Codice della crisi d’impresa 2026 guida pratica


Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha sostituito la legge fallimentare del 1942 introducendo strumenti di allerta precoce, la composizione negoziata della crisi e un concordato semplificato accessibile solo dopo il fallimento della negoziazione. La riforma cambia radicalmente il ruolo degli organi di controllo interni e obbliga imprenditori e professionisti ad agire molto prima che la crisi diventi insolvenza conclamata.

Punti chiave

  • La composizione negoziata è volontaria e richiede la nomina di un esperto indipendente iscritto all’apposita piattaforma ministeriale.
  • Gli organi di controllo devono segnalare tempestivamente la crisi all’organo amministrativo, pena la responsabilità solidale (art. 25-octies CCII).
  • Il concordato semplificato è accessibile solo se la composizione negoziata non produce accordo entro i termini previsti dalla legge.
  • Il nuovo concordato preventivo distingue tra piano di risanamento e piano liquidatorio, con soglie minime di soddisfazione per i creditori chirografari.

Cos’è il Codice della crisi d’impresa (CCII): definizione e quadro normativo

Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — comunemente noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) — ha abrogato il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) ed è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con modifiche rilevanti introdotte dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (recepimento della Direttiva Insolvency 2019/1023/UE) e, da ultimo, dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il CCII introduce un sistema articolato che parte dalla prevenzione e arriva alla liquidazione, con l’obiettivo di anticipare l’intervento e massimizzare il recupero del valore aziendale.

La crisi è definita all’art. 2, comma 1, lett. a) CCII come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. L’insolvenza, invece, è lo stato di chi non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b). La distinzione non è accademica: determina quali strumenti sono accessibili e in quale sequenza vanno attivati.

Il sistema si articola in tre livelli operativi. Il primo è l’allerta precoce interna, affidata agli organi di controllo (sindaci, revisori, OdV) che devono segnalare tempestivamente all’organo amministrativo gli indicatori di crisi definiti dall’art. 3 CCII e dalle misure elaborate dal CNDCEC con l’ISTAT. Il secondo livello è la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII), strumento stragiudiziale assistito da un esperto indipendente. Il terzo livello comprende le procedure concorsuali vere e proprie: concordato preventivo, liquidazione giudiziale e concordato semplificato.

La “liquidazione giudiziale” ha sostituito il fallimento anche nel nome, eliminando la connotazione stigmatizzante. L’imprenditore “fallito” diventa ora soggetto a liquidazione giudiziale, con effetti pratici rilevanti anche sulla durata dell’esdebitazione: l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto per il debitore persona fisica al termine della procedura, senza necessità di istanza separata, purché ricorrano le condizioni di meritevolezza.

Come funziona in pratica

Scenario 1 — La PMI manifatturiera che anticipa la crisi

Alfa Srl, produttrice di componentistica, registra nel bilancio 2024 un DSCR (Debt Service Coverage Ratio) inferiore a 1 per i dodici mesi successivi. Il collegio sindacale, rilevato l’indicatore di allerta ai sensi dell’art. 3, comma 4, CCII, invia entro 30 giorni una segnalazione scritta all’organo amministrativo e fissa un termine non superiore a 60 giorni per l’adozione delle misure correttive. Se l’organo amministrativo non risponde o risponde in modo inadeguato, i sindaci devono segnalare la situazione all’OCRI — oggi confluito nella piattaforma telematica nazionale gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

L’amministratore di Alfa Srl, ricevuta la segnalazione, accede alla piattaforma telematica (https://composizionenegoziata.camcom.it) e presenta istanza di nomina dell’esperto. La Camera di Commercio competente nomina l’esperto entro 5 giorni lavorativi dall’istanza (art. 13, comma 3, CCII). L’esperto convoca l’imprenditore entro 15 giorni dalla nomina e, dopo aver valutato la situazione, avvia le trattative con i creditori. Durante le trattative, su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive del patrimonio — inclusa la sospensione delle azioni esecutive — con decreto emesso entro il giorno successivo al deposito dell’istanza (art. 19, comma 1, CCII).

Le trattative durano inizialmente 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni su richiesta congiunta dell’imprenditore e dell’esperto (art. 17, comma 7, CCII). Se si raggiunge un accordo con i creditori, le parti possono formalizzarlo in un contratto con i creditori (art. 23, comma 1, lett. a), un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57-64 CCII, o un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII.

Scenario 2 — Il concordato semplificato dopo la composizione negoziata fallita

Beta Spa, società di distribuzione, completa la composizione negoziata senza raggiungere un accordo con i principali creditori finanziari. L’esperto deposita la relazione finale attestando che le trattative si sono svolte in modo corretto e che la soluzione concordataria non è stata raggiunta per cause non imputabili all’imprenditore. In questo momento si apre la finestra temporale per il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies CCII).

