La legge 132/2025 e la norma UNI 11621-8:2026 introducono 12 profili professionali AI che la Pubblica Amministrazione deve presidiare per conformarsi all’AI Act europeo. Chi assiste enti locali o amministrazioni centrali deve conoscere questi requisiti perché incidono direttamente su appalti di servizi digitali, responsabilità dirigenziale e validità dei procedimenti amministrativi supportati da sistemi automatizzati. Un ente che adotta strumenti AI senza le figure professionali previste dalla norma tecnica espone le proprie determinazioni a vizi di legittimità censurabili in sede di ricorso al TAR.
Punti chiave
- La legge 132/2025 recepisce l’AI Act e impone obblighi organizzativi specifici agli enti pubblici che usano sistemi AI.
- La norma UNI 11621-8:2026 mappa 12 competenze AI che la PA deve coprire con personale qualificato o contratti esterni.
- L’assenza di figure professionali conformi può rendere impugnabili i provvedimenti adottati con supporto AI davanti al TAR.
Se assisti enti locali, aziende sanitarie o amministrazioni statali, la questione delle competenze AI nella PA smette di essere un tema HR e diventa un problema di legittimità dei provvedimenti. Un ente che usa sistemi di intelligenza artificiale senza aver presidiato i ruoli tecnici previsti dalla normativa vigente produce atti amministrativi esposti a impugnazione. Questo si traduce in contenzioso concreto davanti al TAR, con oneri per il cliente e responsabilità erariale per i dirigenti coinvolti.
La Gazzetta degli Enti Locali ha pubblicato una guida pratica che ricostruisce le 12 competenze AI che la PA deve presidiare, muovendo dalla norma tecnica UNI 11621-8:2026 e dalla legge 132/2025, il provvedimento italiano di attuazione dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689).
Il contesto normativo
Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026 per i sistemi ad alto rischio, classifica molti utilizzi AI nelle PA — dalla gestione dei procedimenti alla profilazione dei cittadini — come sistemi ad alto rischio ex Allegato III. La legge 132/2025 ha introdotto nell’ordinamento italiano le disposizioni attuative, inclusi obblighi di governance interna per i soggetti pubblici che sviluppano o utilizzano tali sistemi. Sul piano della responsabilità, l’art. 2 del d.lgs. 165/2001 già impone ai dirigenti pubblici di garantire la legalità e l’efficacia dell’azione amministrativa: un sistema AI privo di supervisione qualificata non soddisfa questo standard. Il TAR Lazio, nelle prime pronunce su algoritmi decisionali nella PA (ad esempio nella vicenda dei docenti precari, TAR Lazio n. 3769/2019, poi Cons. Stato n. 2270/2019), ha chiarito che l’automatismo non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivazione e controllabilità dell’atto.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contratti pubblici di fornitura AI, la clausola di conformità all’AI Act e alla legge 132/2025 non è più opzionale: va inserita sistematicamente, con obbligo del fornitore di documentare i profili professionali impiegati secondo la norma UNI 11621-8:2026.
- Nei ricorsi al TAR contro provvedimenti amministrativi generati o supportati da AI, la mancanza delle 12 figure professionali previste dalla norma tecnica diventa un motivo di illegittimità autonomo, contestabile insieme al difetto di motivazione algoritmica.
- Nella consulenza agli enti locali, conviene avviare ora una ricognizione interna: quali sistemi AI sono in uso, chi li supervisiona, e se quel soggetto corrisponde ai profili della norma UNI. Il gap documentale è già un rischio.
- Sul piano della responsabilità erariale, il dirigente che adotta un provvedimento con AI senza le competenze interne richieste può rispondere davanti alla Corte dei Conti per danno da illegittimità dell’atto, specie se il provvedimento viene annullato in sede giurisdizionale.
- Negli atti di gara per servizi digitali, i capitolati tecnici devono ora prevedere requisiti minimi di qualificazione del personale AI del fornitore, allineati alla tassonomia della norma UNI 11621-8:2026.
Attenzione a
Il primo rischio è sottovalutare la portata della norma tecnica UNI 11621-8:2026 perché non è una legge. Le norme UNI richiamate da atti normativi o capitolati pubblici acquisiscono valore vincolante per incorporazione: ignorarle in un appalto o in una procedura interna equivale a ignorare la specifica tecnica obbligatoria del contratto.
Il secondo rischio riguarda la tempistica. L’AI Act si applica ai sistemi ad alto rischio dal 2 agosto 2026, ma la legge 132/2025 è già in vigore. Aspettare quella scadenza per adeguare contratti e strutture organizzative degli enti assistiti significa arrivare scoperti: le gare bandite oggi per servizi digitali pluriennali ricadranno già sotto il regime pieno.
Domande frequenti
Un provvedimento amministrativo adottato con AI senza le competenze previste dalla legge 132/2025 è impugnabile?
Sì. L’assenza delle figure professionali richieste dalla norma UNI 11621-8:2026 e dalla legge 132/2025 configura un vizio di legittimità dell’atto per violazione di legge e difetto di istruttoria. Il TAR può annullare il provvedimento se l’ente non dimostra che il sistema AI era governato da personale qualificato e che l’output algoritmico era verificabile e motivato.
Cosa devo inserire nei contratti pubblici di fornitura AI per rispettare l’AI Act e la legge 132/2025?
Occorre una clausola che obblighi il fornitore a documentare i profili professionali AI impiegati secondo la tassonomia UNI 11621-8:2026, a fornire la documentazione tecnica richiesta dall’art. 11 del Regolamento UE 2024/1689 e a garantire la tracciabilità delle decisioni supportate dal sistema. Va prevista anche una clausola risolutiva in caso di mancata conformità certificata.
Il dirigente pubblico risponde davanti alla Corte dei Conti se usa un sistema AI non conforme?
La responsabilità erariale è concreta se il provvedimento adottato con supporto AI viene annullato dal TAR per vizi riconducibili alla mancanza di governance interna. Il nesso causale tra l’omessa qualificazione del personale, l’illegittimità dell’atto e il danno erariale (spese legali, risarcimenti, ripetizione della procedura) è sufficiente per l’azione della Procura contabile.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali