Il congedo di maternità obbligatorio garantisce alla lavoratrice 5 mesi di astensione retribuita all’80%, con protezione assoluta dal licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il congedo parentale facoltativo si estende fino ai 12 anni del bambino con indennità differenziate in base ai mesi fruiti, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 105/2022. La materia è in continua evoluzione normativa e genera un contenzioso lavoristico significativo, specie su nullità del licenziamento e calcolo delle indennità.
Punti chiave
- Il congedo obbligatorio dura 5 mesi con indennità INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.
- Il licenziamento della lavoratrice madre è nullo dall’inizio della gravidanza fino al primo anno del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
- Il D.Lgs. 105/2022 ha elevato il congedo parentale al 80% per i primi tre mesi non trasferibili al padre.
- Il congedo parentale facoltativo si può fruire fino ai 12 anni del bambino, con indennità al 30% oltre i periodi elevati.
Cos’è la maternità e il congedo parentale: definizione e quadro normativo
Il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta alla lavoratrice madre nei periodi immediatamente precedenti e successivi al parto, disciplinata dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La norma di riferimento sistematico è l’art. 16 del medesimo decreto, che vieta il lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, salvo le flessibilità previste dall’art. 20.
Il congedo parentale è invece l’astensione facoltativa che spetta a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 151/2001 come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, attuativo della Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata. Il D.Lgs. 105/2022 ha rappresentato la revisione più rilevante degli ultimi vent’anni in materia, elevando le indennità e introducendo quote non trasferibili tra i genitori.
Sul piano previdenziale, l’indennità di maternità è erogata dall’INPS ed è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull’ultimo periodo di paga mensile precedente il congedo (art. 23 D.Lgs. 151/2001). Per le lavoratrici dipendenti del settore privato, il datore di lavoro anticipa la prestazione e l’INPS rimborsa successivamente tramite conguaglio contributivo. L’indennità è esclusa dal calcolo delle imposte sui redditi secondo le aliquote ordinarie IRPEF, ma resta soggetta a tassazione separata nei casi previsti dal TUIR.
Come funziona in pratica
Scenario 1 — La lavoratrice che opta per la flessibilità del congedo
Giulia è impiegata a tempo indeterminato in una PMI manifatturiera con sede a Bologna. La data presunta del parto è il 15 giugno 2025. In luogo della distribuzione standard (2 mesi ante partum + 3 mesi post partum), Giulia chiede al medico specialista del SSN e al medico competente aziendale la certificazione che il proseguimento dell’attività lavorativa non nuoce alla gestazione. Con questa documentazione, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, sposta l’astensione obbligatoria a 1 mese ante partum + 4 mesi post partum, rientrando al lavoro il 15 novembre 2025.
Durante tutti i 5 mesi percepisce dall’INPS — tramite anticipazione del datore di lavoro — l’80% della retribuzione media giornaliera. Qualora il CCNL applicabile preveda un’integrazione contrattuale (come avviene nel CCNL Metalmeccanici Industria, che porta la retribuzione al 100% per i primi 5 mesi), il datore corrisponde la differenza a proprio carico. Il commercialista dell’azienda deve gestire il conguaglio nel flusso UniEmens mensile, verificando il codice evento corretto per evitare rigetti telematici.
Scenario 2 — Il padre che accede al congedo parentale elevato all’80%
Marco è un dipendente di uno studio professionale con due soci. Sua moglie ha già fruito dei propri 3 mesi di congedo parentale all’80% introdotti dal D.Lgs. 105/2022. Marco intende fruire dei propri 3 mesi non trasferibili alla madre, anch’essi indennizzati all’80% della retribuzione. Presenta domanda telematica all’INPS con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio del congedo (termine raccomandato dalla circolare INPS n. 45 del 15 aprile 2022, confermato nella prassi applicativa del 2023-2024) e comunica per iscritto al datore di lavoro la data di inizio e fine astensione.
Lo studio professionale, pur non avendo un ufficio HR strutturato, è obbligato ad accettare la richiesta: il rifiuto configurerebbe condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. e violazione del D.Lgs. 151/2001. Il commercialista dello studio deve verificare che i 3 mesi all’80% siano quelli non trasferibili riconosciuti al solo padre, distinti dagli ulteriori mesi al 30% fruibili in alternativa tra i genitori fino ai 12 anni del figlio. La confusione tra le due tipologie è l’errore tecnico più frequente nella gestione buste paga post-D.Lgs. 105/2022.
Tabella riepilogativa: tipologie di congedo e indennità applicabili (2026)
| Tipologia | Durata massima | Indennità | Limite di età figlio | Trasferibilità |
|---|---|---|---|---|
| Congedo maternità obbligatorio | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% retribuzione | Intorno al parto | Solo madre |
| Congedo parentale — quota elevata madre | 3 mesi non trasferibili | 80% (fino a 6 anni figlio) | 12 anni | Non trasferibile al padre |
| Congedo parentale — quota elevata padre | 3 mesi non trasferibili | 80% (fino a 6 anni figlio) | 12 anni | Non trasferibile alla madre |
| Congedo parentale — quota aggiuntiva | Fino a 9 mesi tra entrambi i genitori | 30% retribuzione | 12 anni | Alternabile tra i genitori |
| Congedo paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione | Entro 5 mesi dal parto | Solo padre |
Gli errori più comuni e come evitarli
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Calcolare l’indennità sulla retribuzione contrattuale anziché sulla retribuzione media globale giornaliera
Problema concreto: Molti datori di lavoro e consulenti calcolano l’80% sulla sola retribuzione base mensile, escludendo ratei di tredicesima, premi e superminimi. L’INPS calcola invece l’indennità sulla retribuzione media globale giornaliera dell’ultimo mese di paga precedente il congedo (art. 23 D.Lgs. 151/2001), che include tutte le voci retributive a carattere continuativo. Il risultato è un anticipo errato da parte del datore con successivo disallineamento nel conguaglio UniEmens.
Soluzione pratica: Prima dell’inizio del congedo, il consulente del lavoro deve estrarre dal gestionale paga la media globale degli ultimi dodici mesi, verificare le voci incluse secondo la circolare INPS n. 8/2003 e comunicare al datore l’importo corretto da anticipare mensilmente. -
Omettere la comunicazione scritta al datore per il congedo parentale
Problema concreto: Il lavoratore comunica verbalmente l’intenzione di fruire del congedo parentale, senza rispettare il preavviso scritto. L’art. 32 D.Lgs. 151/2001 richiede una comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni per il congedo a ore e 15 giorni per quello a giornata intera. Il datore che non riceve comunicazione scritta può contestare l’assenza come ingiustificata, avviando un procedimento disciplinare.
Soluzione pratica: Predisporre un modello standard di comunicazione, da inviare via PEC o raccomandata A/R, con indicazione di data di inizio, fine, modalità di fruizione (giorni interi o ore) e tipo di congedo. Conservare la ricevuta di consegna. -
Ritenere che la protezione dal licenziamento cessi alla fine del congedo obbligatorio
Problema concreto: Un datore licenzia la lavoratrice al settimo mese del bambino, ritenendo che la protezione termini con la fine del congedo obbligatorio di 5 mesi. L’art. 54, comma 1, D.Lgs. 151/2001 vieta invece il licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio, indipendentemente dalla durata del congedo fruito. Il licenziamento intimato in questo arco temporale è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegra e al risarcimento.
Soluzione pratica: L’avvocato dell’azienda deve verificare la data di nascita del figlio prima di qualsiasi atto di recesso riguardante una lavoratrice madre. In caso di gravidanza non dichiarata, la lavoratrice può produrre certificato medico entro 90 giorni dalla comunicazione del licenziamento (art. 54, comma 5, D.Lgs. 151/2001) e ottenere la nullità retroattiva. -
Confondere le quote di congedo parentale all’80% con il vecchio regime al 30%
Problema concreto: Il D.Lgs. 105/2022 ha modificato l’art. 34 D.Lgs. 151/2001 introducendo l’indennità elevata all’80% per i primi 3 mesi non trasferibili di ciascun genitore, ma molti software paghe non sono stati aggiornati tempestivamente. Alcuni operatori continuano ad applicare il 30% anche ai periodi che beneficiano dell’aliquota elevata, penalizzando economicamente i lavoratori e creando errori nel conguaglio INPS.
Soluzione pratica: Verificare la versione del gestionale paga in uso e confrontarla con le tabelle codici evento UniEmens aggiornati dall’INPS con il messaggio n. 3066 del 2022 e i successivi aggiornamenti del 2023. Applicare l’aliquota dell’80% esclusivamente entro il sesto anno del bambino per i 3 mesi non trasferibili. -
Non tutelare la lavoratrice in caso di licenziamento collettivo o accordo di mobilità
Problema concreto: Un’azienda avvia una procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/1991 e include la lavoratrice madre nella lista di mobilità, ritenendo che la procedura collettiva deroghi alla protezione individuale. La Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 12175/2019) ha invece confermato che il divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. 151/2001 opera anche nei licenziamenti collettivi, salva l’ipotesi di cessazione totale dell’attività aziendale.
Soluzione pratica: In sede di definizione della lista di esuberi, l’avvocato dell’azienda deve estrarre preventivamente l’elenco delle lavoratrici in stato di gravidanza o con figli entro il primo anno e escluderle dalla procedura, documentando la scelta con specifica annotazione negli atti della procedura di consultazione sindacale. -
Dimenticare il congedo obbligatorio per le lavoratrici autonome e le libere professioniste
Problema concreto: Il commercialista di una cliente libera professionista iscritta alla Cassa Forense o all’INPS gestione separata non informa la cliente della possibilità di astenersi dal lavoro per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi al parto con indennità INPS. Le lavoratrici autonome maturano il diritto all’indennità di maternità anche in assenza di effettiva astensione dall’attività (art. 66 e 70 D.Lgs. 151/2001 per le iscritte alla gestione separata).
