L’art. 30-bis del d.l. n. 23/2026 interviene direttamente sui programmi di rimpatrio volontario assistito e modifica le condizioni di accesso al compenso per la difesa tecnica del cittadino straniero. Gli avvocati che assistono stranieri in questi procedimenti devono verificare da subito se la norma incide sui criteri di liquidazione già applicati. La disposizione è in vigore con forza di legge, pur essendo ancora all’esame della Camera per la conversione definitiva.
Punti chiave
- Punto 1 — L’art. 30-bis d.l. 23/2026 modifica le regole sul compenso della difesa nei rimpatri volontari assistiti.
- Punto 2 — La norma è già in vigore come decreto-legge, ma può essere modificata dalla Camera in sede di conversione.
- Punto 3 — Gli avvocati devono aggiornare i mandati difensivi e le note spese per i procedimenti di immigrazione in corso.
Per chi gestisce fascicoli di diritto dell’immigrazione, l’art. 30-bis del d.l. n. 23/2026 (cosiddetto decreto sicurezza) porta una novità operativa immediata: la disciplina del compenso spettante all’avvocato nei procedimenti collegati ai programmi di rimpatrio volontario assistito cambia, e le parcelle già predisposte o i mandati in corso vanno riletti alla luce della nuova disposizione.
Il decreto-legge n. 23/2026 è stato approvato con modifiche dal Senato e si trova ora all’esame della Camera dei Deputati per la conversione. La fonte originale della notizia è Giuricivile.it, che ricostruisce il contenuto dell’art. 30-bis e le sue implicazioni per la difesa tecnica dello straniero.
Il contesto normativo
Il rimpatrio volontario assistito è regolato, nel quadro generale, dall’art. 14-ter del d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che disciplina i programmi di rimpatrio e il ruolo delle organizzazioni coinvolte nell’assistenza al cittadino straniero. Il compenso per la difesa tecnica nei procedimenti in materia di immigrazione segue ordinariamente i parametri forensi fissati dal d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, con le tabelle relative alla fase stragiudiziale e a quella giudiziale. L’art. 30-bis del d.l. 23/2026 si inserisce in questo quadro introducendo una disciplina specifica — e potenzialmente derogatoria — per i procedimenti connessi ai rimpatri volontari, con effetti diretti sulla liquidazione del compenso professionale.
Cosa cambia per lo studio
- Controllare tutti i fascicoli aperti che riguardano cittadini stranieri destinatari di programmi di rimpatrio volontario assistito: la nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso dalla data di entrata in vigore del decreto.
- Aggiornare i preventivi e le lettere di incarico: se il compenso è disciplinato in modo specifico dall’art. 30-bis, richiamare genericamente il d.m. 55/2014 potrebbe non essere sufficiente o corretto.
- Monitorare l’iter parlamentare di conversione: il testo approvato dal Senato può essere modificato dalla Camera, e la versione definitiva potrebbe alterare nuovamente i criteri di liquidazione già cambiati dal decreto.
- Verificare la compatibilità della norma con il diritto all’equo compenso sancito dalla l. n. 49/2023 (legge sull’equo compenso per i professionisti), che vieta pattuizioni o meccanismi che comprimano il compenso al di sotto dei parametri minimi.
- Documentare con precisione l’attività svolta nelle singole fasi del procedimento di rimpatrio, perché una disciplina speciale richiede una rendicontazione analitica per sostenere la liquidazione in sede di eventuale contestazione.
Attenzione a
Il primo rischio è quello di applicare automaticamente i vecchi parametri senza verificare se l’art. 30-bis introduce un regime speciale o un tetto al compenso: in caso di contestazione da parte dell’ente pagante o del cliente, la parcella potrebbe essere ridotta o non liquidata per intero. Presentare una nota spese calcolata su basi superate espone lo studio a un recupero forzoso della differenza.
Il secondo rischio riguarda il periodo transitorio: finché il decreto non è convertito in legge, il testo vigente è quello del decreto-legge nella versione approvata dal Senato, ma possibile decadenza o modifica in sede di conversione può rendere instabile qualsiasi accordo sul compenso stipulato ora. Inserire una clausola di adeguamento automatico al testo definitivo della legge di conversione nei nuovi mandati difensivi è una precauzione concreta e immediata.
Domande frequenti
L’art. 30-bis decreto sicurezza 2026 si applica ai procedimenti di rimpatrio già in corso?
Sì, come regola generale i decreti-legge si applicano dalla data di entrata in vigore, salvo che la norma preveda esplicitamente una disciplina transitoria. Per i fascicoli già aperti occorre verificare se l’art. 30-bis contiene un’indicazione temporale specifica; in assenza, si applica il principio di immediata applicazione alle situazioni non ancora definite.
Il compenso per la difesa nei rimpatri volontari rientra nella legge sull’equo compenso?
La l. n. 49/2023 sull’equo compenso si applica ai rapporti tra professionisti e clienti forti (banche, assicurazioni, PA). Se il committente del servizio difensivo nei rimpatri è un ente pubblico o un soggetto rientrante nell’ambito applicativo della legge, i parametri del d.m. 55/2014 restano il riferimento minimo inderogabile, e una norma speciale che li comprimesse sarebbe esposta a censura.
Cosa succede se il decreto sicurezza non viene convertito o viene modificato dalla Camera?
Se il decreto-legge decade senza conversione, gli effetti prodotti nelle more restano validi salvo che la legge di sanatoria disponga diversamente (art. 77 Cost.). Se la Camera modifica l’art. 30-bis, il testo definitivo sostituirà quello attuale: per questo nei nuovi mandati difensivi conviene inserire una clausola di adeguamento automatico alla versione definitiva della legge di conversione.
Fonte di riferimento: Giuricivile