Beta Spa deposita il ricorso per concordato semplificato entro 60 giorni dal deposito della relazione dell’esperto (art. 25-sexies, comma 1, CCII). Il piano prevede esclusivamente la liquidazione del patrimonio; non è ammessa la prosecuzione dell’attività. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che valuta il piano e formula una proposta ai creditori. La caratteristica chiave è che non è richiesto il voto dei creditori: il tribunale omologa il concordato se la proposta non è manifestamente iniqua e assicura un pagamento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale. Il commissario giudiziale — e non il curatore — gestisce la liquidazione dei beni.

Tabella riepilogativa degli strumenti CCII

Strumento Presupposto Durata massima Voto creditori
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) Crisi o insolvenza reversibile Libera No
Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) Crisi o insolvenza Libera + omologa Sì (60% dei crediti)
Composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) Crisi o insolvenza probabile 180+180 giorni No (stragiudiziale)
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) Crisi o insolvenza Variabile Sì (maggioranza classi)
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) Composizione negoziata fallita 60 gg dal deposito relazione No
Liquidazione giudiziale (artt. 121-283 CCII) Insolvenza accertata Variabile N/A

Gli errori più comuni e come evitarli

  1. Confondere la crisi con l’insolvenza e perdere la finestra temporale utile.
    Il problema: molti imprenditori — e a volte i loro consulenti — aspettano che l’insolvenza sia conclamata per agire. A quel punto la composizione negoziata resta teoricamente accessibile, ma l’esperto difficilmente può fare molto con un patrimonio già eroso e creditori già in azioni esecutive.
    La soluzione pratica: monitorate sistematicamente gli indicatori dell’art. 3 CCII — DSCR, indici di sostenibilità del debito, ritardi nei pagamenti oltre 90 giorni — e inserite nel contratto di mandato professionale un obbligo di alert al superamento delle soglie. Attivate la composizione negoziata quando il DSCR prospettico a 12 mesi scende sotto 1, non quando la banca revoca il fido.
  2. Omettere o ritardare la segnalazione da parte degli organi di controllo.
    Il problema: i sindaci temono di “disturbare” il rapporto con il cliente o di esporsi a responsabilità per aver segnalato troppo presto. In realtà, l’art. 25-octies CCII prevede che gli organi di controllo rispondano solidalmente con gli amministratori per i danni causati dalla mancata segnalazione tempestiva.
    La soluzione pratica: i sindaci devono formalizzare la segnalazione per iscritto, con PEC, indicando gli indicatori rilevati e fissando un termine preciso — non superiore a 30 giorni — per la risposta dell’organo amministrativo. Conservate tutta la documentazione: è la vostra prova liberatoria in sede di responsabilità.
  3. Presentare il piano nella composizione negoziata senza un’analisi finanziaria prospettica seria.
    Il problema: l’esperto nominato dalla Camera di Commercio non è un consulente dell’imprenditore; è una figura terza che valuta la fattibilità del piano. Un piano carente di cash flow prospettici, privo di analisi di sensitività o fondato su ipotesi irrealistiche porta l’esperto a redigere una relazione negativa, chiudendo la porta al concordato semplificato in condizioni vantaggiose.
    La soluzione pratica: prima di depositare l’istanza, incaricate un advisor finanziario indipendente di costruire un modello a tre scenari (base, pessimistico, ottimistico) con orizzonte minimo 24 mesi. L’investimento in questa fase è minimo rispetto al rischio di perdere l’accesso agli strumenti più favorevoli.
  4. Non richiedere le misure protettive del patrimonio al momento giusto.
    Il problema: l’imprenditore che avvia la composizione negoziata ma non richiede le misure protettive si espone ad azioni esecutive dei creditori che possono vanificare le trattative in corso. Il decreto del tribunale che concede le misure è emesso entro il giorno successivo al deposito dell’istanza (art. 19, comma 1, CCII), ma molti imprenditori non lo sanno o lo richiedono troppo tardi.
    La soluzione pratica: valutate fin dal primo colloquio con l’esperto se richiedere le misure protettive. La richiesta può essere contestuale all’istanza di nomina dell’esperto oppure successiva, ma va formulata prima che i creditori più aggressivi avviino pignoramenti o sequestri. Le misure hanno effetto dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese (art. 19, comma 3, CCII).
  5. Ignorare le nuove soglie di soddisfazione nel concordato preventivo liquidatorio.
    Il problema: l’art. 84, comma 4, CCII impone, per il concordato preventivo con piano liquidatorio, una soddisfazione minima del 20% per i creditori chirografari. Chi propone piani sotto questa soglia, o chi non verifica che la soglia sia rispettata in ogni scenario di realizzo, rischia il diniego dell’omologa.
    La soluzione pratica: strutturate il piano in modo che la soglia del 20% sia garantita anche nello scenario pessimistico di realizzo dei cespiti. Se il patrimonio non lo permette, valutate subito il concordato semplificato (che non ha questa soglia minima) oppure la liquidazione giudiziale con richiesta di esdebitazione.
  6. Trascurare la formazione delle classi nel concordato preventivo.
    Il problema: il CCII ha reso obbligatoria la formazione delle classi per i creditori chirografari quando esistono creditori in posizione giuridica ed interessi economici omogenei (art. 85, comma 3, CCII). Un piano che raggruppa in un’unica classe creditori con posizioni disomogenee — ad esempio fornitori strategici e creditori finanziari — espone il piano all’opposizione in sede di omologa.
    La soluzione pratica: affidate la classificazione dei creditori a un legale esperto di procedure concorsuali prima del deposito del piano. Classificate separatamente: banche con garanzie, fornitori strategici, creditori da fatto illecito, Erario. La corretta formazione delle classi è anche il presupposto per applicare il cram-down su una classe dissenziente (art. 112 CCII).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Norma / Fonte Contenuto rilevante
D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), artt. 2-3 Definizioni di crisi e insolvenza; indicatori e indici di allerta precoce; obblighi di monitoraggio per l’imprenditore.
D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Recepimento Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive); modifiche agli artt. 84, 112 e 120 CCII su cram-down e classi di creditori.
D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 Correttivo-ter al CCII: modifiche alla composizione negoziata, al concordato semplificato e alla liquidazione giudiziale; chiarimenti sull’esdebitazione automatica ex art. 282 CCII.
CCII, art. 19, commi 1 e 3 Misure protettive del patrimonio nella composizione negoziata: decreto del tribunale entro il giorno successivo; efficacia dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese.
CCII, art. 25-sexies e 25-septies Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: presupposti, termine di 60 giorni dalla relazione dell’esperto, assenza di voto dei creditori, criterio di omologa.
CCII, art. 84, comma 4 Soglia minima di soddisfazione del 20% per i creditori chirografari nel concordato preventivo con piano liquidatorio.
CCII, art. 112 (cram-down) Omologa del concordato preventivo in presenza di classi dissenzienti: condizioni, test di convenienza, applicazione del principio di priorità relativa.
Trib. Milano, 24 novembre 2022 Prima applicazione del concordato semplificato post-composizione negoziata: il tribunale ha omologato il piano ritenendo soddisfatto il criterio della non manifesta iniquità anche in assenza di voto dei creditori.
Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2023, n. 6884 Chiarimento sulla nozione di insolvenza reversibile come presupposto per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; distinzione tra temporanea difficoltà e insolvenza strutturale.
Principi di attestazione CNDCEC (agg. 2024) Standard professionali per l’attestatore nel piano di risanamento e nel concordato preventivo; requisiti di indipendenza e contenuto minimo della relazione.

