Diritto all’oblio motori di ricerca la cassazione


Con l’ordinanza n. 6433/2026 la Cassazione chiarisce che il rigetto della domanda risarcitoria per mancata deindicizzazione non discende automaticamente dall’assenza di danno patrimoniale, ma richiede una valutazione autonoma del danno non patrimoniale. Chi assiste clienti in cause contro Google o Bing deve costruire la prova del pregiudizio in modo specifico e documentato, senza affidarsi alla sola dimostrazione della condotta illecita del motore di ricerca.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il danno non patrimoniale da mancata deindicizzazione va provato autonomamente, non si presume dalla condotta illecita.
  • Punto 2 — Il rigetto della domanda risarcitoria è compatibile con l’accertamento della violazione del diritto all’oblio.
  • Punto 3 — La responsabilità del motore di ricerca per contenuti obsoleti si valuta secondo il GDPR e il d.lgs. 196/2003.

Se stai seguendo un cliente che vuole ottenere sia la deindicizzazione sia il risarcimento del danno da un motore di ricerca, l’ordinanza n. 6433/2026 ti obbliga a rivedere la struttura della domanda. Non puoi più trattare la prova della condotta illecita come sufficiente a sostenere anche la pretesa risarcitoria: le due domande camminano su binari distinti e la seconda richiede un corredo probatorio autonomo.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6433/2026, torna sul bilanciamento tra tutela dei dati personali e prova del danno non patrimoniale in ambiente digitale. Il punto centrale è la responsabilità dei motori di ricerca per la mancata rimozione di contenuti obsoleti e potenzialmente lesivi, con la precisazione che il rigetto della domanda risarcitoria non contraddice l’accertamento della violazione.

Il contesto normativo

Il diritto all’oblio trova la sua base principale nell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che attribuisce all’interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali quando questi non siano più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti. In Italia, il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018, integra quella disciplina. Sul versante risarcitorio, l’art. 82 GDPR prevede il diritto al risarcimento per chiunque subisca un danno materiale o immateriale a causa di una violazione del Regolamento, ma la Corte di Giustizia UE (sentenza C-300/21, UI c. Österreichische Post) ha già stabilito che la sola violazione del GDPR non genera automaticamente un diritto al risarcimento: serve la prova di un danno effettivo e concreto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Separa sempre le due domande: quella di deindicizzazione (inibitoria) e quella risarcitoria hanno presupposti probatori diversi. Cumulare le pretese senza differenziarle espone al rigetto parziale prevedibile.
  2. Documenta il danno non patrimoniale in modo specifico: screenshot datati dei risultati di ricerca, prove delle conseguenze concrete sulla reputazione professionale o personale del cliente, eventuale corrispondenza che attesti ricadute lavorative o relazionali.
  3. Valorizza la giurisprudenza CGUE: la sentenza C-300/21 è richiamabile per inquadrare la soglia minima di danno richiesta, ma anche per sostenere che un pregiudizio anche modesto, purché reale, è sufficiente.
  4. Considera il termine per il diffida preventiva al motore di ricerca: inviare un atto formale di richiesta di deindicizzazione ex art. 17 GDPR prima di agire in giudizio rafforza la posizione sul punto della mora del titolare del trattamento e quindi sull’elemento soggettivo della responsabilità.
  5. Attenzione alla giurisdizione: le cause contro Google LLC o Microsoft si instaurano nei confronti delle controllate europee (Google Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd), con sede in Irlanda, ma i fori italiani rimangono competenti ex art. 79 GDPR quando l’interessato risiede in Italia.

Attenzione a

Il rischio più frequente è costruire l’intero impianto risarcitorio sul solo accertamento dell’illiceità del trattamento, senza produrre prove del pregiudizio concreto patito dal cliente. Dopo la Cass. n. 6433/2026, un giudice può tranquillamente accertare la violazione del diritto all’oblio e rigettare comunque il risarcimento per mancanza di prova del danno: una sentenza formalmente favorevole ma economicamente vuota.

Secondo profilo critico: non confondere il danno in re ipsa riconosciuto in alcune ipotesi di diffamazione a mezzo stampa con la fattispecie qui in esame. Il trattamento illecito di dati personali da parte di un motore di ricerca non rientra in quelle categorie e la presunzione di danno non opera. Ogni argomento difensivo fondato su quella analogia rischia di essere disatteso senza appello.

Domande frequenti

Il motore di ricerca è responsabile se non rimuove un articolo obsoleto su un mio cliente?

Sì, il motore di ricerca può essere ritenuto responsabile del trattamento illecito ai sensi dell’art. 17 GDPR se mantiene indicizzato un contenuto obsoleto e lesivo. Tuttavia, la responsabilità per la condotta illecita non implica automaticamente l’obbligo risarcitorio: serve la prova separata di un danno non patrimoniale concreto, come chiarito dalla Cass. n. 6433/2026.

Come si prova il danno non patrimoniale da mancata deindicizzazione?

Occorre documentare le conseguenze reali sulla reputazione o sulla vita del cliente: screenshot dei risultati di ricerca nel tempo, messaggi o comunicazioni che attestino ricadute professionali o personali, eventuale perdita di opportunità lavorative. La CGUE con la sentenza C-300/21 ha confermato che il danno deve essere effettivo, ma anche minimo purché provato.

È possibile chiedere la deindicizzazione senza chiedere anche il risarcimento?

Sì, e in molti casi è la scelta più efficiente. La domanda inibitoria di deindicizzazione ex art. 17 GDPR ha presupposti più semplici da soddisfare rispetto alla domanda risarcitoria. Cumulare le due pretese è possibile, ma richiede un corredo probatorio distinto per ciascuna, pena il rischio di ottenere solo la rimozione del contenuto senza risarcimento.

Fonte di riferimento: Giuricivile