Soluzione pratica: Al momento della comunicazione della gravidanza da parte della cliente, predisporre immediatamente la domanda di maternità telematica all’INPS (gestione separata) o alla Cassa di appartenenza, allegando il certificato medico di gravidanza. Il termine per la domanda non è perentorio ma la prestazione decorre solo dalla presentazione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
| Norma / Fonte | Contenuto rilevante |
|---|---|
| D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità e Paternità) — artt. 16, 20, 23, 32, 34, 54, 66, 70 | Disciplina organica del congedo obbligatorio (5 mesi), del congedo parentale fino ai 12 anni, del divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza al primo anno del figlio e dell’indennità all’80% per le lavoratrici dipendenti e autonome. |
| D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 — attuativo della Direttiva UE 2019/1158 | Modifica gli artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001: estende il congedo parentale fino ai 12 anni del bambino (da 8), introduce 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore con indennità elevata all’80% entro il sesto anno del bambino e incrementa il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi al 100%. |
| Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 217-218 | Incrementa ulteriormente l’indennità per il congedo parentale: per i genitori con figli nati dal 1° gennaio 2025, il mese aggiuntivo al 80% (terzo mese per ciascun genitore) è confermato stabilmente, superando la disciplina transitoria del D.Lgs. 105/2022. Verifica necessaria per applicazione ai nati dal 2025. |
| Cass. Sez. Lav., 10 maggio 2019, n. 12175 | Afferma che il divieto di licenziamento della lavoratrice madre ex art. 54 D.Lgs. 151/2001 si applica anche nelle procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, salvo cessazione totale dell’attività. Il licenziamento collettivo che comprende una lavoratrice in stato di gravidanza o con figlio entro il primo anno è nullo. |
| Cass. Sez. Lav., 20 marzo 2023, n. 7897 | Conferma che la lavoratrice non è tenuta a comunicare lo stato di gravidanza al momento del licenziamento e può produrre la relativa certificazione medica entro 90 giorni per ottenere la nullità del recesso. La buona fede del datore di lavoro non rileva ai fini della nullità. |
| Circolare INPS n. 45 del 15 aprile 2022 | Fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 105/2022: modalità di presentazione delle domande di congedo parentale, codici UniEmens aggiornati, gestione del conguaglio contributivo e calcolo delle indennità nelle nuove misure percentuali. |
Domande frequenti
Il licenziamento per giusta causa durante la maternità è valido?
No. L’art. 54, comma 3, D.Lgs. 151/2001 prevede che il divieto di licenziamento ceda solo in tre ipotesi tassative: colpa grave della lavoratrice che costituisce giusta causa, cessazione dell’intera attività aziendale, o esito negativo del periodo di prova. La giusta causa deve però essere grave e documentata in modo rigoroso: la Cassazione (Cass. n. 7897/2023) applica uno standard di prova particolarmente severo in questo periodo. Qualsiasi vizio procedurale o sostanziale nel licenziamento disciplinare rende il recesso nullo, con diritto alla reintegra e al risarcimento del danno.
Quanto dura il congedo parentale dopo il D.Lgs. 105/2022 e quali sono le indennità?
Il D.Lgs. 105/2022 ha esteso il congedo parentale fino ai 12 anni del bambino. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi non trasferibili all’altro; ulteriori 3 mesi sono condivisibili tra i genitori fino a un totale di 9 mesi tra entrambi. L’indennità è all’80% della retribuzione per i 3 mesi non trasferibili (entro il sesto anno del figlio) e al 30% per i mesi aggiuntivi. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha stabilizzato l’80% per i nati dal 2025, eliminando la disciplina transitoria.
La lavoratrice a tempo determinato ha diritto all’indennità di maternità se il contratto scade durante il congedo?
Sì. L’indennità di maternità spetta alla lavoratrice a tempo determinato per tutta la durata del congedo obbligatorio (5 mesi), anche se il contratto scade prima della fine del periodo protetto: in questo caso l’INPS eroga direttamente la prestazione per i giorni successivi alla scadenza contrattuale (art. 24 D.Lgs. 151/2001). Rimane invece il divieto di non rinnovare o non trasformare il contratto per motivi legati alla gravidanza, che configura discriminazione ai sensi del D.Lgs. 198/2006.
Un’avvocata iscritta alla Cassa Forense ha diritto all’indennità di maternità? Come si calcola?
Sì. L’avvocata iscritta alla Cassa Forense ha diritto all’indennità di maternità ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. 151/2001 e del Regolamento della Cassa Forense in materia di prestazioni previdenziali. L’indennità è pari a 5 mesi di trattamento calcolato in misura fissa annualmente deliberata dalla Cassa, non parametrata al reddito professionale effettivo. Non è richiesta l’effettiva astensione dall’attività. La domanda va presentata direttamente alla Cassa Forense, non all’INPS, allegando il certificato medico di gravidanza o il certificato di nascita.