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo di segnalazione dei sindaci nella composizione negoziata CCII?

I sindaci devono segnalare all’organo amministrativo non appena rilevano gli indicatori di crisi previsti dall’art. 3 CCII, in primo luogo il DSCR inferiore a 1 sui 12 mesi successivi. L’art. 25-octies CCII fissa un termine massimo di 30 giorni dalla rilevazione per la segnalazione formale scritta. Se l’organo amministrativo non adotta misure adeguate entro il termine indicato dai sindaci (non superiore a 60 giorni), questi ultimi devono informare immediatamente l’assemblea dei soci. La mancata segnalazione espone i sindaci a responsabilità solidale per i danni causati ai creditori.

Qual è la differenza tra concordato preventivo e concordato semplificato CCII?

Il concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) è accessibile a qualsiasi imprenditore in crisi o insolvenza e prevede il voto dei creditori suddivisi in classi, con omologa subordinata al raggiungimento delle maggioranze richieste. Il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) è invece accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo, prevede esclusivamente la liquidazione del patrimonio, non richiede il voto dei creditori e viene omologato dal tribunale se la proposta non è manifestamente iniqua. La soglia del 20% per i chirografari si applica solo al concordato preventivo liquidatorio, non al concordato semplificato.

L’esperto nella composizione negoziata può essere scelto dall’imprenditore?

No. L’esperto è nominato dalla Camera di Commercio territorialmente competente attingendo all’elenco nazionale tenuto dal MIMIT (art. 13, comma 3, CCII). L’imprenditore non può scegliere né proporre il nominativo. I requisiti per l’iscrizione all’elenco includono almeno cinque anni di esperienza professionale in ambito economico-aziendale o giuridico, assenza di conflitti di interesse e superamento di una formazione specifica. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti e la sua funzione è facilitare le trattative, non assistere l’imprenditore: per questo il debitore deve comunque avere un proprio advisor legale e finanziario.

Il piano attestato di risanamento protegge dagli atti revocatori in caso di successiva liquidazione giudiziale?

Sì, ma con limiti precisi. L’art. 166, comma 3, lett. d) CCII esclude dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII, a condizione che il piano sia ragionevole, attestato da un professionista indipendente e che l’attestazione preceda gli atti da proteggere. La protezione non copre gli atti compiuti in frode ai creditori (art. 2901 c.c.) né quelli estranei al piano. È fondamentale che l’attestatore verifichi anche la data certa del piano prima del compimento degli atti esecutivi.