In materia condominiale la mediazione è condizione di procedibilità obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010. L’assenza ingiustificata della parte convocata consente al giudice di desumerne argomenti di prova e, in caso di vittoria della controparte, di condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato. L’assenza dell’attore, invece, comporta l’improcedibilità della domanda se non risulta esperito il tentativo in modo rituale.
Punti chiave
- Punto 1 — In condominio la mediazione è obbligatoria: senza di essa il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.
- Punto 2 — L’assenza ingiustificata espone la parte inadempiente a sanzioni processuali e pecuniarie quantificate dal giudice.
- Punto 3 — L’amministratore deve essere previamente autorizzato dall’assemblea per partecipare e per raggiungere un accordo.
Se hai in studio un contenzioso condominiale, la mediazione non è un adempimento da sbrigare in fretta: la sua mancanza o un’esecuzione irregolare bloccano la causa ancora prima che il giudice legga il merito. Verificare la ritualità del procedimento — convocazione, partecipazione, documentazione — è il primo controllo da fare sul fascicolo.
Sul punto interviene una recente analisi pubblicata da Diritto.it, che ricostruisce le conseguenze dell’assenza delle parti nella mediazione obbligatoria in materia condominiale, materia in cui il tentativo è condizione di procedibilità per legge.
Il contesto normativo
L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 elenca il condominio tra le materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, rilevata la mancanza anche d’ufficio, fissa un termine per esperire il tentativo; se l’attore non ottempera, dichiara l’improcedibilità. L’art. 8, comma 4-bis, stesso decreto disciplina invece le conseguenze dell’assenza ingiustificata: il giudice può desumerne argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e, se la parte assente risulta soccombente, la condanna a versare una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. La Cassazione, con ordinanza n. 8473/2019, ha confermato che la condizione di procedibilità deve essere soddisfatta in modo rituale, non meramente formale.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di iscrivere la causa a ruolo, conserva la documentazione che prova l’avvenuta convocazione al tentativo di mediazione e la regolarità della comunicazione all’organismo; un vizio formale basta a far dichiarare l’improcedibilità.
- Se sei il difensore del convenuto e l’attore non si presenta senza giustificato motivo, sollecita il giudice ad applicare l’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010: l’argomento di prova e la sanzione pecuniaria sono strumenti concreti, non meramente teorici.
- In materia condominiale verifica sempre che l’amministratore abbia l’autorizzazione assembleare a partecipare alla mediazione e, se del caso, a transigere: senza delibera, la partecipazione è viziata e l’accordo eventuale può essere impugnato (art. 1135 c.c.).
- Tieni presente che il termine per esperire la mediazione fissato dal giudice ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è perentorio: il mancato rispetto equivale a omissione dell’adempimento.
- Registra nel gestionale la data di primo incontro e la data dell’udienza successiva: la mediazione deve concludersi — o almeno avere il primo incontro — prima di quella data, altrimenti il giudice non può dichiarare procedibile la domanda.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la semplice comunicazione all’organismo con l’effettivo esperimento del tentativo. Depositare la domanda di mediazione non basta: occorre che si tenga almeno il primo incontro e che la controparte sia stata convocata con modalità idonee a garantire la conoscenza legale dell’atto. Un organismo di mediazione non accreditato o una convocazione recapitata a indirizzo errato rendono l’intero procedimento tamquam non esset.
Secondo rischio: delegare la partecipazione a un soggetto privo di poteri sostanziali di decisione. L’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 richiede la presenza personale delle parti o di un delegato munito di poteri per conciliare; presentarsi con un delegato senza procura specifica equivale, nei fatti, a non presentarsi, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso.
Domande frequenti
Cosa succede se l’attore non si presenta alla mediazione obbligatoria in condominio?
Se l’attore non compare senza giustificato motivo, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda. Se la mediazione era stata disposta dal giudice in corso di causa, la mancata partecipazione fa sì che il processo non possa proseguire. La condanna alle spese e la sanzione ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 si aggiungono all’improcedibilità.
L’amministratore di condominio può partecipare da solo alla mediazione senza delibera assembleare?
No. L’amministratore ha una rappresentanza limitata per legge: per partecipare alla mediazione con poteri di conciliare o transigere serve una delibera assembleare che lo autorizzi espressamente. In mancanza, la partecipazione è viziata e un eventuale accordo raggiunto può essere impugnato dai condomini. Verifica sempre la delibera prima del primo incontro.
Quale sanzione rischia chi non partecipa alla mediazione in materia condominiale senza giustificato motivo?
Ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova dall’assenza ingiustificata e, se la parte assente risulta soccombente, condannarla a versare una somma pari al contributo unificato versato per il giudizio. Si tratta di una sanzione autonoma rispetto alle spese processuali ordinarie.
Fonte di riferimento: Diritto.it