Concordato preventivo e sanzioni privacy del Garante


Se assisti una società in concordato preventivo che ha subito o rischia una contestazione del Garante Privacy, la crisi d’impresa è oggi un elemento che incide direttamente sulla quantificazione della sanzione. Con il provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2026, il Garante ha scelto l’ammonimento al posto della sanzione pecuniaria, riconoscendo che una multa avrebbe aggravato irreparabilmente la situazione finanziaria della società. Questo precedente apre uno strumento difensivo concreto da utilizzare nelle memorie difensive davanti all’Autorità.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Garante può sostituire la sanzione pecuniaria con l’ammonimento se la società è in concordato preventivo.
  • Punto 2 — Lo stato di crisi documentato incide sulla commisurazione della sanzione ai sensi dell’art. 83 GDPR.
  • Punto 3 — Il provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2026 è il primo precedente spendibile in sede difensiva.

Se gestisci fascicoli che incrociano la crisi d’impresa con violazioni della normativa privacy, hai ora un argomento difensivo da invocare formalmente davanti al Garante. Lo stato di insolvenza o di concordato preventivo non è più solo uno sfondo economico: diventa un criterio che l’Autorità considera nella scelta della misura correttiva, fino ad escludere del tutto la sanzione pecuniaria.

Con il provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato a una società in concordato preventivo la sola misura dell’ammonimento, rinunciando alla sanzione pecuniaria. La motivazione è diretta: applicare una multa in quella situazione finanziaria avrebbe compromesso ulteriormente la continuità aziendale senza aggiungere effetto deterrente reale.

Il contesto normativo

Il riferimento cardine è l’art. 83 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che al paragrafo 2 elenca i criteri per la commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tra questi figurano esplicitamente la natura, la gravità e la durata della violazione, il grado di cooperazione con l’Autorità e — punto rilevante — la situazione finanziaria del titolare del trattamento. Il Garante italiano ha già in passato modulato le sanzioni tenendo conto della capacità economica del soggetto, ma il provvedimento del gennaio 2026 rappresenta il primo caso documentato in cui la pendenza di una procedura concorsuale porta all’azzeramento della componente pecuniaria in favore di una misura meramente correttiva. Sul piano del diritto concorsuale, il richiamo implicito va agli artt. 84 e ss. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), che disciplinano gli effetti del concordato preventivo sui rapporti obbligatori e sui crediti dell’impresa in crisi.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nelle memorie difensive davanti al Garante, documenta subito lo stato concorsuale del cliente: decreto di ammissione al concordato, piano omologato, relazione del commissario giudiziale. Questi atti trasformano la condizione finanziaria da circostanza generica a elemento giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR.
  2. Coordina il fascicolo privacy con quello concorsuale. Se il cliente ha già un commissario giudiziale o un professionista attestatore, chiedi una dichiarazione formale sull’impatto che una sanzione pecuniaria avrebbe sulla continuità aziendale: il Garante l’ha valutata come elemento decisivo.
  3. L’ammonimento non è una vittoria piena: comporta comunque l’obbligo di adottare misure correttive entro il termine indicato dal Garante. Verifica sempre il dispositivo del provvedimento per individuare gli adempimenti specifici richiesti, perché il mancato rispetto espone a sanzioni più severe in sede di follow-up.
  4. Questo precedente è spendibile anche nei procedimenti in corso avviati prima del provvedimento. Se la società ha medio tempore avviato una procedura concorsuale, presenta un’istanza di riapertura dell’istruttoria o di riesame delle circostanze sopravvenute.
  5. Attenzione al perimetro: il provvedimento riguarda il concordato preventivo, non qualsiasi difficoltà economica generica. Un calo di fatturato o uno stato di pre-crisi non documentato in sede concorsuale non produce lo stesso effetto difensivo.

Attenzione a

Il rischio principale è usare questo argomento in modo impreciso, allegando bilanci in perdita o dichiarazioni generiche di difficoltà finanziaria. Il Garante ha valorizzato la pendenza formale di una procedura concorsuale, non uno stato di crisi auto-dichiarato. Senza un provvedimento del tribunale che attesti l’apertura del concordato, l’argomento non regge e rischia di essere controproducente in sede istruttoria.

Secondo rischio: trascurare che l’ammonimento apre una fase di monitoraggio. Il Garante verifica l’adempimento delle misure correttive prescritte, e in caso di inadempienza la sanzione pecuniaria può essere irrogata ex novo — questa volta senza che la crisi d’impresa costituisca necessariamente un’esimente, specie se la procedura concorsuale si è nel frattempo chiusa.

Domande frequenti

Il concordato preventivo esclude la sanzione del Garante Privacy?

Non la esclude automaticamente, ma può portare il Garante a sostituire la sanzione pecuniaria con un ammonimento. Il provvedimento n. 6 del 16 gennaio 2026 dimostra che la pendenza formale del concordato, documentata con gli atti del tribunale, è un criterio rilevante ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR. Serve però una documentazione concorsuale precisa, non una generica dichiarazione di difficoltà economica.

Come si usa lo stato di crisi d’impresa nella memoria difensiva davanti al Garante?

Allega il decreto di ammissione al concordato preventivo, il piano e la relazione del commissario giudiziale. Aggiungi una dichiarazione che quantifichi l’impatto di una sanzione pecuniaria sulla continuità aziendale. Il Garante ha espressamente valorizzato questi elementi per escludere la multa nel provvedimento di gennaio 2026, richiamando i criteri di commisurazione dell’art. 83 GDPR.

L’ammonimento del Garante comporta obblighi per l’azienda?

Sì. L’ammonimento non è un’assoluzione: il dispositivo del provvedimento indica misure correttive specifiche che il titolare del trattamento deve adottare entro un termine fissato dall’Autorità. Il mancato rispetto espone a sanzioni più severe in sede di follow-up, anche se la procedura concorsuale è ancora pendente.

Fonte di riferimento: Giuricivile