più costosa, in termini di rischio, qualsiasi lacuna nel modello organizzativo aziendale.
Un disegno di legge in corso di esame prevede l’introduzione di una fattispecie autonoma denominata «omicidio sul lavoro», con pene che vanno da 4 a 18 anni di reclusione in caso di morte del lavoratore riconducibile a violazioni delle norme sulla sicurezza. La proposta supera la logica della semplice aggravante e punta a una norma dedicata. Per approfondire il testo della proposta, leggi l’analisi pubblicata da Diritto.it.
Il contesto normativo
Oggi la morte del lavoratore per violazione delle norme antinfortunistiche si persegue attraverso l’art. 589, comma 2, c.p. — omicidio colposo aggravato — con pene da 2 a 7 anni, elevabili fino a 15 anni in caso di violazioni plurime (art. 589, comma 3, c.p.). Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) definisce le posizioni di garanzia — datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP — e la loro violazione costituisce il presupposto oggettivo della colpa specifica. La Cassazione penale ha più volte ribadito che la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 non esonera automaticamente il datore di lavoro dalla responsabilità penale, purché residui un obbligo di vigilanza (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 27916/2022). Se il DDL introduce una fattispecie dolosa o para-dolosa, l’intero impianto difensivo fondato sulla colpa specifica va ripensato.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione immediata dei modelli 231. Con pene fino a 18 anni, il reato presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 assume un peso molto maggiore. I modelli organizzativi dei clienti aziendali vanno aggiornati prima dell’entrata in vigore della norma, non dopo il primo avviso di garanzia.
- Custodia cautelare più probabile. Una pena massima di 18 anni apre la strada all’applicazione della custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati con pena superiore ai 5 anni. Chi assiste imputati in questa materia deve prepararsi a una fase cautelare più aggressiva da parte del PM.
- Strategia difensiva da rivedere in udienza preliminare. Se la fattispecie diventa autonoma e non più una mera aggravante, il GUP valuterà il fatto con una griglia diversa. Le difese basate sull’attenuazione della colpa specifica potrebbero non reggere allo stesso modo.
- Consulenza preventiva più rilevante. L’aumento del rischio penale rende più appetibile — e vendibile — l’attività di audit legale preventivo sulla sicurezza aziendale. Per lo studio penalista o del lavoro, questo è un servizio da strutturare adesso.
- Accordi risarcitori e patteggiamento. Con pene così elevate, il patteggiamento allargato ex art. 444 c.p.p. (fino a 5 anni) diventa inaccessibile per le ipotesi più gravi. Chi segue accordi stragiudiziali con le famiglie delle vittime deve calcolare che l’effetto estintivo del reato è più difficile da raggiungere.
Attenzione a
Il DDL non è ancora legge: applicarlo come se fosse già vigente nelle strategie difensive correnti sarebbe un errore. Tuttavia, ignorarlo del tutto espone i clienti aziendali a valutazioni di rischio obsolete, soprattutto in sede di rinnovo dei modelli 231 o di stipula di polizze D&O.
Un secondo rischio riguarda la sovrapposizione con i procedimenti per lesioni gravi e gravissime ex art. 590 c.p.: se il DDL introduce criteri di imputazione diversi rispetto all’omicidio colposo, bisognerà capire se e come cambiano anche le contestazioni per infortuni non mortali. Monitorare i lavori parlamentari e leggere il testo definitivo prima di aggiornare qualsiasi parere scritto consegnato ai clienti è il passaggio obbligato.
Domande frequenti
Qual è la pena prevista dal DDL omicidio sul lavoro?
Il disegno di legge prevede una fattispecie autonoma di omicidio sul lavoro con pene da 4 a 18 anni di reclusione. Oggi la stessa condotta è punita come omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, c.p. con pena da 2 a 7 anni, elevabile fino a 15 anni in caso di violazioni plurime. Il DDL non è ancora legge.
Il DDL omicidio sul lavoro cambia la responsabilità delle aziende ex D.Lgs. 231/2001?
Sì, in modo rilevante. Un reato presupposto con pena massima di 18 anni aumenta il profilo di rischio per la responsabilità amministrativa degli enti. I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 andranno aggiornati per tenere conto della nuova fattispecie non appena il testo sarà definitivo.
Con il nuovo DDL il datore di lavoro può andare in custodia cautelare per un infortunio mortale?
Una pena massima di 18 anni supera la soglia che consente la custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. Se la fattispecie viene qualificata come delitto non colposo con pena superiore ai 5 anni nel massimo, il PM avrà strumenti cautelari più incisivi rispetto all’attuale regime dell’omicidio colposo aggravato.
Fonte di riferimento: Diritto.it