Secondo la Cassazione, l’assenza ingiustificata di una parte al procedimento di mediazione obbligatoria non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento della parte assente, ma il processo va avanti. Questo cambia la gestione tattica della fase precontenziosa per chi assiste sia attori che convenuti.
Punti chiave
- L’assenza in mediazione non blocca il giudizio — il processo prosegue senza improcedibilità.
- Il giudice può usare l’assenza come argomento di prova contro la parte inadempiente.
- La condanna alle spese per comportamento dilatorio resta uno strumento concreto in mano al giudice.
Se finora consigliavi al cliente di partecipare alla mediazione anche solo per non incorrere in sanzioni processuali, ora hai un argomento in più — e una strategia difensiva diversa. La Cassazione ha chiarito che l’assenza ingiustificata di una parte non produce improcedibilità: il procedimento civile va avanti, ma quella condotta resta agli atti e il giudice può valorizzarla.
La notizia arriva da Diritto.it, che riporta un recente orientamento della Corte di Cassazione sul tema dell’assenza al primo incontro di mediazione nelle materie soggette a obbligo ex lege.
Il contesto normativo
La mediazione obbligatoria è disciplinata dal d.lgs. 28/2010, modificato dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia). L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 elenca le materie per cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’art. 8, comma 4-bis dello stesso decreto prevede che il giudice, nel caso di assenza ingiustificata, possa condannare la parte alle spese del giudizio e che tale comportamento costituisca argomento di prova. La Riforma Cartabia ha inoltre rafforzato l’istituto, ampliando le ipotesi di mediazione demandata dal giudice e introducendo incentivi fiscali per chi partecipa.
La Cassazione — con l’orientamento segnalato — ha ora precisato il perimetro sanzionatorio: l’assenza rileva sul piano probatorio e delle spese, ma non sul piano della procedibilità dell’azione. Il processo non si ferma.
Cosa cambia per lo studio
- Niente improcedibilità per assenza del convenuto. Se la controparte non si presenta, non puoi più usare quella circostanza per eccepire un vizio procedimentale. Il giudice andrà nel merito.
- L’assenza diventa argomento di prova. Documenta sempre il verbale di mancata comparizione con cura: data, ora, mediatore designato, attestazione dell’assenza. Quel verbale può pesare in sede di decisione.
- Ri-calibra il consiglio al cliente sul primo incontro. Partecipare conviene ancora — non per evitare l’improcedibilità, ma per non regalare al giudice un elemento negativo da usare nella valutazione complessiva.
- Attenzione alla condanna alle spese. L’art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 rimane operativo: il giudice può condannare la parte assente alle spese anche se vince nel merito. Un rischio concreto da spiegare al cliente prima dell’udienza.
- Mediazione demandata dal giudice — stesse regole. Il principio si applica anche quando la mediazione viene disposta d’ufficio in corso di causa. L’assenza ingiustificata produce gli stessi effetti probatori e sulle spese, senza bloccare il giudizio.
Attenzione a
Non confondere l’assenza con il mancato avvio della procedura. L’improcedibilità scatta ancora se chi deve attivare la mediazione non la deposita affatto prima di instaurare il giudizio. La novità riguarda chi partecipa all’attivazione ma poi non si presenta al primo incontro: sono due situazioni diverse con conseguenze diverse.
Verifica sempre la materia. Le materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010 sono un elenco tassativo (condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Fuori da quell’elenco, l’obbligo non esiste e il ragionamento cambia.
Domande frequenti
Se il convenuto non si presenta in mediazione il processo si blocca?
No. Secondo il recente orientamento della Cassazione, l’assenza ingiustificata del convenuto non determina l’improcedibilità della domanda. Il giudizio prosegue nel merito. L’assenza rileva però come argomento di prova ex art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 e può comportare la condanna alle spese anche in caso di vittoria.
Cosa rischia concretamente chi non partecipa alla mediazione obbligatoria?
La parte assente senza giustificato motivo rischia due conseguenze: il giudice può trarre argomenti di prova dal suo comportamento e può condannarla alle spese del giudizio indipendentemente dall’esito. Non rischia invece l’improcedibilità, che riguarda solo chi non attiva affatto la procedura prima di agire in giudizio.
Il verbale di mancata comparizione in mediazione ha valore probatorio in giudizio?
Sì. Il verbale che attesta l’assenza ingiustificata di una parte costituisce argomento di prova utilizzabile dal giudice nella valutazione del merito e ai fini della liquidazione delle spese. Per questo conviene redigerlo con precisione — indicando data, ora, mediatore, e la mancata comparizione — e depositarlo tempestivamente agli atti.
Fonte di riferimento: Diritto.it