Infarto sul lavoro e malattia preesistente non riducono il risarcimento


Secondo Cass. Lavoro n. 17754/2026, la malattia preesistente del lavoratore non costituisce causa di riduzione del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per infarto occorso in violazione dell’art. 2087 c.c. Il nesso causale tra condotta datoriale e danno resta integro anche quando la patologia pregressa abbia contribuito all’evento lesivo. Il datore non può invocare il concorso della causa preesistente per limitare la propria esposizione risarcitoria.

Punti chiave

  • Punto 1 — Cass. Lavoro n. 17754/2026 esclude la riduzione del risarcimento per malattia preesistente del lavoratore.
  • Punto 2 — L’art. 2087 c.c. impone al datore un obbligo assoluto di sicurezza che non si attenua per fragilità individuali.
  • Punto 3 — La difesa del datore basata sul concorso causale della patologia pregressa risulta ora giurisprudenzialmente sconfitta.

Chi assiste datori di lavoro in controversie infortunistiche deve aggiornare subito la propria strategia difensiva: l’argomento della malattia preesistente come fattore di riduzione del danno perde definitivamente terreno. Allo stesso tempo, chi rappresenta lavoratori o loro eredi dispone oggi di un precedente solido per resistere a qualsiasi tentativo di decurtazione del quantum risarcitorio fondato sulle condizioni di salute pregresse del dipendente.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17754/2026 ha stabilito che la patologia preesistente del lavoratore — nel caso esaminato un quadro cardiovascolare che ha concorso all’infarto — non riduce il risarcimento dovuto dal datore di lavoro che abbia violato l’obbligo di sicurezza. Il principio investe direttamente il tema del nesso eziologico e del concorso tra cause nella responsabilità datoriale.

Il contesto normativo

L’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore. La norma è interpretata dalla giurisprudenza come fonte di responsabilità contrattuale con inversione dell’onere probatorio: spetta al datore dimostrare di aver adempiuto, non al lavoratore provare la colpa. Su questo impianto si innesta ora la precisazione della Cassazione: il concorso di una causa preesistente interna alla vittima non integra un’ipotesi di concorso colposo ex art. 1227 c.c. né giustifica una riduzione proporzionale del danno, quando la condotta datoriale rimane condizione necessaria e sufficiente per la produzione dell’evento lesivo nel caso concreto. Il richiamo ai principi di causalità adeguata e alla teoria dell’equivalenza delle condizioni consolida un orientamento già tracciato ma ora espresso in termini netti.

Cosa cambia per lo studio

  1. Abbandona la CTU orientata alla concausa riduttiva. Richiedere una consulenza tecnica finalizzata a dimostrare che la patologia pregressa ha inciso causalmente sull’evento serve ora a poco: la Cassazione non la considera argomento per ridurre il danno risarcibile.
  2. Quantifica il danno senza sconti automatici. Nelle cause per infortuni cardiovascolari da stress lavorativo o da omessa sorveglianza sanitaria, il lavoratore — o i suoi eredi — ha diritto all’integrale ristoro del danno biologico, morale e patrimoniale, indipendentemente da anamnesi patologica rilevante.
  3. Rafforza la posizione nelle trattative stragiudiziali. Il precedente rende molto più debole l’offerta transattiva del datore che la giustifica con le condizioni di salute del lavoratore: portalo al tavolo con questo argomento già neutralizzato.
  4. Verifica la sorveglianza sanitaria ex d.lgs. 81/2008. L’art. 41 del d.lgs. 81/2008 impone visite periodiche anche per mansioni a rischio cardiovascolare. La mancata sorveglianza aggrava la posizione del datore e rafforza la prova del nesso causale.
  5. Documenta lo stress lavoro-correlato sin dall’inizio. Raccogliere subito testimonianze, email, turni di lavoro e report aziendali è decisivo: senza prova della condotta datoriale omissiva, la sentenza non si applica.

Attenzione a

Non confondere la malattia preesistente con il concorso colposo del lavoratore. Se il lavoratore ha tenuto comportamenti autonomi di rischio — ad esempio, ha celato al medico competente la propria patologia o ha rifiutato la visita periodica — si potrebbe configurare un concorso ex art. 1227 c.c. che la sentenza non esclude in termini assoluti. La pronuncia si riferisce alla patologia in sé, non alla condotta del lavoratore.

Attenzione alla prescrizione breve per gli eredi. In caso di infarto mortale, la prescrizione del diritto al risarcimento degli eredi decorre dalla morte e può essere quinquennale in ambito contrattuale. Non attendere la definizione del procedimento penale o INAIL prima di instaurare il giudizio civile: i termini corrono in parallelo.

Domande frequenti

La malattia cardiaca preesistente del lavoratore riduce il risarcimento per infarto sul lavoro?

No, secondo Cass. Lavoro n. 17754/2026. La patologia pregressa non riduce il risarcimento quando la condotta datoriale in violazione dell’art. 2087 c.c. costituisce condizione necessaria per la produzione dell’evento. Il datore risponde integralmente del danno anche se il lavoratore era già cardiopatico.

Il datore può invocare l’art. 1227 c.c. per ridurre il danno da infarto del lavoratore cardiopatico?

Non in base alla sola patologia preesistente. L’art. 1227 c.c. può operare solo se si dimostra un comportamento colposo autonomo del lavoratore — ad esempio il rifiuto reiterato della sorveglianza sanitaria — non la mera condizione di salute pregressa, che è un fattore intrinseco non imputabile al dipendente.

Quali prove servono per far valere la responsabilità del datore in caso di infarto del lavoratore?

Occorre provare: la violazione dell’art. 2087 c.c. o dell’art. 41 d.lgs. 81/2008 sulla sorveglianza sanitaria, il nesso tra condotta datoriale e infarto, e il danno subito. Utili: cartelle cliniche, documentazione sull’orario di lavoro, email che attestino carichi eccessivi, verbali del medico competente e testimonianze dei colleghi.

Fonte di riferimento: Giuricivile