I professionisti — avvocati, commercialisti, ingegneri — non possono accedere all’iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per l’acquisto di beni strumentali tecnologici. Il decreto fiscale 38/2026 ha confermato l’esclusione, limitando il beneficio ai soli titolari di reddito d’impresa. Chi ha già pianificato investimenti in attrezzature o software per lo studio deve rivedere il calcolo fiscale e valutare strumenti alternativi di deduzione.
Punti chiave
- Punto 1 — Il decreto fiscale 38/2026 conferma che l’iperammortamento 2026 è riservato ai soli titolari di reddito d’impresa.
- Punto 2 — Avvocati e commercialisti restano esclusi e non possono dedurre i beni strumentali con la maggiorazione prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
- Punto 3 — Per i professionisti rimane applicabile la deduzione ordinaria ex art. 54 TUIR, senza maggiorazioni aggiuntive.
Se hai pianificato l’acquisto di hardware, software o macchinari per lo studio confidando nell’iperammortamento, fermati: quel beneficio non ti riguarda. La Legge di Bilancio 2026 ha strutturato la misura esclusivamente per i titolari di reddito d’impresa, e il decreto fiscale 38/2026, pubblicato il 1° aprile 2026, ha chiuso ogni possibile spazio interpretativo in senso estensivo.
A segnalarlo con forza è l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) in un comunicato stampa del 1° aprile 2026, denunciando l’ennesima esclusione dei professionisti da un incentivo fiscale significativo. Puoi leggere il comunicato integrale su MisterFisco.
Il contesto normativo
La distinzione non è nuova. L’art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina il reddito di lavoro autonomo e fissa regole di deduzione dei costi professionali autonome e separate rispetto a quelle valevoli per le imprese. Le agevolazioni tipo iperammortamento — tecnicamente maggiorazioni del costo fiscalmente rilevante ai fini delle quote di ammortamento — operano nell’alveo dell’art. 102 TUIR, che si applica esclusivamente ai soggetti che producono reddito d’impresa.
La Legge di Bilancio 2026 ha replicato questo schema senza introdurre alcuna norma di estensione ai professionisti, e il decreto fiscale 38/2026 lo ha ribadito esplicitamente. L’ANC ricorda che analoghe esclusioni hanno riguardato in passato il credito d’imposta Industria 4.0 nella sua versione originaria, con il medesimo argomento di sistema: il professionista non è imprenditore.
Cosa cambia per lo studio
- Gli acquisti di beni strumentali effettuati nel 2026 dallo studio professionale continuano a essere deducibili in via ordinaria secondo l’art. 54, comma 2, TUIR, senza alcuna maggiorazione aggiuntiva.
- Se hai già firmato un contratto di acquisto o leasing di beni tecnologici puntando sull’iperammortamento, il piano finanziario va ricalcolato: il risparmio fiscale atteso era superiore a quello effettivamente conseguibile.
- Per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro la deduzione integrale nell’anno di acquisto resta disponibile ex art. 54, comma 2, TUIR: nessuna novità qui, ma conviene sfruttarla sistematicamente.
- Vale la pena verificare se lo studio opera in forma di STP (Società tra Professionisti) con soggettività IRES: in quel caso la qualificazione del reddito come reddito d’impresa potrebbe aprire all’accesso all’iperammortamento, ma servono verifiche caso per caso sulla struttura societaria.
- Sul piano delle alternative, il credito d’imposta per la formazione 4.0 e alcuni incentivi regionali alla digitalizzazione non sempre replicano l’esclusione dei professionisti: vale la pena mappare le misure disponibili nel proprio territorio.
Attenzione a
Il rischio più concreto è contabilizzare in dichiarazione una deduzione maggiorata confidando in un’applicazione analogica della norma. L’Agenzia delle Entrate ha sempre interpretato restrittivamente le agevolazioni sugli ammortamenti per i professionisti, e un accertamento su questo punto è difficile da difendere: la norma non lascia spazio interpretativo.
Secondo rischio: confondere la posizione della STP con quella del professionista individuale. Le STP costituite in forma di s.r.l. o s.p.a. producono reddito d’impresa e possono accedere all’agevolazione, ma quelle costituite in forma di società semplice no. Applicare il beneficio a una STP in forma di società semplice è un errore che genera recupero d’imposta e sanzioni.
Domande frequenti
Un avvocato può accedere all’iperammortamento 2026?
No. Il decreto fiscale 38/2026 conferma che l’iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è riservato ai titolari di reddito d’impresa. L’avvocato individuale produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR e resta escluso. La deduzione dei beni strumentali avviene in via ordinaria, senza maggiorazioni.
La STP in forma di srl può usare l’iperammortamento 2026?
Una STP costituita in forma di s.r.l. o s.p.a. produce reddito d’impresa e, in linea di principio, può accedere all’agevolazione. La STP in forma di società semplice no. Prima di applicare il beneficio occorre verificare la forma giuridica e la qualificazione del reddito prodotto dalla struttura.
Quali alternative ha un professionista all’iperammortamento per i beni tecnologici acquistati nel 2026?
Il professionista può dedurre i beni strumentali in via ordinaria ex art. 54 TUIR, con deduzione integrale per beni fino a 516,46 euro. In alternativa può verificare l’accesso al credito d’imposta per la formazione 4.0 o agli incentivi regionali alla digitalizzazione, che in alcuni casi non escludono i lavoratori autonomi.
Fonte di riferimento: MisterFisco