Gruppo IVA e Consolidato Chiarimenti Agenzia Entrate


Introduzione alla Risposta n. 88/2026 dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 88/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione del credito IVA maturato dal Gruppo IVA e la sua possibile utilizzazione nel consolidato fiscale ai fini IRES. In particolare, è stato ribadito che il credito IVA del Gruppo IVA non può essere trasferito per compensare debiti IRES, confermando così l’autonomia soggettiva del Gruppo IVA come soggetto passivo d’imposta.

Autonomia del Gruppo IVA e limiti di utilizzo del credito

Il documento ufficiale sottolinea come il Gruppo IVA operi come un soggetto passivo autonomo rispetto al consolidato fiscale. Conseguentemente, il credito IVA maturato rimane confinato nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto e non può essere impiegato per compensare debiti derivanti dall’imposta sul reddito delle società (IRES). Le opzioni valide per il credito IVA restano quindi il riporto a nuovo, il rimborso o la cessione a terzi, sempre nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il caso pratico: interpello di una società rappresentante del Gruppo IVA e consolidante fiscale

La questione prende spunto da un interpello presentato nel 2025 da una società che svolgeva contemporaneamente il ruolo di rappresentante del Gruppo IVA e di consolidante fiscale ai fini dell’IRES. Nel corso dello stesso anno, il Gruppo ha accumulato un ingente credito IVA mensile, destinato a superare i 3 milioni di euro entro fine anno e con prospettive di ulteriore crescita nel 2026.

Questo consistente credito è stato generato da due fattori principali: da un lato, investimenti per circa 16,3 milioni di euro, che hanno determinato un credito IVA di circa 3,6 milioni; dall’altro, operazioni di vendita effettuate senza applicazione dell’IVA.

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Conclusioni e riferimenti utili

La risposta n. 88/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo definitivo la non trasferibilità del credito IVA del Gruppo IVA al consolidato fiscale IRES, confermando l’autonomia soggettiva del Gruppo IVA. Tale precisazione è fondamentale per una corretta pianificazione fiscale e per evitare errori nella compensazione dei crediti.

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Fonte: GiuriCivile.it

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