La bozza del correttivo al decreto legislativo sulla riforma fiscale introduce modifiche dirette al regime di cassa, alle ritenute e agli obblighi dichiarativi dei professionisti. Gli studi legali devono verificare con urgenza le procedure di fatturazione e i criteri di imputazione dei compensi. Chi non aggiorna i propri automatismi contabili rischia di applicare regole già superate nel corso dell’anno d’imposta corrente.
Punti chiave
- Punto 1 — Il correttivo fiscale modifica il momento di imputazione dei compensi professionali per cassa.
- Punto 2 — Cambiano le soglie e le modalità di applicazione delle ritenute d’acconto sui compensi a professionisti.
- Punto 3 — Gli obblighi dichiarativi per i professionisti in forma associata vengono ridefiniti dalla bozza.
Se gestisci uno studio legale, notarile o di consulenza, la bozza del correttivo fiscale circolata nelle ultime settimane richiede una revisione concreta dei tuoi flussi di fatturazione e del sistema di imputazione dei compensi. Non si tratta di aggiustamenti marginali: alcune modifiche incidono direttamente sul momento in cui un provento entra nel reddito imponibile e su come si calcola la ritenuta d’acconto. Prima ancora dell’approvazione definitiva, conviene mappare i punti di attrito con le procedure già in uso nello studio.
La bozza del correttivo al d.lgs. n. 13/2024, parte della delega fiscale approvata con legge n. 111/2023, è stata anticipata da Diritto.it e contiene disposizioni specifiche per avvocati, notai e consulenti. Il testo non è ancora legge, ma la sua struttura è sufficientemente definita da consentire una lettura operativa.
Il contesto normativo
Il regime di cassa per i professionisti è disciplinato dall’art. 54 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che stabilisce la regola generale di imputazione dei compensi al momento della percezione. La bozza del correttivo interviene proprio su questo perimetro, con modifiche che sembrano recepire alcune indicazioni della Cassazione — in particolare Cass. Civ. n. 9175/2022 — sulla rilevanza del momento di effettiva disponibilità finanziaria rispetto alla mera emissione della fattura. Parallelamente, le norme sulle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 risultano toccate nel meccanismo di calcolo applicabile agli studi associati.
Cosa cambia per lo studio
- Il criterio di imputazione dei compensi per cassa viene precisato: la bozza chiarisce che la percezione rileva al momento dell’accredito sul conto, non della disponibilità giuridica del credito, riducendo i margini di interpretazione oggi sfruttati da alcuni studi per differire il reddito.
- Le ritenute d’acconto sui compensi agli associati di studi professionali subiscono una ricalibrazione: la bozza introduce una soglia minima di compenso annuo sotto la quale la ritenuta non si applica, con impatto diretto sulla gestione dei pagamenti interni agli studi associati.
- I professionisti che operano in forma di studio associato dovranno adeguare il modello dichiarativo: la bozza prevede un quadro separato per i redditi prodotti in forma associata, con obblighi di comunicazione più dettagliati rispetto all’attuale regime.
- Per i notai, le modifiche al regime di tassazione degli onorari correlati agli atti rogati introducono un criterio di competenza parziale che si sovrappone al principio di cassa, con effetti da valutare atto per atto.
- I compensi in natura e i rimborsi spese forfettari erogati a professionisti esterni vengono ridefiniti quanto a imponibilità, con conseguente necessità di aggiornare i contratti di incarico in corso.
Attenzione a
Il primo rischio concreto riguarda gli studi che hanno già strutturato la pianificazione fiscale 2024 sul regime attuale: se il correttivo viene approvato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2024 — ipotesi non esclusa dalla bozza — le proiezioni di reddito imponibile elaborate nei mesi scorsi potrebbero essere già errate. Conviene predisporre uno scenario alternativo prima dell’approvazione definitiva.
Il secondo punto critico riguarda i contratti di incarico professionale pluriennali o a canone ricorrente: le nuove regole sull’imputazione per cassa e sulla ritenuta potrebbero rendere necessaria una rinegoziazione delle clausole di pagamento, pena l’applicazione di un regime fiscale diverso da quello pattuito tra le parti al momento della sottoscrizione.
Domande frequenti
Il correttivo fiscale 2024 cambia il principio di cassa per i professionisti?
Sì, la bozza interviene sull’art. 54 TUIR precisando che il compenso si imputa al momento dell’accredito bancario effettivo, non della disponibilità giuridica del credito. Questo chiude alcuni spazi interpretativi usati per differire il reddito a cavallo d’anno. L’effetto pratico riguarda soprattutto i pagamenti ricevuti negli ultimi giorni di dicembre.
Le ritenute d’acconto cambiano per gli studi associati con il nuovo correttivo?
Secondo la bozza sì: viene introdotta una soglia minima annua di compenso sotto la quale la ritenuta non si applica agli associati. Gli studi associati devono verificare se i pagamenti interni già effettuati nel 2024 rispettano le nuove regole, e aggiornare di conseguenza i flussi contabili interni prima dell’approvazione definitiva del testo.
Il correttivo fiscale si applica anche ai notai o solo agli avvocati?
La bozza contiene disposizioni specifiche anche per i notai, in particolare sulla tassazione degli onorari rogito per rogito, con un criterio misto competenza-cassa che si aggiunge alle regole ordinarie. I notai devono valutare l’impatto atto per atto, soprattutto per gli atti già stipulati ma con onorari non ancora incassati alla data di entrata in vigore del correttivo.
Fonte di riferimento: Diritto.it