Circolare codice della crisi consultazione aperta fino al 2026


Dal 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate accetta osservazioni sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019). Uno studio legale può inviare contributi scritti per orientare l’interpretazione ufficiale di norme che già incidono sulla gestione delle crisi aziendali. Ignorare questa finestra significa perdere l’unica occasione formale di influire sull’indirizzo applicativo prima che la circolare diventi definitiva.

Punti chiave

  • Punto 1 — La consultazione è aperta dal 15 aprile 2026: verifica subito le modalità di invio delle osservazioni.
  • Punto 2 — La bozza riguarda la Parte I del D.Lgs. n. 14/2019, che disciplina le definizioni e i principi generali del CCII.
  • Punto 3 — Le osservazioni inviate ora possono condizionare l’interpretazione ufficiale che l’Agenzia delle Entrate adotterà definitivamente.

Se hai clienti coinvolti in procedure di allerta, composizione negoziata o concordato preventivo, questa è la settimana per leggere la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi. La consultazione pubblica aperta dal 15 aprile 2026 è il canale ufficiale attraverso cui professionisti e imprese possono segnalare criticità interpretative prima che il documento diventi vincolante per l’amministrazione finanziaria.

Dal 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha avviato la consultazione pubblica sulla bozza di circolare relativa alla Parte I del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). La notizia è riportata da MisterFisco. Professionisti, imprese e operatori del settore possono inviare osservazioni e suggerimenti scritti entro i termini indicati nella procedura di consultazione.

Il contesto normativo

Il D.Lgs. n. 14/2019 — in vigore nella sua versione integrale dal 15 luglio 2022, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022 — ha ridisegnato l’intero sistema concorsuale italiano. La Parte I, oggetto della bozza circolata, fissa le definizioni e i principi generali che permeano l’intero codice: dal concetto di «stato di crisi» (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) a quello di «insolvenza», fino ai criteri per l’identificazione tempestiva delle situazioni di squilibrio patrimoniale. Su questi stessi concetti la giurisprudenza di merito ha già iniziato a stratificare orientamenti non sempre uniformi: il Tribunale di Milano, con decreto del 23 giugno 2023, ha chiarito i presupposti di accesso alla composizione negoziata ex art. 12 CCII, sottolineando la centralità dell’«adeguatezza» delle misure proposte dall’imprenditore.

La circolare, una volta definitiva, costituirà l’interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: orienterà i controlli fiscali sulle imprese in crisi, i pareri degli uffici e, indirettamente, le trattative con il Fisco nell’ambito delle procedure di composizione negoziata e dei piani attestati ex art. 56 CCII.

Cosa cambia per lo studio

  1. Leggi subito la bozza. La consultazione ha durata limitata: ogni giorno perso riduce il tempo per redigere osservazioni tecniche efficaci. Scarica il documento dal sito dell’Agenzia delle Entrate e individua i passaggi che riguardano i tuoi settori di attività.
  2. Invia osservazioni scritte se hai prassi difformi. Se la tua esperienza nelle procedure CCII evidenzia interpretazioni operative diverse da quelle della bozza, questo è il momento per segnalarlo formalmente. Un contributo tecnico argomentato ha più peso di una segnalazione informale.
  3. Aggiorna la tua check-list per la composizione negoziata. Se la circolare definitiva modificherà l’approccio dell’Agenzia sulle definizioni di «crisi» e «insolvenza», i modelli di piano che usi oggi potrebbero richiedere revisione: anticipa il lavoro.
  4. Coordina con il commercialista del cliente. La circolare incide soprattutto sul fronte fiscale delle procedure: il raccordo tra consulenza legale e fiscale diventa ancora più necessario per evitare disallineamenti nelle trattative con l’Erario.
  5. Monitora gli aggiornamenti della consultazione. L’Agenzia delle Entrate può integrare la bozza o prorogare i termini: imposta un alert sul sito istituzionale per non perdere variazioni dell’ultimo minuto.

Attenzione a

Non confondere la bozza con il testo definitivo. La circolare in consultazione non è ancora vincolante. Usarla come riferimento interpretativo certo nelle memorie o nelle trattative in corso espone al rischio di doverla rettificare quando il testo definitivo verrà pubblicato, con possibili conseguenze sui termini procedimentali già fissati.

Non sottovalutare l’impatto sulle procedure già aperte. Se gestisci pratiche di composizione negoziata o concordati preventivi con trattamento dei crediti fiscali ex art. 88 CCII, verifica se la bozza contiene indicazioni che l’Agenzia potrebbe anticipare già in sede di interlocuzione pre-circolare. Alcuni uffici tendono ad applicare in via anticipata gli orientamenti delle bozze in consultazione.

Domande frequenti

Dove si inviano le osservazioni alla bozza di circolare sul codice della crisi?

Le osservazioni vanno inviate attraverso il canale indicato dall’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata alla consultazione pubblica, accessibile dal sito istituzionale agenziaentrate.gov.it. Verifica i termini esatti di scadenza e il formato richiesto (di solito file PDF o documento Word) prima di inviare.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sul CCII è già in vigore dal 15 aprile 2026?

No. Dal 15 aprile 2026 è aperta la consultazione sulla bozza, non il testo definitivo. La circolare diventerà operativa solo dopo la chiusura della consultazione e la pubblicazione ufficiale. Fino ad allora non ha valore vincolante per gli uffici né per i contribuenti.

Quali parti del codice della crisi riguarda la circolare dell’Agenzia delle Entrate?

La bozza attuale copre la Parte I del D.Lgs. n. 14/2019, che contiene le definizioni fondamentali e i principi generali del CCII, tra cui i concetti di «crisi» e «insolvenza» ex art. 2 CCII. Le parti successive del codice saranno oggetto di circolari separate.

Fonte di riferimento: MisterFisco