L’usura bancaria si configura quando il tasso effettivo globale applicato da una banca supera la soglia trimestrale pubblicata dalla Banca d’Italia, calcolata aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali, con uno scarto massimo di otto punti (art. 2, comma 4, L. 108/1996). Il TAEG da confrontare include non solo gli interessi nominali ma anche commissioni, costi assicurativi collegati e ogni altro onere imposto al cliente, come ribadito da Cass. civ. Sez. I, n. 12965/2016. Il tema è tornato centrale nel 2025-2026 per l’incremento dei tassi variabili sui mutui e sui fidi, che ha avvicinato molti contratti alla soglia d’usura.
Punti chiave
- Il TAEG usurario si calcola includendo interessi, commissioni e costi assicurativi collegati al contratto.
- La soglia d’usura è il TEGM aumentato di un quarto più quattro punti, con cap a otto punti.
- La Cassazione (n. 12965/2016) impone di includere i premi assicurativi nel TAEG ai fini del confronto.
- La prescrizione per la ripetizione dell’indebito è dieci anni dalla chiusura del rapporto bancario.
Cos’è l’usura bancaria: definizione e quadro normativo
L’usura bancaria nasce dall’art. 644 c.p., come riformato dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge antiusura). Si configura quando una banca o un intermediario finanziario applica un tasso effettivo globale che supera la soglia d’usura vigente nel trimestre di stipula o di applicazione del tasso. La norma colpisce sia chi pattuisce ab origine un tasso usurario sia chi lo applica in corso di rapporto (usura sopravvenuta), anche se su quest’ultimo punto la giurisprudenza è più articolata.
La soglia d’usura si determina con la formula dell’art. 2, comma 4, L. 108/1996: TEGM × 1,25 + 4 punti percentuali, con un limite massimo di scarto di 8 punti rispetto al TEGM. Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia con proprio decreto ministeriale, suddiviso per categorie di operazioni creditizie (mutui ipotecari a tasso fisso, mutui a tasso variabile, aperture di credito, leasing, credito al consumo, ecc.). Dal 2026 la Banca d’Italia pubblica il decreto relativo alle soglie con cadenza invariata, ma ha aggiornato le categorie merceologiche per i finanziamenti alle imprese.
Sul piano civilistico, l’art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che se il tasso convenuto è usurario, la clausola sugli interessi è nulla e il mutuante non può pretendere alcun interesse, nemmeno al tasso legale. Questo non significa estinguere il debito capitale: il cliente deve restituire il solo capitale ricevuto, e gli interessi già pagati diventano indebito oggettivo, recuperabili con l’azione ex art. 2033 c.c.
Come funziona in pratica
Scenario 1 — Mutuo a tasso variabile con polizza CPI
Una PMI ha stipulato nel 2019 un mutuo ipotecario a tasso variabile (Euribor 3M + spread del 3,50%) per 500.000 euro, durata 15 anni. La banca ha imposto contestualmente una polizza assicurativa sui rischi di credito (Credit Protection Insurance, CPI) con premio annuo di 4.200 euro, addebitato sul conto corrente collegato. Al momento della stipula, il TEGM per i mutui a tasso variabile era pari al 2,10%, quindi la soglia d’usura era: 2,10 × 1,25 + 4 = 6,625%.
Il TAEG dichiarato in contratto era del 5,80%, apparentemente sotto soglia. Includendo però il premio CPI annuo di 4.200 euro (come impone Cass. civ. Sez. I, n. 12965/2016 e Cass. n. 23149/2021), il TAEG effettivo sale al 6,71%, superando la soglia del 6,625%. La clausola interessi è nulla ex art. 1815 c.c., e il cliente ha diritto alla ripetizione di tutti gli interessi versati dall’origine del rapporto, pari — in questo caso ipotetico — a oltre 90.000 euro in cinque anni.
Il calcolo tecnico richiede necessariamente una perizia attuariale o di un analista finanziario abilitato, da allegare al ricorso cautelare o all’atto di citazione. Senza perizia tecnica, il giudice tende a rigettare la domanda in limine.
Scenario 2 — Apertura di credito in conto corrente con commissioni di affidamento
Un artigiano ha un fido di cassa da 80.000 euro con tasso nominale del 9,50% annuo. La banca applica anche una commissione di affidamento trimestrale dello 0,50% sull’accordato (art. 117-bis TUB), più una commissione di istruttoria veloce (CIV) di 150 euro per ogni sconfinamento. Nel trimestre di riferimento, il TEGM per le aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 euro era del 9,20%, con soglia d’usura pari a: 9,20 × 1,25 + 4 = 15,50%.
A prima vista il tasso sembra ampiamente sotto soglia. Il problema emerge sommando la commissione di affidamento (2% annuo sull’accordato) e le CIV cumulate nel trimestre, che portano il TEG trimestrale al 16,10%, sopra il 15,50%. La Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018 ha chiarito che la commissione di affidamento va inclusa nel TEG ai fini del confronto con la soglia, e che i decreti ministeriali che la escludevano erano contrastanti con la ratio della L. 108/1996.
