Spese smartphone figli in separazione cosa spetta a chi


Le spese per lo smartphone e le ricariche telefoniche dei figli minori rientrano oggi nelle spese straordinarie di mantenimento, con obbligo di accordo preventivo tra i genitori separati o divorziati. In assenza di accordo, il genitore che sostiene la spesa in autonomia rischia di non ottenerne il rimborso. La giurisprudenza di merito tende a qualificare lo smartphone come strumento necessario, non voluttuario, con conseguenze dirette sulla ripartizione dei costi.

Punti chiave

  • Punto 1 — Lo smartphone è oggi qualificabile come spesa straordinaria necessaria, non voluttuaria, per i figli adolescenti.
  • Punto 2 — Senza accordo preventivo tra i genitori, il rimborso della spesa sostenuta unilateralmente è a rischio.
  • Punto 3 — Il giudice può valutare la proporzionalità della spesa rispetto al tenore di vita del nucleo familiare.

Nei procedimenti di separazione e divorzio con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la qualificazione delle spese tecnologiche — smartphone, abbonamenti, ricariche — è diventata un nodo ricorrente nelle istruttorie. La distinzione tra spesa ordinaria (assorbita nell’assegno di mantenimento) e straordinaria (da ripartire con accordo preventivo) ha conseguenze dirette su chi paga e su chi può agire per il rimborso.

Maria Teresa Federico affronta il tema in un contributo pubblicato su AvvocatoAndreani, analizzando come la diffusione degli smartphone abbia modificato la gestione delle spese di mantenimento dei figli in regime di separazione e divorzio.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale resta l’art. 337-ter c.c., che disciplina il mantenimento diretto e indiretto dei figli in caso di separazione, imponendo ai genitori di contribuire in proporzione al reddito. Le Linee Guida del Tribunale di Milano — aggiornate e adottate da molti fori italiani come prassi applicativa — distinguono le spese ordinarie, ricomprese nell’assegno, dalle spese straordinarie, che richiedono accordo preventivo e ripartizione percentuale. La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano, sez. IX, 2022) ha già incluso lo smartphone tra le spese straordinarie necessarie per i figli adolescenti, escludendo la qualificazione come capriccio o lusso. La Cass. Civ. n. 8839/2022 ha ribadito che il genitore che sostiene una spesa straordinaria senza previo accordo o autorizzazione giudiziale decade dal diritto al rimborso, salvo urgenza documentata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando redigi o rivedi un accordo di separazione consensuale, inserisci una clausola esplicita che regoli le spese tecnologiche (acquisto dispositivo, ricariche mensili, abbonamenti) con soglia di importo e percentuale di ripartizione.
  2. In sede contenziosa, raccogli documentazione che attesti l’uso dello smartphone come strumento scolastico o di contatto genitoriale: screenshot di comunicazioni con insegnanti, registrazioni su piattaforme didattiche, messaggi con il genitore non collocatario.
  3. Se il tuo cliente ha sostenuto la spesa in autonomia, verifica se esisteva un accordo pregresso scritto o un’autorizzazione del giudice: senza questi elementi, la domanda di rimborso è debole.
  4. Distingui sempre tra acquisto del dispositivo (spesa una tantum, tipicamente straordinaria) e ricarica o abbonamento mensile (spesa ricorrente, che alcuni tribunali assorbono nell’assegno ordinario): la qualificazione cambia la strategia processuale.
  5. Nei procedimenti ex art. 709-ter c.p.c., la spesa sostenuta unilateralmente per lo smartphone può essere usata come elemento per contestare la condotta del genitore ostruzionista, se questi si rifiuta di contribuire a uno strumento necessario alla reperibilità del figlio.

Attenzione a

Il rischio principale è la genericità degli accordi di separazione: clausole come “le spese straordinarie saranno ripartite al 50%” senza un elenco esemplificativo aprono a contestazioni su ogni voce tecnologica. Un accordo redatto oggi dovrebbe prevedere espressamente smartphone, tablet, abbonamenti streaming didattici e ricariche, con una soglia mensile oltre la quale scatta l’obbligo di accordo preventivo.

Secondo rischio: qualificare automaticamente la ricarica mensile come spesa ordinaria assorbita nell’assegno, senza verificare l’orientamento del tribunale competente. Fori come Roma e Milano hanno prassi diverse, e presentare una domanda di rimborso per ricariche ricorrenti davanti a un giudice che le considera ordinarie espone il cliente a una soccombenza evitabile.

Domande frequenti

Lo smartphone del figlio minore è una spesa straordinaria in separazione?

La giurisprudenza di merito prevalente qualifica l’acquisto dello smartphone come spesa straordinaria necessaria per i figli adolescenti, non come lusso. Questo significa che richiede accordo preventivo tra i genitori e ripartizione percentuale. Le ricariche mensili ricorrenti possono invece essere assorbite nell’assegno ordinario, a seconda dell’orientamento del tribunale competente.

Il genitore può chiedere rimborso della ricarica telefonica del figlio senza accordo preventivo?

No, in linea generale. La Cass. Civ. n. 8839/2022 ha chiarito che il genitore che sostiene una spesa straordinaria senza accordo preventivo o autorizzazione giudiziale perde il diritto al rimborso, salvo urgenza documentata. È quindi essenziale stabilire per iscritto, già nell’accordo di separazione, le regole per le spese tecnologiche.

Come si inserisce la spesa per lo smartphone nell’accordo di separazione consensuale?

L’accordo dovrebbe distinguere tra acquisto del dispositivo (spesa straordinaria una tantum, con percentuale di ripartizione) e costi ricorrenti come ricariche o abbonamenti (con soglia mensile entro cui la spesa è autonoma e oltre cui serve accordo). Includere un elenco esemplificativo di spese tecnologiche riduce il contenzioso futuro e chiarisce le aspettative di entrambi i genitori.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani