Con la legge 34/2026 gli obblighi di salute e sicurezza nel lavoro agile non sono più demandati a una generica informativa annuale: il datore di lavoro deve garantire specifiche misure preventive anche per la postazione remota, con ricadute dirette sui contratti individuali e sugli accordi aziendali vigenti. Chi assiste imprese o studi professionali deve verificare se gli accordi di smart working già sottoscritti sono conformi al nuovo quadro normativo, pena l’esposizione a responsabilità ex art. 2087 c.c. Gli adempimenti documentali si moltiplicano e i termini per l’adeguamento sono stringenti.
Punti chiave
- La legge 34/2026 impone obblighi di sicurezza attivi per la postazione remota, non solo informativi.
- Gli accordi di lavoro agile già in essere vanno riesaminati e probabilmente rinegoziati entro i termini di legge.
- La responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. si estende ora esplicitamente al luogo di lavoro scelto dal dipendente.
Se assisti datori di lavoro o gestisci contrattualistica per studi e aziende, la legge 34/2026 impone una revisione degli accordi di lavoro agile sottoscritti. Non si tratta di un aggiornamento formale: cambiano gli obblighi sostanziali in materia di salute e sicurezza, con conseguenze dirette sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Chi non adegua i contratti rischia di trovarsi esposto a contestazioni sia in sede ispettiva sia in caso di infortuni occorsi in modalità remota.
La fonte originale su Diritto.it ricostruisce le principali novità introdotte dalla legge 34/2026, che modifica il regime di sicurezza applicabile allo smart working già disciplinato dalla legge 81/2017 e dal d.lgs. 81/2008.
Il contesto normativo
Il quadro previgente affidava la tutela della salute del lavoratore agile a una informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici, come previsto dall’art. 22 della legge 81/2017. Il d.lgs. 81/2008 si applicava solo in via residuale, lasciando ampi margini di incertezza sulla responsabilità del datore per infortuni avvenuti fuori dalla sede aziendale. La legge 34/2026 colma questo vuoto e rende esplicito che l’art. 2087 c.c. — obbligo di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore — si applica integralmente anche alla prestazione resa da remoto, indipendentemente dal luogo scelto dal dipendente.
La novità più rilevante sul piano della responsabilità è che il datore non può più limitarsi a consegnare l’informativa: deve adottare misure concrete e verificabili. In caso di infortunio in modalità agile, l’onere della prova si sposta sul datore, che deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi di prevenzione previsti dalla nuova disciplina.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione degli accordi individuali in essere: ogni accordo di lavoro agile stipulato prima dell’entrata in vigore della legge 34/2026 va verificato e, se necessario, integrato con le nuove clausole su sicurezza e prevenzione dei rischi. La scadenza per l’adeguamento è fissata dalla legge stessa e non è prorogabile.
- Nuova sezione obbligatoria nell’accordo: l’accordo individuale deve contenere una descrizione delle misure di prevenzione adottate per la postazione remota, non più un semplice rimando all’informativa generica ex art. 22 l. 81/2017.
- Documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato: il datore deve aggiornare il DVR includendo i rischi specifici del lavoro da remoto. Chi assiste l’azienda sul piano giuslavoristico deve coordinarsi con il RSPP per garantire coerenza tra il documento e l’accordo individuale.
- Responsabilità penale ex d.lgs. 81/2008: in caso di infortunio occorso durante la prestazione agile, la procura potrà contestare la violazione delle norme antinfortunistiche anche per attività svolte fuori dalla sede. Prepara il cliente a questa eventualità già in fase preventiva.
- Accordi collettivi aziendali: se l’azienda ha regolamentato lo smart working con un accordo sindacale, anche questo va riallineato entro i termini previsti dalla legge 34/2026, pena l’inefficacia delle clausole difformi.
Attenzione a
Non confondere l’informativa con la misura preventiva. L’errore più comune è ritenere sufficiente aggiornare il modulo di informativa annuale già in uso. La legge 34/2026 richiede misure concrete documentate nell’accordo e nel DVR: la sola informativa non esonera il datore da responsabilità in caso di sinistro.
Controllare i termini di adeguamento. La legge fissa una finestra temporale precisa per adeguare gli accordi esistenti. Ignorarla espone il datore a sanzioni amministrative e, soprattutto, a una posizione processuale deteriore in caso di contenzioso: un accordo non conforme verrà letto dal giudice come prova dell’inadempimento agli obblighi ex art. 2087 c.c.
Domande frequenti
Gli accordi di smart working firmati prima della legge 34/2026 sono ancora validi?
Restano formalmente in vigore ma le clausole difformi rispetto alla legge 34/2026 diventano inefficaci alla scadenza del termine di adeguamento fissato dalla stessa legge. Il datore deve integrare o rinegoziare l’accordo individuale inserendo le nuove previsioni su sicurezza e prevenzione, pena l’esposizione a responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di infortunio.
Il datore di lavoro è responsabile di un infortunio avvenuto a casa del dipendente in smart working?
Con la legge 34/2026 la risposta è tendenzialmente sì, se il datore non dimostra di aver adottato le misure di prevenzione previste. L’art. 2087 c.c. si applica integralmente alla prestazione remota e l’onere della prova grava sul datore. La sola consegna dell’informativa annuale non è più sufficiente a escludere la responsabilità.
Cosa deve contenere il DVR dopo la legge 34/2026 per i lavoratori agili?
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve includere una sezione specifica sui rischi connessi al lavoro da remoto: ergonomia, rischi elettrici, isolamento, stress da connessione. Le misure preventive descritte nel DVR devono essere coerenti con quanto pattuito nell’accordo individuale di lavoro agile, altrimenti entrambi i documenti risultano lacunosi in sede ispettiva o processuale.
Fonte di riferimento: Diritto.it