In questo scenario, l’azione di ripetizione riguarda le commissioni e gli interessi addebitati nei trimestri in cui il TEG supera la soglia, non necessariamente l’intero rapporto. Occorre ricostruire estratto conto per estratto conto, trimestre per trimestre, con la tecnica del saldo zero o del ricalcolo analitico.
Gli errori più comuni e come evitarli
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Confrontare il TAN con la soglia invece del TAEG/TEG.
Problema concreto: molti professionisti leggono il tasso nominale annuo riportato in contratto e lo confrontano direttamente con il TEGM. Il TAN esclude commissioni, spese di istruttoria e costi assicurativi, quindi il confronto è sempre falsamente rassicurante per la banca.
Soluzione pratica: calcola sempre il TEG secondo le Istruzioni della Banca d’Italia del 20 agosto 2009 (aggiornate nel 2016), che definiscono puntualmente i costi da includere per ogni categoria di operazione. Affida il calcolo a un CTU o a un perito finanziario con esperienza specifica. -
Usare il TEGM del trimestre sbagliato.
Problema concreto: per i contratti a tasso fisso si usa il TEGM del trimestre di stipula; per i contratti a tasso variabile occorre verificare la soglia ad ogni applicazione del tasso. Confondere i due criteri porta a calcoli errati e al rigetto della domanda.
Soluzione pratica: scarica i decreti ministeriali trimestrali dall’archivio della Banca d’Italia (sezione “Tassi d’interesse / Rilevazioni sui tassi usurari”) e crea un prospetto cronologico che abbina ogni trimestre alla soglia vigente per la categoria contrattuale specifica. -
Escludere i premi assicurativi CPI dal calcolo del TAEG.
Problema concreto: le banche inseriscono la polizza CPI come facoltativa nei documenti precontrattuali, ma nella prassi condizionano l’erogazione del mutuo alla sua sottoscrizione. Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 23149/2021 hanno stabilito che, se la polizza è funzionalmente collegata al credito, il premio va incluso nel TAEG ai fini dell’art. 644 c.p.
Soluzione pratica: raccogli tutta la documentazione precontrattuale (modulo SECCI, offerta vincolante, lettera di delibera) per dimostrare il nesso di collegamento funzionale tra polizza e credito. Se la banca ha condizionato l’erogazione alla polizza, la prova è già in atti. -
Calcolare la prescrizione dalla singola rimessa anziché dalla chiusura del rapporto.
Problema concreto: alcuni professionisti applicano la prescrizione decennale dalla data di ogni singolo addebito di interessi o commissioni. Questo approccio, corretto per i rapporti già chiusi al momento della domanda, può portare a perdere anni di rimesse recuperabili.
Soluzione pratica: per i contratti di conto corrente ancora aperti, la Cass. SS.UU. n. 24418/2010 ha stabilito che la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto, salvo che le rimesse abbiano natura solutoria (su conto non affidato o su extrafido consolidato). Analizza la natura di ogni rimessa prima di fissare il dies a quo. -
Non depositare perizia tecnica e agire solo in via documentale.
Problema concreto: alcuni avvocati propongono domanda di ripetizione allegando solo gli estratti conto, senza una perizia che ricostruisca il TEG trimestre per trimestre. Il giudice, in assenza di CTU o perizia di parte, non ha gli strumenti per verificare il superamento della soglia e rigetta la domanda.
Soluzione pratica: incarica un perito (tipicamente un analista finanziario o un dottore commercialista con specializzazione bancaria) già in fase precontenziosa, così da valutare la fondatezza dell’azione prima di sostenere i costi del giudizio. La perizia è anche utile per la trattativa stragiudiziale con la banca. -
Confondere usura originaria e usura sopravvenuta e chiedere il rimedio sbagliato.
Problema concreto: Cass. SS.UU. n. 24675/2017 ha definitivamente escluso che l’usura sopravvenuta (superamento della soglia per effetto della variazione dei tassi di mercato su contratti con tasso fisso) produca la nullità della clausola e il diritto alla ripetizione. Il rimedio, in quel caso, è diverso e molto più limitato.
Soluzione pratica: distingui nettamente le due fattispecie in citazione. Per l’usura originaria (tasso usurario alla stipula), chiedi la nullità ex art. 1815 c.c. e la ripetizione ex art. 2033 c.c. Per situazioni di tasso variabile che supera la soglia in corsa, verifica trimestre per trimestre il TEG effettivo applicato e agisci sulle singole anomalie trimestrali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
| Norma / Provvedimento | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Legge 7 marzo 1996, n. 108 | Definisce il reato di usura e fissa la formula per il calcolo della soglia: TEGM × 1,25 + 4 pp, con scarto massimo di 8 pp. Delega al MEF la pubblicazione trimestrale del TEGM su proposta della Banca d’Italia. |
| Art. 644 c.p. (testo vigente post L. 108/1996) | Punisce con reclusione da 2 a 10 anni e multa chi si fa dare o promettere interessi usurari. La soglia legale è determinata per rinvio ai decreti ministeriali trimestrali. |
| Art. 1815, comma 2, c.c. | Stabilisce la nullità della clausola interessi quando il tasso pattuito è usurario: il mutuante non può pretendere alcun interesse, nemmeno al tasso legale. Il capitale resta esigibile. |
| Art. 2033 c.c. | Fondamento dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto (interessi nulli per usura) ha diritto alla restituzione, con prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. |
| Art. 117-bis TUB (D.Lgs. 385/1993) | Regolamenta la commissione di affidamento e la commissione di istruttoria veloce, fissandone i limiti di applicazione. La Cass. SS.UU. n. 16303/2018 ha chiarito che entrambe vanno incluse nel TEG ai fini del confronto con la soglia d’usura. |
| Istruzioni Banca d’Italia del 20 agosto 2009 (agg. 2016) | Disciplinano il calcolo del TEG per ogni categoria di operazione creditizia, indicando quali voci includere (interessi, commissioni, spese obbligatorie, premi assicurativi collegati). Sono la guida tecnica di riferimento per perizie e CTU. |
| Cass. civ. SS.UU. n. 24418/2010 | Stabilisce che per i conti correnti bancari la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto, non dalla singola rimessa, salvo le rimesse a carattere solutorio su conto non affidato. |
| Cass. civ. SS.UU. n. 24675/2017 | Esclude la rilevanza civile dell’usura sopravvenuta: il superamento della soglia per effetto della variazione dei tassi di mercato su contratti a tasso fisso non produce nullità della clausola né diritto alla ripetizione degli interessi. |
| Cass. civ. Sez. I, n. 12965/2016 e n. 23149/2021 | Affermano che i premi assicurativi CPI vanno inclusi nel TAEG ai fini del confronto con la soglia d’usura quando la polizza è funzionalmente collegata al credito, anche se formalmente presentata come facoltativa. |
Domande frequenti
Come si calcola concretamente il TAEG per verificare il superamento della soglia d’usura?
Il TAEG si calcola seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia del 20 agosto 2009: si sommano tutti i costi del credito (interessi nominali, commissioni di istruttoria, spese periodiche obbligatorie, premi assicurativi collegati) e si rapportano al capitale erogato su base annua con il metodo degli interessi composti. Il risultato si confronta con la soglia del trimestre di riferimento (TEGM × 1,25 + 4 pp). Il calcolo va eseguito con software specializzato o affiancato da perizia tecnica, perché piccole differenze di imputazione delle spese possono cambiare l’esito.
Quali costi assicurativi vanno inclusi nel TAEG per l’usura bancaria?
Vanno inclusi i premi delle polizze che la banca ha reso condizione necessaria per l’erogazione del credito, anche se il contratto le definisce “facoltative”. Cass. n. 12965/2016 e Cass. n. 23149/2021 usano il criterio del collegamento funzionale: se senza la polizza il credito non sarebbe stato concesso, il premio entra nel TAEG. La prova si ricava dalla documentazione precontrattuale (SECCI, lettera di delibera, e-mail interne) in cui la banca condiziona esplicitamente o implicitamente l’erogazione alla copertura assicurativa.
Qual è il termine di prescrizione per agire in ripetizione degli interessi usurari su un conto corrente chiuso?
Il termine è di dieci anni dalla chiusura del conto corrente (art. 2946 c.c.), secondo quanto stabilito da Cass. SS.UU. n. 24418/2010. La chiusura coincide con l’azzeramento del saldo e la formale estinzione del rapporto, non con l’ultimo estratto conto periodico. Fanno eccezione le rimesse a carattere solutorio effettuate su conti non affidati o in extrafido consolidato: per quelle, la prescrizione decorre dalla singola rimessa. Verifica sempre la natura (ripristinatoria o solutoria) di ogni versamento prima di fissare il dies a quo.
La banca può opporre l’eccezione di usura sopravvenuta per ridurre il tasso su un mutuo a tasso fisso?
No. Cass. SS.UU. n. 24675/2017 ha definitivamente chiarito che l’usura sopravvenuta — cioè il superamento della soglia dovuto alla discesa dei tassi di mercato dopo la stipula di un mutuo a tasso fisso — non produce la nullità della clausola interessi né il diritto alla ripetizione. Il rimedio civile non opera in questo caso. L’azione di ripetizione è esperibile solo se il tasso era già usurario al momento della stipula (usura originaria) oppure se il TEG effettivo supera la soglia in un determinato trimestre di applicazione su contratti a tasso variabile.