Gratuito patrocinio vittime infortuni sul lavoro gravi


Una proposta di legge in discussione punta ad estendere il gratuito patrocinio automatico alle vittime di gravi infortuni sul lavoro, indipendentemente dai limiti reddituali ordinari previsti dall’art. 76 d.P.R. 115/2002. Se approvata, lo studio potrebbe ricevere mandati da clienti che oggi rinunciano alla tutela giudiziale per ragioni economiche. Il meccanismo ricalcherebbe quello già previsto per le vittime di violenza di genere dall’art. 76 co. 4-ter del T.U. Spese di Giustizia.

Punti chiave

  • Punto 1 — La proposta deroga ai limiti reddituali ordinari del d.P.R. 115/2002 per infortuni gravi.
  • Punto 2 — Il modello normativo di riferimento è l’art. 76 co. 4-ter T.U. Spese di Giustizia sulle vittime di violenza.
  • Punto 3 — Lo studio deve monitorare l’iter parlamentare prima di strutturare accordi di patrocinio gratuito.

Se la proposta diventasse legge, gli studi che seguono contenzioso da infortuni sul lavoro si troverebbero davanti a una platea di potenziali clienti sensibilmente più ampia. Oggi molti lavoratori infortunati gravi rinunciano alla causa civile o penale perché superano la soglia reddituale di 11.746,68 euro annui prevista dall’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), pur non avendo liquidità reale per sostenere le spese legali.

Una proposta di legge attualmente in discussione — riportata da Diritto.it — prevede l’accesso automatico al patrocinio a spese dello Stato per chi subisce infortuni sul lavoro di particolare gravità, sul modello già adottato per le vittime di violenza domestica e di genere.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è l’art. 76 del d.P.R. 115/2002, che subordina l’ammissione al gratuito patrocinio al superamento della soglia reddituale (aggiornata periodicamente con decreto ministeriale, oggi fissata a 11.746,68 euro). La deroga più nota a questo meccanismo è quella introdotta per le vittime di reati di violenza sessuale, atti persecutori e maltrattamenti: l’art. 76 co. 4-ter consente l’ammissione al beneficio prescindendo dal reddito. La proposta in esame replica questa logica per i lavoratori che subiscono infortuni con conseguenze permanenti gravi, richiamando anche le tutele dell’art. 2087 c.c. sull’obbligo datoriale di sicurezza e il d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul piano processuale penale, il riferimento è all’art. 98 c.p.p. per l’ammissione nel procedimento a carico del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza.

Cosa cambia per lo studio

  1. Caduta del filtro reddituale: il lavoratore gravemente infortunato potrebbe accedere al patrocinio senza produrre autocertificazione reddituale, eliminando uno dei principali ostacoli all’apertura del fascicolo.
  2. Ampliamento del bacino di clientela: infortuni con invalidità permanente superiore a soglie da definire per legge diventerebbero automaticamente tutelabili, sia in sede civile (risarcimento ex art. 2087 c.c.) sia in sede penale (lesioni colpose aggravate ex art. 590 co. 3 c.p.).
  3. Gestione dei compensi: il professionista nominato dovrà comunque liquidare le spettanze attraverso il Consiglio dell’Ordine competente, con i massimali previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato dal d.m. 147/2022. Nessuna tariffa libera è ammessa in regime di patrocinio statale.
  4. Documentazione medico-legale preliminare: per dimostrare la «gravità» dell’infortunio richiesta dalla norma, servirà allegare alla domanda di ammissione documentazione INAIL (verbale di infortunio, certificazione del grado di invalidità permanente) fin dalla fase di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine.
  5. Aggiornamento dei modelli di mandato: i moduli di incarico professionale dello studio andranno adattati per includere la clausola di nomina in regime di patrocinio a spese dello Stato sin dall’accettazione del mandato.

Attenzione a

La proposta è ancora in iter parlamentare: strutturare oggi accordi di patrocinio gratuito con clienti infortunati sul presupposto dell’esonero reddituale espone lo studio a contestazioni in fase di liquidazione, perché il Consiglio dell’Ordine rigetta le istanze prive di base normativa vigente. Fino all’entrata in vigore della legge, la soglia dell’art. 76 d.P.R. 115/2002 rimane pienamente operativa.

Un secondo rischio riguarda la definizione di «grave infortunio»: la proposta non cristallizza ancora una soglia percentuale di invalidità permanente. Se il testo finale rimandasse a un decreto attuativo, ci sarebbe un periodo di vacatio applicativa durante il quale l’ammissione al beneficio resterebbe incerta anche per i casi più evidenti.

Domande frequenti

Gratuito patrocinio infortuni sul lavoro: qual è la soglia reddituale attuale?

Oggi la soglia è fissata a 11.746,68 euro di reddito annuo imponibile, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 115/2002. Chi supera questo limite non può accedere al beneficio, salvo le deroghe espresse previste per specifiche categorie di vittime. La proposta in discussione introdurrebbe una deroga analoga per i lavoratori con infortuni gravi.

Come funziona il gratuito patrocinio per vittime di reati già oggi in Italia?

Per le vittime di reati gravi come violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori, l’art. 76 co. 4-ter d.P.R. 115/2002 consente l’ammissione al patrocinio prescindendo dal reddito. L’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, allegando la documentazione che attesta la qualità di offeso dal reato.

Il datore di lavoro può essere condannato alle spese se il lavoratore è ammesso al gratuito patrocinio?

Sì. In caso di soccombenza del datore di lavoro, il giudice liquida le spese a favore dello Stato, non del lavoratore. L’importo viene determinato secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornato. Il lavoratore non riceve direttamente il rimborso: è l’Erario a recuperare le somme anticipate per il patrocinio.

Fonte di riferimento: Diritto.it