La denuncia alla Procura della Repubblica costituisce un canale di segnalazione protetto ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, anche quando il dipendente non abbia previamente attivato i canali interni o l’ANAC. Il licenziamento ritorsivo adottato successivamente a tale denuncia è nullo, con conseguente diritto alla reintegrazione. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1391/2026, ha esteso la tutela oltre i confini letterali della norma, coordinando il decreto whistleblowing con le disposizioni processuali penali.
Punti chiave
- Punto 1 — La denuncia alla Procura è canale protetto dal D.Lgs. 24/2023 anche senza previa segnalazione interna.
- Punto 2 — Il licenziamento ritorsivo successivo alla denuncia è nullo con diritto alla reintegrazione del lavoratore.
- Punto 3 — Il Trib. Catania n. 1391/2026 coordina il D.Lgs. 24/2023 con le norme del codice di procedura penale.
Se assisti un dipendente pubblico licenziato dopo aver sporto denuncia alla Procura, puoi contestare il recesso come ritorsivo e nullo anche quando il lavoratore non ha mai attivato i canali interni aziendali o il canale ANAC. La tutela del D.Lgs. n. 24/2023 non si esaurisce nei circuiti amministrativi: arriva fino alla denuncia penale.
Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1391/2026, ha stabilito che la segnalazione all’autorità giudiziaria ordinaria rientra a pieno titolo tra i canali protetti dalla normativa whistleblowing. La decisione è commentata su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 — di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 — disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali. L’art. 4 del decreto individua tre canali di segnalazione: interno (all’ente), esterno (ANAC) e divulgazione pubblica. La denuncia all’autorità giudiziaria non compare in modo esplicito in questo elenco, ma l’art. 16 del medesimo decreto vieta espressamente qualsiasi misura ritorsiva nei confronti del segnalante, con un campo di applicazione che il Tribunale di Catania ha ritenuto comprensivo anche della denuncia penale. Il coordinamento con l’art. 331 c.p.p. — che già obbliga in certi casi alla denuncia — rafforza questa lettura: negare la tutela a chi denuncia alla Procura svuoterebbe di senso l’impianto protettivo del decreto.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti per licenziamento ritorsivo, verifica sempre se il lavoratore ha sporto denuncia penale prima o contestualmente al recesso: questo fatto è sufficiente a incardinare la tutela ex D.Lgs. 24/2023, senza dover dimostrare l’utilizzo dei canali interni o ANAC.
- La nullità del licenziamento ritorsivo comporta reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, con onere della prova — secondo la logica del decreto — invertito in favore del lavoratore: spetta al datore dimostrare che il recesso è estraneo alla segnalazione.
- Nella redazione dell’atto di citazione o del ricorso ex art. 414 c.p.c., documenta la sequenza temporale: data della denuncia alla Procura, data del provvedimento disciplinare o del licenziamento. La vicinanza cronologica è l’elemento indiziario principale per la prova del nesso causale.
- Se il tuo cliente è una PA o un’impresa che ha già adottato un Modello 231, verifica la coerenza tra il sistema di segnalazione interno e la policy aziendale: un canale interno carente non può essere usato per eccepire che il dipendente avrebbe dovuto segnalare lì prima di andare dalla Procura.
- Controlla se la segnalazione riguarda violazioni del diritto UE o solo di norme nazionali: l’ambito oggettivo dell’art. 2 D.Lgs. 24/2023 incide sull’applicabilità della tutela rafforzata rispetto alle tutele generali anti-ritorsive già previste dallo Statuto dei Lavoratori.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere la tutela whistleblowing con quella anti-discriminatoria o con la protezione del denunciante in sede penale. Sono regimi distinti: il D.Lgs. 24/2023 offre protezione specifica e autonoma, con presunzione di ritorsività e onere probatorio invertito, che le altre norme non garantiscono nella stessa misura. Applicare la disciplina sbagliata significa costruire una difesa più debole del necessario.
Attenzione anche a non trascurare i termini: l’art. 19 D.Lgs. 24/2023 prevede che il segnalante possa rivolgersi all’ANAC per ottenere misure di protezione immediata. Anche se nel caso di Catania il percorso è passato per il giudice del lavoro, attivare in parallelo il canale ANAC può rafforzare la posizione processuale del tuo assistito, soprattutto nelle fasi cautelari.
Domande frequenti
La denuncia alla Procura è un canale protetto dal decreto whistleblowing?
Sì, secondo il Tribunale di Catania n. 1391/2026. Pur non essendo elencata espressamente nell’art. 4 D.Lgs. 24/2023, la denuncia all’autorità giudiziaria rientra nell’ambito di applicazione del divieto di ritorsioni ex art. 16 del medesimo decreto. Il coordinamento con l’art. 331 c.p.p. avvalora questa interpretazione.
Chi deve provare che il licenziamento del whistleblower è ritorsivo?
L’onere della prova è attenuato in favore del lavoratore. Secondo la logica del D.Lgs. 24/2023, il dipendente deve dimostrare di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un provvedimento pregiudizievole. Spetta poi al datore provare che il recesso è fondato su ragioni del tutto estranee alla segnalazione.
Il whistleblower deve prima usare i canali interni prima di andare dalla Procura?
No, non in termini di condizione per la tutela. La sentenza del Tribunale di Catania n. 1391/2026 chiarisce che la denuncia alla Procura è autonomamente idonea ad attivare la protezione del D.Lgs. 24/2023. La previa attivazione dei canali interni o ANAC non è un requisito obbligatorio per ottenere la tutela anti-ritorsiva.
Fonte di riferimento: Giuricivile