La tardiva deindicizzazione di una notizia non più di pubblico interesse obbliga Google a risarcire il danno all’onore e alla reputazione, anche sulla base di presunzioni semplici. Il cliente assolto in sede penale può oggi avvalersi dell’art. 64-ter c.p.p., introdotto dal d.lgs. 150/2022, per ottenere la rimozione dai motori di ricerca. Il mancato adempimento tempestivo espone il gestore del motore di ricerca a responsabilità risarcitoria diretta.
Punti chiave
- Punto 1 — La deindicizzazione tardiva da Google è risarcibile anche per presunzioni semplici, senza prova puntuale del danno.
- Punto 2 — Il d.lgs. 150/2022 introduce l’art. 64-ter c.p.p.: l’assolto può chiedere la rimozione dai motori di ricerca.
- Punto 3 — Lo studio può costruire la pretesa risarcitoria cumulando domanda civilistica e procedura penale di deindicizzazione.
Se il tuo cliente è stato assolto o ha beneficiato di un provvedimento di archiviazione, il suo nome indicizzato su Google in relazione a notizie di reato ormai superate è una lesione della reputazione tutelabile in giudizio. La giurisprudenza riconosce il danno anche per presunzioni semplici, senza che il danneggiato debba dimostrare ogni singola conseguenza negativa subita.
Un recente approfondimento a cura dell’Avv. Mario Pavone, pubblicato su AvvocatoAndreani, ripercorre i presupposti per cui la tardiva deindicizzazione di una notizia non più di pubblico interesse rende il gestore del motore di ricerca responsabile del danno all’onore e alla reputazione del soggetto coinvolto.
Il contesto normativo
Il quadro si è consolidato su due livelli distinti. Sul versante civilistico, il diritto all’oblio trova fondamento nell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che attribuisce all’interessato il diritto alla cancellazione dei dati, e nell’art. 82 GDPR, che prevede il risarcimento del danno in caso di violazione. La Corte di Giustizia UE ha chiarito fin da Google Spain (C-131/12) che il gestore del motore di ricerca è titolare autonomo del trattamento e risponde direttamente per il mantenimento di link a notizie non più pertinenti.
Sul versante penale, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il nuovo art. 64-ter c.p.p. prevede che la persona assolta, o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di non luogo a procedere o di archiviazione, possa richiedere la deindicizzazione sui motori di ricerca delle notizie relative al procedimento. Si tratta di uno strumento processuale diretto, azionabile davanti al giudice penale, che si affianca alla tutela civilistica e amministrativa già esistente.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi attivare l’art. 64-ter c.p.p. direttamente nel procedimento penale, senza dover avviare un autonomo giudizio civile o un reclamo al Garante Privacy: il giudice penale ordina la deindicizzazione contestualmente alla pronuncia assolutoria o di archiviazione.
- Sul fronte risarcitorio, la giurisprudenza ammette il ricorso a presunzioni semplici per dimostrare il danno all’onore e alla reputazione: non servono prove documentali di ogni perdita economica o relazionale subita dal cliente.
- Puoi cumulare le due azioni: la procedura ex art. 64-ter c.p.p. per la rimozione e la domanda risarcitoria in sede civile ex art. 82 GDPR contro Google per il periodo di tardiva deindicizzazione.
- Quantifica sempre il periodo di permanenza della notizia lesiva online: è l’elemento centrale per parametrare il danno non patrimoniale riconoscibile in giudizio.
- Prima di agire, invia a Google una richiesta formale di deindicizzazione tramite il modulo ufficiale e conserva la data di ricezione: la decorrenza del ritardo parte da quel momento e rafforza la posizione processuale del cliente.
Attenzione a
Il diritto all’oblio non è assoluto: Google resiste con successo quando la notizia mantiene un interesse pubblico attuale (vicende di personaggi pubblici, reati gravi recenti, contesti di rilevanza storica). Prima di instaurare il giudizio, verifica che la notizia sia effettivamente datata e priva di interesse informativo residuo, altrimenti il bilanciamento si rovescia a favore della libertà di informazione.
Attenzione anche alla prescrizione: il danno da trattamento illecito di dati personali si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del pregiudizio (o avrebbe potuto averla con l’ordinaria diligenza). Un cliente che scopre tardi la persistenza della notizia indicizzata rischia di presentarsi fuori tempo massimo.
Domande frequenti
Come si chiede la deindicizzazione a Google dopo una sentenza di assoluzione?
Con l’art. 64-ter c.p.p. introdotto dal d.lgs. 150/2022, l’assolto può chiedere al giudice penale di ordinare direttamente la deindicizzazione sui motori di ricerca. In parallelo, è possibile inviare a Google una richiesta tramite il modulo ufficiale per la rimozione di contenuti che violano il GDPR, conservando prova della data di invio per eventuali azioni risarcitorie successive.
Si può chiedere il risarcimento a Google per deindicizzazione tardiva senza provare il danno nel dettaglio?
Sì. La giurisprudenza ammette che il danno all’onore e alla reputazione derivante dalla tardiva deindicizzazione possa essere provato anche per presunzioni semplici. Non occorre documentare ogni singola conseguenza negativa: è sufficiente dimostrare la persistenza della notizia lesiva, la sua non pertinenza attuale e il periodo di ritardo nel rimuoverla.
Qual è il termine di prescrizione per il risarcimento del danno da mancata deindicizzazione?
Il danno da trattamento illecito di dati personali rientra nella responsabilità extracontrattuale e si prescrive in cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza — o avrebbe potuto averla con ordinaria diligenza — della presenza online della notizia lesiva. Documentare la data della scoperta è quindi fondamentale per difendere la posizione del cliente.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani